Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19997 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 24/09/2020), n.19997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 21806-2018 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO

COSSA 41, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINI ANDREA,

rappresentata e difesa dall’avvocato RUMBOLO LETIZIA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CAPANNOLO EMANUELA, PULLI CLEMENTINA, MASSA MANUELA, VALENTE NICOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2018 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,

depositata il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Castrovillari con la sentenza n. 269/16 aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da L.A. a seguito della contestazione alla CTU disposta in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c.. Il Tribunale aveva ritenuto non tempestivo e irrispettoso del termine di 30 giorni fissato dalla norma in questione, il ricorso depositato il 21 gennaio 2016 a fronte del dissenso depositato il 19.12.2015.

Avverso detta decisione la L. proponeva ricorso affidato a un solo motivo cui resisteva con controricorso l’Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012 convertito in L. n. 221 del 2012, artt. 16 bis, comma 7, e del D.M. n. 44 del 2011, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il Tribunale, erroneamente ritenuto tardivo il ricorso avendo dato rilievo solo alla quarta ricevuta generata dal sistema informatico, invece relativa al momento della apertura del fascicolo telematico e non alla accettazione del ricorso, avvenuta precedentemente nell’ultimo giorno utile per il deposito.

Il motivo risulta inammissibile in quanto privo del carattere di specificità; esso infatti non contiene e non riporta gli atti richiamati e non ne indica la eventuale allocazione, così non consentendo alla Corte di valutarne il contenuto. Il riferimento alle diverse e successive ricevute del sistema informatico, rilevanti a giudizio della ricorrente ai fini della dimostrazione della tempestività del ricorso, avrebbe richiesto il concreto inserimento nella censura della riproduzione di tali documenti non altrimenti valutabili nel loro contenuto. A riguardo questa Corte ha chiarito che “qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso” (Cass. 5478/2018; Cass. n. 14784/2015). La carenza di siffatte condizioni rende il ricorso inammissibile.

Nulla per le spese in ragione della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), art. 13, comma 1 quater, trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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