Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19998 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. III, 30/09/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 30/09/2011), n.19998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17571-2009 proposto da:

ALF BROKER SERVICES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona

del liquidatore M.M., considerati domiciliati “ex lege” in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dagli avvocati ZUCCHINALI PAOLO, TRIFIRO’ SALVATORE,

MINUTOLO BONAVENTURA giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

AVIVA ITALIA SPA GIA’ COMMERCIAL UNION ITALIA SPA (OMISSIS),

BITRADE PASSERINI ALLUMINIO S.P.A. N LIQUIDAZIONE (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

AVIVA ITALIA S.P.A. GIA’ COMMERCTAL UNION ITALIA S.P.A. (OMISSIS)

in persona del suo rappresentante pro tempore Sig. D.P.

L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI

70, presso lo studio dell’avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DUGNI FRANCO giusto

mandato in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

BITRADE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (già BITRADE PASSERINI ALLUMINIO SPA)

(OMISSIS) in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro

tempore Geom. A.P.V., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell’avvocato ROMOLI

GIANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMATO

GUIDO giusto mandato in atti;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

ALF BROKER SERVICES SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 21328-2009 proposto da:

BITRADE SpA IN LIQUIDAZIONE (già BITRADE PASSERINI ALLUMINIO S.P.A.)

(OMISSIS) in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro

tempore Geom. A.P.V., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell’avvocato ROMOLI

GIANNI, che la rappresenta e di deride unitamente all’avvocato AMATO

GUIDO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

ASSITEGA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO S.P.A. unico

socio della estinta ALF BROKER SERVICE SRL in persona del suo legale

rappresentante Sig. L.L., considerata domiciliati “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ZUCCHINALI PAOLO, TRIFIRO’

SALVATORE, MINUTOLO BONAVENTURA giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

AVIVA ITALIA SPA (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

AVIVA ITALIA S.P.A. (già COMMERCIAL UNION ITALIA S.P.A.)

(OMISSIS) in persona del suo rappresentante pro tempore Sig. D.

P.L., selettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI

CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DUGNI FRANCO giusto

mandato in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

BITRADE SPA IN LIQUIDAZIONE (già BITRADE PASSERINI ALLUMINIO S.P.A.)

(OMISSIS) in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro

tempore Geom. A.P.V., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell’avvocato ROMOLI

GIANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMATO

GUIDO giusto mandato in atti;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

ALF BROKER SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE ESTINTA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1105/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/04/2009, R.G.N. 2312/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADCRO;

udito l’Avvocato BRUNO GUARDASCONE;

udito l’Avvocato GIANNI ROMOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso perii rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società per azioni, Bitrade, proprietaria di un immobile in (OMISSIS), ha proposto azione diretta contro la Commercial Union – Italia s.p.a., società di assicurazione, per ottenere il risarcimento del danno derivato da un incendio al fabbricato nel quale erano andati distrutti sottotetto e solai.

Dopo un accertamento conservativo del danno, concordato in L. 202.400.000 dai periti di entrambe le parti, a distanza di oltre due anni dal verificarsi del sinistro, l’assicuratore si era rifiutato di pagare l’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio, sul rilievo che l’immobile assicurato, dichiarato vuoto dall’assicurato, era in realtà occupato da extracomunitari abusivamente in via continuativa (come da riserva formulata sin dall’accertamento conservativo del danno, dai periti della compagnia).

La compagnia di assicurazione, costituendosi in giudizio, aveva eccepito la prescrizione annuale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 2952 c.c. in quanto la prima denuncia risaliva al 21 marzo 1997, ed una lettera interruttiva del broker al 15 aprile 998, ed altra al maggio 1998.

La proprietaria dell’immobile aveva notificato altro atto di citazione al broker assicurativo Alf Broker services, ritenendolo responsabile della eventuale maturazione della prescrizione del diritto. La denuncia di sinistro era stata inviata dalla società proprietaria dell’immobile al proprio broker, il quale avrebbe dovuto curare tutte le incombenze successive, secondo il mandato conferito.

Tutta la gestione del rapporto assicurativo, anche per quanto riguarda la richiesta di indennizzo alla compagnia di assicurazione, era stata demandata al broker assicurativo, al quale doveva imputarsi la responsabilità per avere inviato alla compagnia di assicurazione le lettere interruttive della prescrizione in ritardo. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda della proprietaria nei confronti della compagnia di assicurazione, rigettando la eccezione di prescrizione sollevata dalla stessa.

Il primo giudice osservava che, da un lato, la prescrizione iniziava a decorrere dalla data di conclusione della procedura di accertamento conservativo del danno (dunque dall’aprile 1999) e dall’altro che la garanzia prestata doveva considerarsi pienamente operante, avendo la contraente – proprietaria dell’edificio – fatto cessare la occupazione abusiva, verificatasi in precedenza, mediante la muratura di porte e finestre (tanto che i vigili del fuoco avevano dovuto reperire un accesso in una apertura secondaria smurata).

La Corte d’appello di Milano, accogliendo l’appello della compagnia di assicurazione, rigettava le domande rivolte contro di essa dalla proprietaria, condannandola a restituire quanto già ricevuto a titolo di indennizzo in forza della decisione di primo grado.

Secondo la Corte territoriale, le parti non avevano affatto inteso dar luogo ad una perizia contrattuale, ma semplicemente ad un accertamento diretto a concordare in modo “conservativo” l’ammontare complessivo del danno, con il solo fine di determinare, in modo vincolante tra le parti, l’entità del danno indennizzabile, restando da stabilirsi se ed in quale misura sussistesse il diritto dell’assicurato, sotto riserva di eventuali eccezioni al risarcimento sollevate dalla società assicuratrice in relazione alle condizioni contrattuali.

Secondo i giudici di appello, dal testo dell’accordo raggiunto, risultava evidente che le parti non avevano voluto dar luogo alla perizia contrattuale prevista dalla polizza e dall’art. 18 delle condizioni del contratto, anche se lo stesso difensore della compagnia – in grado di appello (v. appello) – aveva utilizzato il termine di ” perizia arbitrale congiunta”, aggiungendo, per di più, che si trattava appunto di quella prevista dalla polizza di assicurazione;.

Del resto, proseguivano i giudici di appello, anche a voler qualificare come perizia contrattuale l’accordo raggiunto dalle parti, la prescrizione doveva iniziare comunque a decorrere dalla data del sinistro, avendo l’assicuratore immediatamente contestato la operatività della garanzia, con la conseguenza della irrimediabile tardività dell’atto interruttivo dell’aprile del 1998 e poi del maggio 1999, considerato che la prima lettera di denuncia del sinistro era pervenuta all’assicuratore tramite broker in data 24 marzo 1997.

La compagnia, con lettera del 17 settembre 1999, dopo aver sottolineato che la presenza di clandestini (nota alla proprietà e non denunciata alla compagnia assicuratrice) determinava la non indennizzabilità del sinistro ai sensi dell’art. 1898 c.c.:

(circostanza questa esclusa tuttavia dalla stessa Corte, la quale aveva precisato che episodi di sfondamento erano possibili ma si trattava di eventualità ben note sin dall’inizio alla compagnia assicurativa, in grado di valutare il rischio da assumere) correttamente – ad avviso dei giudici di appello – aveva segnalato l’avvenuta prescrizione del diritto, già maturata, alla società assicurata, invitandola a produrre eventuali ulteriori atti interruttivi con le ricevute postali: documenti non prodotti perchè non inviati nè dal broker nè dalla società assicurata.

La Corte territoriale accoglieva invece la domanda proposta dalla società proprietaria dell’immobile contro il broker, condannando quest’ultimo a pagare alla assicurata Bitrade, a titolo di risarcimento del mancato indennizzo, la somma di Euro 124.000, 00 comprensivi di rivalutazione del valore concordato, oltre interessi.

La Alf Broker services, precisavano i giudici di appello, non aveva – da parte sua – contestato la attendibilità della stima del danno concordato tra le altre parti attraverso il verbale dell’aprile 1999.

La società era responsabile, in considerazione della sua qualità di mandataria della Bitrade.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Al Broker con quattro motivi.

Resiste con controricorso Aviva Italia spa (già Commercial Union Italia spa) proponendo a sua volta ricorso incidentale con il quale deduce la inoperatività della polizza, con unico motivo nel quale è contenuto un quesito di diritto; (pp. 36 e 37).

Vi è controricorso al ricorso incidentale Aviva, proposto da Bitrade, la quale propone a sua volta ricorso incidentale (21328 del 2009) articolato su tredici motivi contenente anche una richiesta di correzione in ordine alla condanna di Alf Broker al pagamento di Euro 124.000,00, invece di quella di Euro 124.500,00 oltre interessi dalla sentenza di appello.

Resiste con controricorso la Assiteca Internazionale di Brokeraggio assicurativo s.p.a., unico socio della estinta Alf Broker services contrastando i motivi del ricorso Bitrade relativi alla spettanza e decorrenza di interessi e rivalutazione (motivi dal nono al tredicesimo).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisione.

Con il primo motivo la ricorrente principale Alf Broker service denuncia la violazione ed errata applicazione del disposto degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione alla interpretazione degli articoli 18 e 19 delle condizioni generali della polizza n. (OMISSIS) emessa dalla Commercial Union Italia spa il 13 luglio 1994.

Secondo la clausola contenuta nell’art. 18 della polizza, le parti avevano inteso demandare ai rispettivi periti il compito di concordare, possibilmente, la entità del danno, sia nella ipotesi in cui fosse insorto disaccordo fra loro, sia nel caso in cui – anche prima dell’insorgere di un contrasto – uno dei due periti ne avesse fatto richiesta. Nel caso di specie, la valutazione dei danni da parte dei periti, ad avviso della ricorrente principale, costituiva la unica alternativa ad una soluzione concordata direttamente tra assicurato e assicuratore e – in difetto di essa – le parti non avrebbero potuto adire la autorità giudiziaria per ottenere la determinazione della misura del danno.

Secondo i giudici di appello, il verbale di accertamento conservativo redatto dai periti non integrerebbe, nel caso di specie, la procedura contrattuale prevista per la valutazione del danno, avendo solo valore accertativo ed attestativo della entità dei danni, per possibili futuri usi.

Il quesito di diritto posto con il motivo tende ad accertare se la interpretazione dell’art. 18 delle condizioni generali di assicurazione, alla stregua degli artt. 1362 e 1363 c.c., consenta – o meno – di ritenere che la determinazione del danno da parte dei periti designati dai contraenti si collochi al di fuori della previsione di polizza, impedendo alla parte assicurata di adire la autorità giudiziaria per ottenere la condanna della compagnia al pagamento dell’indennizzo.

Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce incongrua motivazione sullo stesso punto. Il momento di-sintesi viene ravvisato “nella mancata spiegazione, da parte della Corte di merito, delle ragioni per le quali l’accertamento conservativo del danno, effettuato dai periti, come dal documento n. 8 prodotto da Alf Broker services s.r.l., non rientrerebbe nella previsione dell’art. 18 delle condizioni generali della polizza in questione, secondo cui:

“l’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla società ed uno contraente”.

Il terzo motivo del ricorso principale riguarda la violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 2935 c.c., in relazione al disposto dell’art. 18 delle condizioni generali di assicurazione. Il quesito di diritto posto con il motivo è il seguente: “Se sia proponibile una azione giudiziaria dell’assicurato nei confronti di una compagnia di assicurazione che abbia elevato riserva in merito alla indennizzabilità del danno, riservandosi, comunque di assumere una posizione definitiva all’esito di tutti gli accertamenti del caso, e ciò in presenza di una clausola di polizza la quale preveda che l’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente, oppure a mezzo di periti dalle stesse parti nominati e, ciò, prima che la attività dei periti si sia conclusa”.

Con il quarto motivo si denuncia la illogica motivazione sullo stesso punto della controversia.

La illogicità della motivazione viene riferita alla equiparazione della riserva elevata dalla compagnia di assicurazione nel fax del (OMISSIS) nel quale la compagnia: “elevava le più ampie riserve in merito alla indennizzabilità del danno in oggetto, riservando comunque di assumere una posizione definitiva, una volta effettuati tutti gli accertamenti del caso, alla contestazione della operatività della copertura assicurativa, contenuta nella lettera raccomandata del 17 settembre 1999, nella quale appunto, la compagnia, sciogliendo la riserva precedente, dichiarava: “così come anticipato nella nostra del 29 aprile 1997, vi confermiamo che il sinistro in oggetto non è indennizzabile, in quanto l’edificio non era vuoto ma occupato”.

Osserva il Collegio:

I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.

Essi appaiono fondati sotto il profilo dei vizi motivazionali denunciati.

I giudici di appello hanno accertato che nel caso di specie non si era trattato della perizia prevista dal contratto e che, in linea di principio, l’esperimento della perizia concordata tra le parti non può interferire sulla azione giudiziaria rivolta alla definizione della operatività della garanzia assicurativa.

La decisione non si pone in contrasto con i principi più volti espressi da questa Corte in materia di “perizia contrattuale” e di decorrenza dei termini prescrizionali. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che quando le parti – in virtù di espressa convenzione stabiliscono che si possa procedere al cd.

“accordo conservativo” in ordine all’accertamento della entità del danno dell’assicurato, un siffatto accordo ha solo la funzione di fissare, con effetti obbligatori tra le parti, un elemento di integrazione della eventuale transazione non ancora perfezionata, ovvero di determinare definitivamente il “quantum” del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se, ed in quale misura, sussista il diritto dell’assicurato. (Cass. 4 settembre 2003 n. 1.2880). Quando le parti abbiano, invece, previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, la prescrizione – in linea di massima – può iniziare a decorrere solo dalla conclusione della procedura. Infatti, nella clausola di un contratto di assicurazione contro i danni che preveda una perizia contrattuale è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale (Cass. 29 luglio 2004 n. 14487, 22 maggio 2007 n. 11876). Tale principio soffre, però, di una eccezione, nel caso di espressa contestazione circa la operatività della garanzia. In questo caso, infatti, la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennizzo decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato, e cioè dal momento del verificarsi di esso.

Ritiene il Collegio che la decisione impugnata – nella parte in cui ha escluso che la perizia svolta dalle parti costituisse proprio la “perizia contrattuale” prevista nella polizza – non sia stata adeguatamente motivata.

Infatti la Corte territoriale – con affermazione apodittica – si è limitata ad osservare che “non si era affatto inteso dalle parti dar luogo a siffatta perizia nei termini di polizza”, senza spiegare tuttavia la diversa configurazione attribuita alla stessa dal difensore della impresa assicuratrice, il cui difensore aveva usato, nelle proprie difese, il termine di “perizia arbitrale congiunta” aggiungendo la precisazione che la procedura si era svolta “come previsto dalla polizza di assicurazione”. La Corte territoriale non si è limitata, tuttavia, a tale, sommaria, qualificazione dell’accordo conservativo, perchè dopo aver affermato che le parti non avevano voluto procedere alla liquidazione del danno, secondo le previsioni del contratto, avendo inteso procedere solo a determinare la entità del danno, restando da stabilire se, ed in quale misura, fosse sussistente il danno denunciato, ha svolto una seconda “ratio decidendi”, del tutto autonoma rispetto alla prima.

Ed ha concluso che, anche se l’accordo raggiunto dalle parti dovesse essere qualificato come perizia contrattuale, in ogni caso la prescrizione nel caso di specie – secondo la giurisprudenza di questa Corte – iniziava a decorrere dal momento della sua conclusione avendo l’assicuratore, da subito, contestato la operatività della garanzia per la presenza di occupanti nell’edificio assicurato. Anche questa parte della decisione, ad avviso del Collegio, non è esente da censure, sotto il profilo motivazionale. Infatti, i giudici di appello non hanno spiegato per quale ragione la riserva genericamente formulata dalla assicurazione dovesse far sorgere l’onere, a carico dell’assicurato, di interrompere il decorso dei termini prescrizionali.

Il testo della riserva, riportato nel terzo motivo del ricorso incidentale Bitrade, era il seguente: “Eleviamo le più ampie riserve in merito alla indennizzabilità del danno in oggetto, in quanto, dai primi accertamenti effettuati, il fabbricato non risulta “vuoto ed inoccupato”, come da descrizione di polizza. Ci riserviamo, comunque, una posizione definitiva una volta effettuati tutti gli accertamenti del caso.” Rilievo preminente, ad avviso del Collegio, deve essere attribuito al comportamento tenuto dalla società assicuratrice, la quale ha protratto gli accertamenti e le trattative con la controparte, prima di rifiutare definitivamente – a distanza di oltre due anni dal sinistro – la operatività della garanzia.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, la prescrizione del diritto dell’assicurato alla indennità, in tema di assicurazione contro i danni, inizia a decorrere dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto, ovvero – quando le parti abbiano previsto una procedura arbitrale per la quantificazione del danno – dal momento della conclusione di tale procedura, salvo che l’assicuratore abbia specificamente contestato la operatività della garanzia.

Nel caso di affidamento ai periti della quantificazione dei danni, la prestazione, non ancora determinata nel “quantum” non sarebbe comunque esigibile e, poichè la richiesta di indennità deve essere proposta unitariamente, e cioè solo a seguito della avvenuta quantificazione, (dal momento che la scissione dell'”an” dal “quantum” non garantisce una effettiva tutela dei diritti dell’assicurato) il diritto di questi alla indennità non può essere esercitato finchè l'”iter” delle operazioni peritali non si sia concluso.

La soluzione adottata dai giudici di appello sembrerebbe richiedere, in ogni caso, l’inizio di una controversia in ordine alla operatività della assicurazione (o quanto meno presupporre la necessità di un atto interruttivo) anche quando, in ipotesi, l’accertamento circa l’entità dei danni sia destinato a concludersi con esito negativo.

Tale soluzione appare in contrasto con i principi anche di recente espressi dalle sezioni unite di questa Corte in ordine alla impossibilità, per il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo (Cass. 23726 del 15 novembre 2007).

Seguendo l’indirizzo indicato dai giudici di appello, l’assicurato, pure in presenza di una riserva generica, avrebbe comunque l’onere di agire in giudizio per ottenere una decisione sull’ “an” cioè sulla sussistenza del diritto all’indennizzo.

Ciò anche se numerose decisioni di questa Corte affermano, in ipotesi del genere, che la richiesta di indennità all’assicuratore deve essere proposta unitariamente, vale a dire con una richiesta di accertamento del diritto accompagnata dalla quantificazione dell’indennizzo richiesto (Cass. 10 gennaio 2003 n. 194, 29 luglio 2004 n. 14487).

In altra occasione, questa stessa Corte ha avuto occasione di sottolineare che in ogni caso, fino al deposito della procedura prevista per la quantificazione del danno, non può iniziare a decorrere a sfavore del creditore alcuna prescrizione del diritto:

altrimenti, se la perizia non venisse completata entro un anno, il diritto dell’assicuralo risulterebbe comunque già prescritto al momento della conclusione della perizia (Cass., 26 maggio 1990 n. 4909).

Anche a prescindere da tali rilievi, deve osservarsi che i giudici di appello, nel caso di specie, non hanno spiegato adeguatamente le ragioni per le quali la società Bitrade avrebbe dovuto interrompere i termini prescrizionali anche in presenza di una semplice riserva formulata dalla assicuratrice – ed in attesa di definizione della complessa procedura di accertamento della entità dei danni demandata concordemente dalle parti ai periti. Nessuna argomentazione viene svolta, nella decisione impugnata, sulla idoneità della prima riserva del 1997 a far decorrere i termini prescrizionali nel corso dello svolgimento della perizia. I giudici di appello, senza alcuna motivazione, hanno escluso che il comportamento tenuto dalla compagnia di assicurazione potesse essere considerato alla stregua di una rinuncia alla prescrizione, limitandosi alla affermazione che “neppure se si fossero, nel contesto, svolte fra le parti delle trattative di componimento della vertenza se ne potrebbe far derivare una efficacia interruttiva della prescrizione od inferire una rinuncia tacita a farla valere”.

Manca, nella sentenza impugnata, qualsiasi riferimento concreto ai comportamenti tenuti dalle parti ed al contenuto delle riserve formulate dalla compagnia di assicurazione.

Ad avviso del Collegio, anche a prescindere dall’inquadramento dell’accordo conservativo sui danni come perizia contrattuale, la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque motivare in ordine al rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte della Commercial Union, la quale ha atteso il deposito del verbale di accordo conservativo prima di sciogliere la riserva formulata all’inizio delle operazioni, escludendo espressamente solo all’esito della perizia, la operatività della garanzia di polizza, per la presenza di occupanti abusivi nell’edificio dichiarato vuoto dalla proprietà (circostanza, questa, peraltro ritenuta inesistente e comunque ininfluente dalla Corte territoriale). La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alle censure di vizi motivazionali di Alf Broker ed alle analoghe censure svolte dalla ricorrente incidentale Bitrade con ricorso n. 21328 del 2009, con i motivi da 1 a 9.

Inoltre, il giudice di rinvio dovrà stabilire se la prosecuzione delle operazioni di perizia, in presenza di una riserva in ordine alla operatività della garanzia assicurativa,, non seguita da alcuna decisione definitiva prima del deposito del verbale delle operazioni, costituisca comportamento secondo buona fede da parte della compagnia di assicurazione e se lo stesso non sia apprezzabile come comportamento implicante rinuncia ad avvalersi della prescrizione già maturata, anche in considerazione del protrarsi della trattative e degli accertamenti per oltre due anni ed in periodo successivo alla maturazione della prescrizione (cfr Cass. 7243 del 2011).

Il caso esaminato dalla Corte riguarda una ipotesi in cui le trattative pregresse in ordine alla valutazione del danno sono continuate, dopo la maturazione della prescrizione (marzo 1997-marzo 1998) su iniziativa dello stesso soggetto, a favore del quale la prescrizione sarebbe maturata, dopo una riserva in ordine alla operatività della garanzia formulata dalla società assicuratrice all’inizio degli accertamenti peritali. L’apprezzamento del comportamento della parte non può prescindere dalla particolare qualità soggettiva del soggetto dal quale proviene, nella specie una società assicuratrice, dalla quale è lecito attendersi, secondo buona fede, atteggiamenti chiari di contestazione del diritto, idonei ad evidenziare che l’invito a proseguire le trattative o a procedervi non è disgiunta da una precisa contestazione del diritto.

A questo punto, rimangono assorbite tutte le altre questioni proposte con i ricorsi incidentali Aviva Italia (già Commercial Union Italia spa) in ordine alla operatività della garanzia di polizza.

Conclusivamente il ricorso principale deve essere accolto, così come il ricorso incidentale Bitrade, nei limiti di cui sopra, con assorbimento del ricorso incidentale Aviva ed Alf Broker.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, e quello incidentale Bitrade, nei limiti di cui in motivazione, assorbito quello incidentale Alf Broker.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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