Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19997 del 27/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19997 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25184/11 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente contro
BARBERIS ANNA MARIA

– intimata nonché contro
CONCESSIONARIO EQUITALIA SESTRI S.P.A., in persona del legale
rappresentante

intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Liguria n.
92/08/10 depositata in data 13 luglio 2010
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.6.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Pietro Molino,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

Data pubblicazione: 27/07/2018

RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza della
Commissione Tributaria provinciale di Savona, con la quale era stato
parzialmente accolto il ricorso proposto da Barberis Anna Maria – coniuge
coobbligata solidale – avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi
confronti a seguito di iscrizione a ruolo di imposta Iva, oltre sanzioni ed
accessori per l’anno 1993, dichiarando non dovute dalla contribuente le

La Commissione Tributaria regionale rigettava l’appello, rilevando che
l’Ufficio non aveva fatto valere argomentazioni diverse da quelle esposte
dinanzi ai giudici di primo grado, la cui decisione doveva essere confermata
perché fondata su elementi “di legittimità e di merito” e pienamente
condivisibile.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suddetta
decisione, con tre motivi.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce nullità della
sentenza impugnata per violazione degli artt. 61, 29 e 49 del d.lgs. n.
546/92 e 335 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4
cod. proc. civ.
Evidenzia che la C.T.R. non ha rilevato la pendenza di un separato
giudizio di appello proposto dalla contribuente avverso la medesima
sentenza ed ha omesso di disporre la riunione dei due giudizi al fine di
evitare un possibile contrasto di giudicati.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. L’omissione del provvedimento di riunione non genera nullità
processuali denunciabili con il ricorso per cassazione (Cass. n. 2013 del
2003), difettando, peraltro, nel caso di specie, la dimostrazione di un
concreto pregiudizio ai diritti della difesa.
1.3. Infatti, l’inosservanza delle norme – come l’art. 335 cod. proc.
civ. o, in materia tributaria, il combinato disposto degli artt. 61 e 29 d.lgs.
546/1992- che impongono, al fine di evitare un possibile contrasto di

2

sanzioni amministrative.

giudicati, la riunione delle impugnazioni proposte separatamente contro la
stessa sentnza non è assoggettata, di per se stessa e nonostante la natura
pubblicistica di tali norme, ad un’esplicita sanzione di nullità (Cass. n. 2060
del 2004; n. 273 del 2001; n. 11809 del 19/5/2006).
2.

Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per

motivazione apparente e violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost,
132, comma 2 n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 1, comma

360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., e lamenta che il giudice di secondo
grado si è limitato ad affermare apoditticamente che l’appello era infondato
e che la sentenza di primo grado era corretta, omettendo di esplicitare i
motivi che lo avevano condotto alla decisione.
2.1. Il secondo motivo è fondato.
2.2. La Commissione tributaria regionale ha reso una motivazione
meramente apparente, in quanto si è limitata ad aderire alla decisione di
primo grado, omettendo di esaminare i motivi di gravame formulati
dall’Agenzia delle Entrate e non esplicitando le ragioni per cui ha ritenuto
che la sentenza della Commissione tributaria provinciale fosse condivisibile.
Infatti, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè
affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente,
non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla
con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 22232 del 03/11/2016).
Va, peraltro, rilevato che nel processo tributario la motivazione di una
sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto a quella di un’altra
decisione, anche se non passata in giudicato, purché riproduca i contenuti
mutuati e li renda oggetto di un’autonoma valutazione critica, in modo da
consentire la verifica della compatibilità logico – giuridica del rinvio (Cass.
n. 5209 del 06/03/2018).
3. Con il terzo motivo la Agenzia delle Entrate deduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 17, comma 5, I. 114/1977.

3

2, art. 36, comma 2, nn. 2) e 4) del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.

Evidenzia al riguardo che la cartella di pagamento impugnata era
stata emessa a seguito di sentenza passata in giudicato resa dalla C.T.P. di
Savona che si era pronunciata sull’avviso di accertamento emesso nei
confronti [nei_ cgnfro_til
ti del coniuge della contribuente, relativo alla
dichiarazione dei redditi per l’anno 1993, presentata congiuntamente dai
coniugi; trattandosi di cartella emessa ai sensi dell’art. 17, ultimo comma,
della legge 114/1997, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di primo

ordine alle sanzioni.
3.1. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del
terzo motivo di ricorso.
4. In conclusione, va rigettato il primo motivo, accolto il secondo
motivo e dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso; la sentenza va
cassata con conseguente rinvio della causa alla Commissione tributaria
regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo e dichiara
assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla
Commissione Tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione,
anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in camera di consiglio il 28 giugno 2018

grado, la responsabilità solidale della contribuente sussisteva anche in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA