Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19998 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19998 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25189/11 R.G. proposto da:
AGENZIA, DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

E

eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

ricorrente

contro
BARBERIS ANNA MARIA
-intimata nonché contro
EQUITALIA SESTRI S.P.A., in persona del legale rappresentante
– intimataavverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Liguria n.
93/08/10 depositata in data 13 luglio 2010
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.6.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Pietro Molino,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO

Data pubblicazione: 27/07/2018

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Savona, con la quale era stato
parzialmente accolto il ricorso proposto da Barberis Anna Maria – coniuge
coobbligata solidale – avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi
confronti a seguito di iscrizione a ruolo di imposta Irpef per l’anno 1991,
dichiarando non dovute dalla contribuente le sanzioni.
La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, rilevando che

dinanzi ai giudici di primo grado, la cui decisione doveva essere confermata
perché “fondata su elementi di legittimità e di merito” e “pienamente
condivisibile”.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suddetta
decisione, con tre motivi.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza
impugnata per violazione degli artt. 61, 29 e 49 del d.lgs. n. 546/92 e 335
cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
La ricorrente evidenzia che la Commissione Tributaria regionale non
ha rilevato la pendenza di un separato giudizio di appello proposto dalla
contribuente avverso la medesima sentenza ed ha omesso di disporre la
riunione dei due giudizi al fine di evitare un possibile contrasto di giudicati.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. L’omissione del provvedimento di riunione non genera nullità
processuali denunciabili con il ricorso per cassazione (Cass. n. 2013 del
11/2/2003), difettando, peraltro, nel caso di specie, la dimostrazione di un
concreto pregiudizio ai diritti della difesa.
1.3. Infatti, l’inosservanza delle norme – come l’art. 335 cod. proc.
civ. o, in materia tributaria, il combinato disposto degli artt. 61 e 29 d.lgs.
546/1992- che impongono, al fine di evitare un possibile contrasto di
giudicati, la riunione delle impugnazioni proposte separatamente contro la
stessa sentnza non è assoggettata, di per se stessa e nonostante la natura

2

l’Ufficio non aveva fatto valere argomentazioni diverse da quelle esposte

pubblicistica di tali norme, ad un’esplicita sanzione di nullità (Cass. n. 2060
del 4/2/2004; n. 273 del 10/1/2001; n. 11809 del 19/5/2006).
2.

Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per

motivazione apparente e violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost,
132, comma 2 n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 1, comma
2, art. 36, comma 2, nn. 2) e 4) del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., e lamenta che il giudice di secondo

e che la sentenza di primo grado era corretta, omettendo di esplicitare i
motivi che lo avevano condotto alla adozione di quella decisione.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. La Commissione Tributaria regionale ha reso una motivazione
meramente apparente, in quanto si è limitata ad aderire alla decisione di
primo grado, omettendo di esaminare i motivi di gravame formulati
dall’Agenzia delle Entrate e non esplicitando le ragioni per cui ha ritenuto
che la sentenza della Commissione tributaria provinciale fosse condivisibile.
Infatti, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè
affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente,
non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla
con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 22232 del 03/11/2016).
Va, peraltro, rilevato che nel processo tributario la motivazione di una
sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto a quella di un’altra
decisione, anche se non passata in giudicato, purché riproduca i contenuti
mutuati e li renda oggetto di un’autonoma valutazione critica, in modo da
consentire la verifica della compatibilità logico – giuridica del rinvio (Cass.
n. 5209 del 06/03/2018).
3. Con il terzo motivo la Agenzia delle Entrate deduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 17, comma 5, I. 114/1977.
Evidenzia al riguardo che la cartella di pagamento impugnata, relativa
al recupero non solo di imposte, ma anche di sanzioni, è stata emessa a

3

grado si è limitato ad affermare apoditticamente che l’appello era infondato

seguito di sentenza passata in giudicato resa dalla C.T.P. di Savona che si
era pronunciata sull’avviso di accertamento emesso nei confronti del
coniuge della contribuente, relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno
1991, presentata da entrambi i coniugi; trattandosi di cartella emessa nei
confronti della coniuge co-dichiarante ai sensi dell’art. 17, ultimo comma,
della legge 114/1997, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di primo
grado, la responsabilità solidale della contribuente sussisteva anche in

3.1. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta
l’assorbimento del terzo motivo.
4. In conclusione, va rigettato il primo motivo ed accolto il secondo
motivo e deve dichiararsi assorbito il terzo motivo; la sentenza va cassata
con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, per il riesame in
ordine alla censura accolta, oltre che per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo e
dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Commissione Tributaria regionale della Liguria, in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in camera di consiglio il 28 giugno 2018

ordine alle sanzioni.

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