Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19997 del 23/09/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 19997 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 2004-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

2014
2507

ricorrente

contro

TOSCANO MAURO C.F. TSCMRA84T10B202D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GUIDO ALFANI 29, presso lo
studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA, rappresentato

Data pubblicazione: 23/09/2014

e difeso dagli avvocati GIUSEPPA CANNIZZARO, SALVATORE
GALVAGNO giusta delega in atti;
controri corrente –

avverso la sentenza n. 9373/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/01/2011 R.G.N. 2640/2009;

udienza del 10/07/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINT;
udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega MARESCA
ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTErche ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
u,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Udienza 10.7.2014, causa n. 9
n. 12/2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Poste Italiane proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza n.
9373/2010 resa dalla Corte di appello di Roma con la quale era stato rigettato
l’appello proposto da Poste Italiane avverso la sentenza del Tribunale di Roma
con la quale era stata dichiarata la nullità del contratto a termine apposto al
contratto dal 24.6.2004 al 15.9.2006 per la fornitura di lavoro temporaneo in
favore di Poste stipulato tra Mauro Toscano e Obiettivo lavoro spa e la
trasformazione de rapporto in rapporto di tipo subordinato a tempo
indeterminato tra le Poste e il detto Toscano. Le Poste articolavano plurimi
motivi di ricorso, resisteva il Toscano con controricorso. Veniva poi prodotto
verbale di conciliazione tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata le cassazione della materia del contendere come da verbale di
conciliazione extragiuziale versato in atti. Sussistono in relazione all’avvenuta
transazione giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
La Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.7.2014

R.G.

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