Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19999 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 06/10/2016), n.19999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12253-2012 proposto da:

R.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L.

DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato MARCO PROSPERETTI,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente-

contro

Z.C., Z.V., Z.S., RI.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo

studio dell’avvocato VIRGINIO MANFREDI FRATTARELLI, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI

LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO PINNARO’, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dr. R.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio

dell’avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in epigrafe al controricorso;

ROME AMERICAN HOSPITAL SPA, in persona del proprio Amministratore

Delegato e come tale legale rappresentante pro tempore Dott.

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA MARTIRI DI BELFIORE

4, presso lo studio dell’avvocato MARCO SILI SCAVALLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSAMARIA ZUCCARO

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

S.F.S., REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, UNIVERSITA’

CATTOLICA DEL SACRO CUORE, G.D., C.G.,

B.M., ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA;

– intimati

Nonchè da:

S.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

CARSO 77, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO ALBERINI

giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

R.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L.

DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato MARCO PROSPERETTI,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

Z.C., Z.V., Z.S., RI.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo

studio dell’avvocato VIRGINIO MANFREDI FRATTARELLI, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore speciale

Dott. M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 114B, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA MELUCCO, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

ROME AMERICAN HOSPITAL SPA, in persona del proprio Amministratore

Delegato e come tale legale rappresentante pro tempore Dott.

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA MARTIRI DI BELFIORE

4, presso lo studio dell’avvocato MARCO SILI SCAVALLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSAMARIA ZUCCARO

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

nonchè contro

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, G.D., AXA ASSICURAZIONI

SPA, F.F., C.G., B.M., ASSITALIA

LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA;

– intimati –

Nonchè da:

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, in persona dell’avvocato

MATTEO MANDO’, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE MEDAGLIE

D’ORO 7, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO CRISTINI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

R.B., (OMISSIS), Z.C., Z.S.,

Z.V., RI.GI., S.F.S., REALE MUTUA

ASSICURAZIONI SPA ROME AMERICAN HOSPITAL SPA, UNIVERSITA’ CATTOLICA

DEL SACRO CUORE, G.D., AXA ASSICURAZIONI SPA F.F.,

C.G., B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5098/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara;

udito l’Avvocato MARCO PROSPERETTI;

udito l’Avvocato PIERANTONIO MORABITO DE LUCA per delega non scritta;

udito l’Avvocato ROSAMARIA ZUCCARO;

udito l’Avvocato VIRGINIO MANFREDI FRATTARELLI;

udito l’Avvocato LUCIANO ALBERINI;

udito l’Avvocato GIORGIO MELUCCO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e per l’accoglimento p.g.r. dei ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 15 giugno-29 novembre 2011 la Corte d’appello di Roma ha rigettato gli appelli proposti da S.F.S. (che aveva presentato appello principale), R.B., Rome American Hospital S.p.A., Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. e Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. (ciascuno dei quali aveva presentato appello incidentale) avverso sentenza n. 21373/2003 con cui il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento di domanda risarcitoria proposta da Z.C., Z.S., Z.V. e Ri.Gi. quali congiunti di Z.F. – deceduto dopo avere subito, tra l’altro, un ricovero e un intervento chirurgico da parte del S. nel Rome American Hospital, dove era stato anche oggetto di una successiva consulenza chirurgica del R. condannava solidalmente i due medici S. e R. nonchè Rome American Hospital S.p.A. a risarcire i congiunti del defunto dei danni patiti, condannando altresì Assitalia a manlevare Rome American Hospital S.p.A., quale sua assicurata, e condannando a manlevare S., quale suo assicurato, Reale Mutua.

2. Ha presentato ricorso R.B., sulla base di quattro motivi, il primo denunciante vizio motivazionale sulle omissioni nella sua condotta professionale ascritte al ricorrente, il secondo omessa pronuncia sul nesso causale tra la condotta del ricorrente e la morte del paziente, il terzo vizio motivazionale su ciò, e il quarto vizio motivazionale sul quantum del risarcimento.

Si difende S.F.S. con controricorso in cui ha presentato pure ricorso incidentale sulla base di due motivi, entrambi denuncianti vizi motivazionali in ordine all’accertamento della sua responsabilità.

Si difende Assitalia con controricorso in cui ha presentato pure ricorso incidentale, che lo fonda su un unico motivo denunciante vizio motivazionale sul nesso causale tra le condotte dei medici – R. e S. e la morte del paziente.

Si difendono con controricorso Reale Mutua Assicurazioni (che chiede l’accoglimento del ricorso del suo assicurato S.), R. (che controricorre avverso S.), Z.C., Z.S., Z.V. e Ri.Gi. (avverso il ricorso di R.), Z.C., Z.S., Z.V. e Ri.Gi. (avverso il ricorso di S.).

Ha presentato controricorso anche Rome American Hospital S.p.A.,, chiedendo raccoglimento del ricorso di R. e raccoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso di S..

Controricorso è stato depositato, infine, pure da F.F. (medico aiuto di S. nei confronti del quale è passato in giudicato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dai congiunti del deceduto nei suoi confronti) e da Axa Assicurazioni S.p.A. (compagnia assicuratrice di F.F., la quale dichiara di non avere interesse a proposito del ricorso di R. ma chiede comunque la conferma della sentenza d’appello).

R.B. e S.F.S., nonchè i congiunti di Z.F. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso principale, proposto da R.B., è infondato.

3.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo che viene individuato nelle omissioni ascritte al ricorrente quanto alla sua condotta professionale di consulente chirurgico.

Il motivo, a tacer d’altro, si nutre della estrapolazione di alcuni elementi fattuali, in particolare dalla cartella clinica e dalla c.t.u., per prospettare una valutazione diversa da quella adottata dai giudici di merito, cui si chiede a questa Suprema Corte di aderire. Esorbita pertanto la doglianza dai confini della giurisdizione di legittimità (ex multis cfr. Cass. sez. 6 – 5, ord. 26 gennaio 2015 n. 1414; Cass. sez. 6 – 5, ord. 8 gennaio 2015 n. 101; Cass. sez.2, 17 novembre 2005 n. 23286), ed è quindi inammissibile.

3.2 ti secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia del terzo motivo d’appello, riguardante l’esistenza del nesso causale tra la condotta dell’attuale ricorrente e il decesso di Z.F..

Deve darsi atto che l’omissione di pronuncia è solo apparente, dal momento che la parte della sentenza impugnata relativa all’appello incidentale dell’attuale ricorrente non può non essere contestualizzata con quanto aveva in precedenza illustrato la corte territoriale a proposito dell’appello principale proposto da S., in ordine alla ricostruzione dei fatti e al vaglio della incidenza delle condotte dei medici che hanno assistito nel Rome American Hospital Z.F. sul decesso di quest’ultimo. Tenendo conto, allora, di tale complessivo – ben intessuto e argomentato – apparato motivazionale, deve concludersi che il motivo è infondato, perchè è stato indubbiamente effettuato nella sentenza impugnata pure l’esame della condotta del consulente chirurgico e della connessione eziologica tra le omissioni di cui è stata ritenuta affetta tale condotta e il decesso del paziente.

3.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, cioè il nesso eziologico tra la condotta del ricorrente e la morte di Z.F..

Si tratta, a ben guardare, della stessa doglianza addotta – pur sotto diverso schermo – nel motivo precedente, che il ricorrente tenta di riproporre da un diverso punto di vista, ma che è parimenti infondata, proprio perchè non solo sussiste il vaglio della questione nella motivazione della sentenza impugnata, ma detto vaglio è altresì sorretto, come si è appena visto, da una struttura motivazionale realmente esistente ed esente da ogni vizio di incompletezza o illogicità. Per sorreggere la censura sugli addotti vizi, d’altronde, il ricorrente ricorre nella illustrazione di questo motivo ad argomenti fattuali che, come a proposito del primo motivo, in effetti perseguono – inammissibilmente – dal giudice di legittimità una revisione dell’accertamento di merito.

Anche il terzo motivo risulta quindi privo di pregio.

3.4 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo il quantum debeatur.

La censura non si discosta, in effetti, dalla sostanza dei motivi precedenti, cioè dalla contestazione della responsabilità del medico sotto il profilo dell’assenza di nesso causale tra la sua attività di consulente chirurgico e il successivo decesso del paziente, pur sforzandosi la doglianza ancora una volta di schermare tale identità prospettandola da un altro punto di vista. Qui, infatti, il ricorrente adduce che in appello si era censurata la sentenza di primo grado per omessa valutazione dell’incidenza causale delle lesioni gravissime in cui già era incorso Z.F. quando fu ricoverato nel Rome American Hospital (frattura della vertebra C6 in conseguenza di un tuffo). La mancata motivazione sul nesso causale tra tali lesioni e il decesso riemergerebbe nella quantificazione del danno.

Il motivo è generico nell’indicare quale danno avrebbe dovuto riconoscersi come esito di una retta valutazione; ma comunque si tratta evidentemente, come già si è anticipato, della riproposizione della questione del nesso causale tra la condotta dei medici che agirono nel Rome American Hospital – S. e R. – e il decesso del paziente successivamente avvenuto. Questione che, come già si era rilevato a proposito del secondo e del terzo motivo, è stata adeguatamente trattata dalla corte territoriale, per cui il motivo va disatteso.

Il ricorso, in conclusione, merita rigetto.

4. Il ricorso incidentale di S.F.S. è parimenti infondato.

4.1 In esso come primo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo in relazione a violazione dell’art. 115 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., per quanto concerne il nesso causale tra la condotta professionale di S. e la morte di Z.F..

Ad avviso del ricorrente, vi sarebbe mancanza di valutazione della pluralità di concause con diversa incidenza probabilistica evidenziate anche dalla c.t.u., per cui la sentenza patirebbe di un difetto di motivazione, e altresì di difetto di valutazione sulla c.t.u. stessa.

Il motivo si impernia, con assoluta evidenza, su un’alternativa valutazione degli esiti della c.t.u,. dalla quale infatti si estraggono, attuando una artificiosa estrapolazione, alcuni passi, giungendo ad esplicitamente addebitare alla sentenza impugnata difetto di motivazione “nonchè di valutazione” circa la c.t.u., e così ad ammettere expressis verbis, in effetti, che si propone una censura direttamente fattuale – rispetto al cui reale contenuto il riferimento al combinato disposto dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. è solo uno schermo, privo di alcuna incidenza -, e quindi inammissibile.

4.2 Il secondo motivo presenta la stessa rubrica di enunciazione del motivo precedente, che viene questa volta orientata alla condotta omissiva addebitata al ricorrente e alla sua conseguente responsabilità professionale. I consulenti tecnici d’ufficio, adduce il motivo, “non hanno accertato alcuna specifica responsabilità professionale” di S. nell’esecuzione dell’intervento chirurgico da lui effettuato a Z.F.; per il periodo posteriore all’intervento, d’altronde, S. avrebbe diligentemente chiesto per il paziente la consulenza di R. e l’effettuazione di una TAC; per di più, Z.F. in quel periodo era ricoverato in un dipartimento di terapia intensiva diretto da un altro medico. Tutti i relativi elementi probatori acquisiti non sarebbero stati valutati dal giudice d’appello, in violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., considerati in combinato disposto.

Pure in questa doglianza il riferimento alle norme è solo uno schermo diretto a creare apparenza, considerato l’effettivo contenuto della doglianza stessa. Come il precedente motivo, anche questo mira, invero, ad una revisione, da parte del giudice di legittimità, dell’accertamento fattuale, quasi il presente fosse un terzo grado di merito. Non si tratta della individuazione di oggettivi e specifici vizi motivazionali, bensì proprio della contestazione della attribuzione di responsabilità per la morte di Z.F.. E dunque il motivo rimane del tutto privo di pregio.

In conclusione, il ricorso di S. deve essere rigettato.

5. Il ricorso incidentale di Assitalia propone un unico motivo, in cui lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al combinato disposto di cui all’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.: e tale fatto sarebbe da individuarsi nell’esistenza o meno del nesso causale tra le condotte omissive di R. e S. e il decesso di Z.F..

La comunanza con la impostazione e l’effettivo contenuto dei due ricorsi precedentemente esaminati è ictu ocuti sussistente: il motivo presenta una natura direttamente fattuale in toto, fondandosi sull’artificiosa estrapolazione di esiti dell’autopsia per contrapporli come certezza a quelle che definisce “mere probabilità” evidenziate dalla c.t.u. Si tratta dunque chiaramente di una versione alternativa degli esiti del compendio probatorio, ovvero della richiesta di una cognizione di fatto al giudice di legittimità: il che rende il motivo del tutto privo di pregio.

Nella parte finale del ricorso si chiede inoltre la quantificazione del danno secondo le tabelle del Tribunale di Roma e tenendo conto delle menomazioni già derivate dal trauma cagionato dal tuffo e quindi già presenti al momento del ricovero del paziente nel Rome American Hospital. Ciò, tuttavia, non è presentato formalmente come motivo ed è comunque attinente a un accertamento fattuale, cioè quello del quantum del danno da risarcire. Anche qualora, quindi, lo si reputasse una vera e propria doglianza addotta avverso la sentenza del giudice d’appello, si tratterebbe di un motivo inammissibile.

Pertanto, pure il ricorso incidentale di Assitalia deve rigettarsi.

In conclusione, il ricorso principale e i due ricorsi incidentali devono essere rigettati, con conseguente condanna di ciascun ricorrente a rifondere a Ri.Gi., Z.C., Z.S. e Z.V. le spese processuali, liquidate come da dispositivo;

per quanto concerne gli ulteriori rapporti processuali, tenuto conto della particolare durata della vicenda processuale e delle caratteristiche della stessa, si stima equo compensare le spese del presente grado.

PQM

Rigetta il ricorso principale e i due ricorsi incidentali; condanna il ricorrente principale R.B. a rifondere a Ri.Gi., Z.C., Z.S. e Z.V. le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 10.200, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge; condanna il ricorrente incidentale S.F.S. a rifondere a Ri.Gi., Z.S. Z.C. e Z.V. le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 10.200, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge;

condanna la ricorrente incidentale Assitalia Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. a rifondere a Ri.Gi., Z.C., Z.S. e Z.V. le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 10.200, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge; compensa le spese per tutti gli altri rapporti processuali.

Cosi deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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