Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19998 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 06/10/2016), n.19998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28944/2013 proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

NICOLA RICCIOTTI 9 (TEL. 06.3223322), presso lo studio dell’avvocato

MARIATERESA ELENA POVIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARLO ZAULI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO MAMBELLI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.E., L.D., V.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1089/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2000 la società Unipol Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la UnipolSai”) chiese ed ottenne dal Tribunale di Forlì un decreto ingiuntivo nei confronti di C.G..

A fondamento del ricorso monitorio dedusse che:

-) aveva stipulato con M.E., L.D. e V.P. un contratto di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile derivanti dalla gestione d’un esercizio commerciale;

-) C.G. aveva convenuto i tre assicurati suddetti in giudizio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una caduta, avvenuta all’interno dell’esercizio commerciale gestito dai convenuti;

-) la UnipolSai aveva gestito la lite per conto degli assicurati;

-) dopo cinque gradi di giudizio la pretesa di C.G. originariamente accolta – era stata definitivamente rigettata, con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti;

-) gli assicurati avevano ceduto ad essa UnipolSai il proprio credito alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, e di rifusione delle spese legali.

Chiese pertanto che fosse ingiunto a C.G. il pagamento in favore della UnipolSai di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata, e delle spese di soccombenza che C.G. era stato condannato a pagare ai tre convenuti M.E., L.D. e V.P..

2. C.G. propose opposizione al decreto ingiuntivo, che venne rigettata dal Tribunale di Forlì con sentenza 5.10.2005 n. 921.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

La Corte d’appello di Bologna con sentenza 8.7.2013 n. 1089 rigettò il gravame.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.G., con ricorso fondato su dodici motivi.

Resiste la UnipolSai con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che nel giudizio nel quale C.G. venne condannato alle spese la sua condanna fu ingiusta. Essa dunque va rivista in questa sede, perchè “non può esistere il giudicato quando sono violati diritti fondamentali”.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato. La singolare tesi giuridica sostenuta dal ricorrente cozza infatti, a tacer d’altro, contro la chiara lettera dell’art. 2909 c.c.; contro il principio per cui le spese di lite possono essere liquidate o contestate solo nel medesimo processo nel quale furono sostenute; contro il rilievo per cui non esiste alcun diritto fondamentale a non pagare le spese di soccombenza.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la UnipolSai aveva preteso di provare per testimoni l’avvenuta cessione in suo favore del credito per spese legali vantato dagli assicurati nei confronti del C.. Tale cessione, tuttavia, non poteva essere provata per testimoni.

2.2. Il motivo è manifestamente infondato.

A parte il rilievo che è sempre facoltà (insindacabile) del giudice di merito ammettere la prova per testi di contratti e quindi di atti unilaterali, nella specie tale prova era anche irrilevante, perchè la Unipol pagando direttamente l’avvocato dei propri assicurati, ed accollandosi la loro condanna ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 2, in virtù del patto di gestione della lite, comunque si era surrogata ex lege, ai sensi degli artt. 1203 e 1916 c.c., nei crediti dell’assicurato verso la controparte soccombente.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene la seguente tesi:

-) l’art. 1916 c.c., consente la surrogazione dell’assicuratore nei confronti del terzo responsabile;

-) C.G. non era il “responsabile” della propria caduta;

-) ergo, la UnipolSai non poteva surrogarsi ai suoi assicurati, nel, credito da questi vantato nei confronti di C.G..

3.2. Il motivo è manifestamente infondato. C.G. venne condannato a rifondere ai tre soggetti assicurati dalla UnipolSai le spese di lite da questi sostenuti; la UnipolSai si è surrogata ex lege in tale credito, avendo essa sostenuto per conto degli assicurati quelle spese; dunque C.G. per effetto di tale surrogazione è divenuto debitore della UnipolSai.

4.1. I motivi di ricorso quarto e quinto possono essere esaminati congiuntamente, perchè sollevano questioni in larga parte sovrapponibili.

In essi si sostiene in buona sostanza che dalla CEDU, dal diritto comunitario, dalla “Carta Atlantica del 1941” e da varie altre fonti di diritto nazionale e sovranazionale, sarebbe desumibile il principio secondo cui chi viene condannato a pagare le spese di lite con sentenza passata in giudicato non è tenuto a pagarle, quando la sua condanna sia ingiusta.

4.2. Il motivo è manifestamente infondato.

In primo luogo, infatti, v’è da rilevare che spetta agli organi predisposti dall’ordinamento giuridico, con le forme da questo previste, e non alla singola parte, stabilire quando una sentenza sia “ingiusta”. E poichè la domanda risarcitoria di C.G. è stata rigettata con sentenza passata in giudicato, la condanna ivi contenuta alla rifusione delle spese di lite è, per il nostro ordinamento, “giusta” senza possibilità di ulteriori discussioni.

In secondo luogo, non esiste alcuna norma nè dell’ordinamento interno, nè dall’ordinamento comunitario, nè dell’ordinamento internazionale (i cui soggetti, peraltro, sono gli Stati e non i singoli individui) che consacri un preteso diritto a non eseguire le sentenze di condanna: nè potrebbe esistere, chè si tratterebbe di principio eversivo di qualsiasi ordinamento costituito.

5.1. Col sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere il presente giudizio soggetto alla sospensione feriale dei termini. Pare di comprendere dalla confusa esposizione del motivo che, se non l’avesse fatto, il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare il processo estinto, a causa della tardività della riassunzione dopo un’interruzione.

In subordine al rigetto del motivo, il ricorrente prospetta l’illegittimità costituzionale della L. n. 742 del 1969, art. 1, in quanto in contrasto col principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., oltre che col principio di uguaglianza e col diritto di difesa.

5.2. Il motivo è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, giacchè il ricorrente non indica quali termini sono decorsi, e decorrenti da quando. Varrà comunque la pena ricordare che il presente giudizio non rientra in alcuno di quelli per i quali la legge prevede l’esonero dalla sospensione feriale dei termini.

Quanto alla prospettata illegittimità costituzionale della L. n. 742 del 1969, art. 1, per quanto concerne la invocata contrarietà della norma agli artt. 3 e 24 Cost., non v’è motivo di discostarsi al riguardo dal giudizio di manifesta infondatezza di tale questione, già formulato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 829 del 26/03/1.974, Rv. 368712).

Per quanto concerne, infine, la conformità di tale legge al principio di ragionevole durata del processo, qualsiasi dubbio è al riguardo non solo manifestamente infondato, ma anche privo di rilevanza nel caso concreto.

La questione è infondata, giacchè il principio di ragionevole durata del processo non è messo in crisi da una breve sospensione dei termini processuali di 46 giorni (secondo la disciplina applicabile ratione temporis).

Ma la prospettata contrarietà della L. n. 724 del 1969, art. 1, all’art. 111 Cost., è anche priva di rilevanza nel caso concreto. Infatti, anche ad ammettere per assurdo che quella norma fosse contraria a Costituzione, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1 L. cit. non potrebbe certo travolgere con effetto retroattivo gli atti compiuti dalle parti, fidando nella sospensione feriale dei termini. Di talchè, a tutto concedere, la parte decaduta per tardiva riassunzione potrebbe legittimamente invocare l’incolpevolezza della decadenza, e chiedere la rimessione in termini. Sicchè nessun vantaggio l’odierno ricorrente trarrebbe dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 742 del 1969, art. 1.

7.1. Il settimo, l’ottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè pongono questioni analoghe.

Con tali motivi il ricorrente lamenta che la UnipolSai avrebbe inammissibilmente mutato, in corso di giudizio la propria domanda: deduce, al riguardo, che col decreto ingiuntivo la suddetta società aveva formulato una domanda di ripetizione dell’indebito; nel giudizio di opposizione, invece, si era qualificata cessionaria del credito, e quest’ultima domanda era stata poi accolta dal giudice di merito.

7.2. Tutti e quattro i suddetti motivi sono, in primo luogo, manifestamente inammissibili. Il ricorrente, infatti, in violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, non indica i termini nei quali venne formulata la domanda originaria, ma solo quelli in cui venne formulata la domanda che si assume modificata (p. 80 del ricorso, ultimo capoverso).

E’ doveroso nondimeno soggiungere che nessuna modificazione inammissibile è dato riscontrare nelle difese della UnipolSai.

Questa, infatti, ha allegato di avere risarcito C.G., in nome e per conto dei propri assicurati, dando esecuzione alla sentenza di primo grado. Essendo stata quella sentenza riformata, tale pagamento costituiva un indebito. Il relativo credito, teoricamente spettante agli assicurati, era stato da questi ceduto all’assicuratore: questi, dunque, ha formulato una domanda di ripetizione dell’indebito, nella veste di cessionario del credito già spettante all’assicurato. Questa era la sostanziale pretesa originaria della UnipolSai, e tale pretesa è rimasta immutata nel corso del giudizio.

8.1. Con i due ultimi motivi di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto validamente provata dalla UnipolSai, attraverso la prova testimoniale, l’avvenuta cessione in suo favore del credito restitutorio spettante agli assicurati.

8.2. Ambedue i motivi sono manifestamente inammissibili, perchè sollecitano un sindacato sul modo in cui il giudice di merito ha valutato la prova testimoniale.

9. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

-) condanna C.G. alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 9.450, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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