Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19998 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 24/09/2020), n.19998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3374-2019 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Agnese,

16, presso lo studio dell’avvocato Stefano Santorelli, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Demetrio Cristofori;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Premuda, 2,

presso lo studio dell’avvocato Sergio Lucchetti, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la Sentenza N. 7677/2018 Della Corte D’appello Di Roma,

depositata il 30/11/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla domanda di condanna proposta dall’avvocato L.S. nei confronti di P.F. per il pagamento del compenso dovuto per l’assistenza professionale prestata per l’attività svolta nella causa di divisione immobiliare;

– con l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. e art. 702 ter c.p.c. il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha accolto la domanda del L.;

– avverso l’ordinanza ha proposto gravame la convenuta soccombente e con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla P. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’avvocato L..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il controricorrente eccepisce il difetto di specificità della procura, allegata al ricorso ma non contenente la specifica indicazione della sentenza impugnata, limitandosi a fare riferimento alla “suestesa procedura”;

-l’eccezione è fondata;

– con riferimento ai requisiti della procura speciale per il giudizio di cassazione, la L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1 (applicabile, come previsto dall’art. 3, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge), integrando il testo dell’art. 83 c.p.c., comma 3, ha precisato, inequivocabilmente, le caratteristiche estrinseche o topografiche necessarie per considerare come facente corpo unico con il ricorso (o il controricorso) il foglio contenente la procura che sia ad essi materialmente congiunto (con qualsiasi mezzo), ma non ha inciso riduttivamente sugli elementi di specificità necessari, ai sensi dell’art. 365 c.p.c. per la specialità della procura, esigendo, invece, come si evince dal tenore letterale della disposizione, che la procura faccia riferimento al ricorso (o al controricorso): a tal fine non sono richieste formule sacramentali o particolarmente dettagliate, e tuttavia non possono mancare espressioni che rivelino inequivocabilmente che la procura è finalizzata alla proposizione di un ricorso per cassazione avverso un (già emesso) provvedimento giudiziale determinato, o almeno determinabile grazie all’indicazione di utili ancorchè parziali elementi (Cass. 12003/1997; id.28146/2018; id. 4069/2020);

– nel caso di specie dal tenore della procura non risulta alcun riferimento alla sentenza impugnata con il ricorso in cassazione;

– dando seguito al principio affermato da questa Corte nella recente pronuncia n. 32008/2019, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura rilasciata al difensore, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato;

– pertanto, il difensore che ha firmato il ricorso sulla base della procura invalida va condannato, in applicazione della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore avvocato Demetrio Cristofori che è il solo cha ha firmato il ricorso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’avvocato Demetrio Cristofori al pagamento delle spese del giudizio a favore della parte controricorrente e liquidate in Euro 2000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avvocato Demetrio Cristofori, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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