Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19998 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 14/07/2021), n.19998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15410-2017 proposto da:

SELMABIPIEMME LEASING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO GIANELLI;

– controricorrente –

avverso le sentenze nn. 6615/2016, 6616/2016, 6617/2016, 6618/2016,

6619/2016, 6620/2016, 6621/2016,

6622/2016, 6623/2016, 6624/2016, 6625/2016, 6626/2016 e 6627/2016

della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositate il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenze nn. 6615/2016, 6616/2016, 6617/2016, 6618/2016, 6619/2016, 6620/2016, 6621/2016, 6622/2016, 6623/2016, 6624/2016, 6625/2016, 6626/2016 e 6627/2016, tutte depositate in data 12 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato gli appelli proposti da Selmabipiemme Leasing S.p.a., così confermando le sentenze di prime cure che, a loro volta, avevano disatteso l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi relativamente alla tassa automobilistica dovuta per l’anno 2010;

– il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, – in esito all’abrogazione della disposizione di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9 bis, conv. in L. n. 125 del 2015, ad opera del D.L. n. 113 del 2016, art. 10, comma 6, conv. in L. n. 160 del 2016, – la fattispecie andava decisa sulla base della L. n. 99 del 2009, art. 7, – di modifica del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32, conv. in L. n. 53 del 1983, – e dell’art. 1294 c.c., disposizioni, queste, alla cui stregua doveva configurarsi un’obbligazione solidale delle parti (concedente ed utilizzatore) del contratto di locazione finanziaria, quali soggetti passivi della tassa automobilistica;

2. – Selmabipiemme Leasing S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso la Regione Lombardia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9 bis, conv. in L. n. 125 del 2015, ed al D.L. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7, conv. in L. n. 160 del 2016, deducendo, in sintesi, che all’abrogazione della disposizione di interpretazione autentica, di cui all’art. 9, comma 9 bis, cit., non poteva che riconoscersi efficacia ex nunc, le leggi (e, per di più, quelle tributarie) non potendo d’ordinario che disporre solo per il futuro;

– il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32, conv. in L. n. 53 del 1983, come modificato dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, al D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9 bis, conv. in L. n. 125 del 2015, nonché agli artt. 1292, 1294 e 1299 c.c. sul rilievo che, per l’annualità in contestazione, – ed in ragione della modifica normativa operata dall’art. 7, comma 2, cit. (a decorrere dal 15 agosto 2009), – il soggetto passivo della tassa automobilistica andava individuato esclusivamente nel l’utilizzatore;

2. – in via pregiudiziale va rilevato che in materia tributaria è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta (così Cass. Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3692 cui adde Cass., 22 febbraio 2017, n. 4595; Cass., 3 aprile 2013, n. 8075; Cass., 30 giugno 2010, n. 15582; Cass., 7 maggio 2010, n. 11186);

3. – tanto premesso, la sentenza impugnata va senz’altro cassata senza rinvio;

– va dichiarata, difatti, la cessazione, tra le parti, della materia del contendere, avendo la Regione Lombardia annullato, in autotutela, gli avvisi di accertamento impugnati;

– la Corte ha già rilevato che l’annullamento, in autotutela, dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) per cessazione della materia del contendere che, nel giudizio di cassazione, “va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti” (v. Cass., 23 settembre 2011, n. 19533 cui adde Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; in tema di definizione negoziale della res controversa v., altresì, Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n. 19160);

4. – le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti (v. Cass., 23 ottobre 2020, n. 23272; Cass., 26 giugno 2020, n. 12756; Cass., 6 marzo 2020, n. 6500), avuto riguardo alle antinomie interpretative emerse, nella giurisprudenza di merito, sulla quaestio iuris dirimente nel giudizio, allo stratificarsi nel tempo dei relativi interventi normativi (v. Corte Cost., 26 febbraio 2020, n. 33) ed allo stesso sopravvenire, in corso di causa, della pertinente giurisprudenza della Corte (v. Cass., 16 maggio 2019, n. 13131);

– non ricorrono i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071) e, oltretutto, operando nella fattispecie causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione dei giudizi per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio le sentenze impugnate; compensa integralmente, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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