Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19998 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. I, 21/09/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 21/09/2010), n.19998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 2,

presso lo studio Dott. A. Placidi, rappresentata e difesa dall’avv.

PACCIONE Luigi per procura in atti;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in Roma, via R. Scott

62, presso l’avv. Enrico Polverini, rappresentato e difeso dall’avv.

Lerario Filippo per procura in atti;

– resistente –

e nei confronti di:

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Taranto n. 15 in

data 8 gennaio 2009, nella causa iscritta al n. 4775/2007 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

maggio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

udito, per il resistente R.D., l’avv. Filippo Lerario,

che ha chiesto il rigetto de ricorso;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso riportandosi alla

relazione in atti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. C.R. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di due motivi, nei confronti di R.D. avverso la sentenza n. 15 in data 8 gennaio 2009, pronunciata nel giudizio n. 4775/2007 R.G., con la quale il Tribunale di Taranto ha disatteso l’eccezione di incompetenza per materia e per territorio di detto Tribunale, sollevata D.Lgs. n. 168 del 2003, ex artt. 3 e 4, dalla C., che ha indicato come competente il Tribunale di Bari;

1. il R. ha resistito con memoria difensiva;

OSSERVA:

2. premesso che i due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, il ricorso per regolamento di competenza appare infondato; infatti, dalla sentenza impugnata risulta che il giudice del merito ha interpretato la domanda nel senso che l’attore R.D. ha chiesto la condanna dei convenuti C.G. e C.R. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della non autorizzata riproposizione, letterale e sostanziale del contenuto della sua tesi di laurea in un libro, la cui edizione italiana era stata curata dai convenuti medesimi; più specificamente, il Tribunale ha escluso, avuto riguardo al petitum dell’azione esercitata dall’attore, che questi abbia chiesto una tutela inibitoria, così uniformandosi al principio in base al quale: ai fini della determinazione della competenza per materia, si deve aver riguardo all’oggetto della domanda e ai fatti posti a suo fondamento (Cass. 2000/5033;

2005/14572) ed ha ritenuto implicitamente, ma secondo criteri di logicità, che l’accertamento dei fatti, ossia l’avvenuta riproduzione dell’opera dell’ingegno, fosse solo funzionale alla pronuncia sulla domanda risarcitoria;

2.1. poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 2006/15603;

2008/20373; nel caso di specie la ricorrente, pur prospettando formalmente un vizio di motivazione, ha proposto una diversa interpretazione della domanda, nel senso che il petitum avrebbe riguardato anche l’autonomo accertamento della violazione del diritto d’autore e dell’avvenuto plagio della sua opera, così però limitandosi a sollevare una non consentita censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di primo grado;

2.2. qualora, anche nei casi di contitolarità del diritto, si chieda la mera condanna risarcitoria del danno illecito, la relativa domanda, avente natura personale può essere proposta anche nei confronti di uno solo dei contitolari corresponsabili (Cass. 2005/5545); infatti l’obbligazione risarcitoria imputabile a più soggetti ha natura solidale passiva e non da luogo a litisconsorzio necessario, ma a litisconsorzio facoltativo e l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da alcuno dei coobbligati non spiega effetti a favore degli altri, nei confronti dei quali il giudizio prosegue innanzi al giudice adito (Cass. 2000/347; 2008/3533 in motivazione);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio per regolamento di competenza nei confronti di R.D., da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali nei riguardi di C.G., che non ha svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna C.R. al pagamento in favore di R.D. delle spese del giudizio per regolamento di competenza, che si liquidano in Euro 1.500,00 di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA