Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19996 del 27/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19996 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 257/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in

Roma, via dei

Portoghesi, n. 12

ricorrente

contro
Barbanti Andrea, con il prof. avv. Ugo Ruffolo e domicilio eletto
presspo il di lui studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 308

controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di
Bologna – Sezione 19 n. 128/19/10 depositata in data 29/10/2010
e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno
2018 dal Co: Marcello M. Fracanzani;
RILEVATO

che il contribuente è stato invitato a fornire chiarimenti in
ordine allo scostamento dagli studi di settore del suo reddito
dichiarato negli anni 2003 e 2004;

c\’S

Data pubblicazione: 27/07/2018

che relativamente al primo invito egli ha contestato
l’applicazione nel suo caso dello studio statistico cod. 29600
«Fabbricazione di armi», mentre la successiva annualità non
avrebbe dato riscontro;
che, più in particolare, il contribuente ha controdedotto
precisando essere appassionato della disciplina di tiro di precisione
denominata bench rest, specialità che conta in Italia poche decine

carabine e munizioni;
che l’attività ha redditività marginale assai limitata, cui egli
supplisce con redditi dominicali;
che, in quanto consistente nella preparazione, elaborazione,
personalizzazione di armi da fuoco, l’attività è comunque soggetta
al Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno
1931, n. 773) in ordine alla presa in consegna, detenzione,
custodia e restituzione dell’arma e delle munizioni, con le
conseguenti rigorose formalità in termini di registrazione e
comunicazione alle superiori autorità, con tenute di registri soggetti
ad ispezioni che rendono assai più difficile l’occultamento di reddito
o di parte dell’attività svolta;
che l’Ufficio non ha ritenuto apprezzabili le argomentazioni del
contribuente, peraltro limitate ad una sola annualità delle due
contestate e che pertanto riteneva provato il maggior reddito e
richiamava a tassazione la somma di oltre €.52.000, comprensivi di
accessori e sanzioni;
che insorgeva il contribuente contestando il valore probatorio
degli strumenti statistici e, in radice, la scorretta applicazione nei
suoi confronti dello studio di settore statistico del Fabbricante
d’Armi;
che la CTP e la CTR davano credito alle argomentazioni del
privato, compensando le spese in ragione della difficoltà della
materia;

19- 257-12 – 27/06/18 MMF

2

di cultori che preparano da sé o si fanno elaborare artigianalmente

che ricorre per cassazione l’Ufficio, spiegando diversi motivi di
gravame;
che ha puntualmente controdedotto il contribuente, proponendo
altresì ricorso incidentale in odio alla compensazione delle spese ed
in particolare alla mancata pronuncia su tal specifico punto da
parte della CTR pur ritualmente evocata a farlo;
che, in prossimità dell’udienza, il contribuente ha depositato

CONSIDERATO
che ricorre l’Ufficio sollevando un unico motivo di insufficiente
motivazione a mente dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc.
civ.;
che va previamente esaminata l’eccezione di inammissibilità per
violazione dei principi di autosufficienza, chiarezza e sinteticità di
cui all’art. 366 cod. proc. civ.
che, pur presentandosi il ricorso come un

collage di atti

eterogenei, si evince l’argomentazione di insufficiente motivazione
prospettata dall’Avvocatura dello Stato, in ordine alla valenza
probatoria degli studi di settore quando si coniughino
all’insufficienza delle giustificazioni (per l’anno 2003) o al rifiuto del
contraddittorio (per l’anno 2004);
che il motivo —ove ammissibile perché non ripropone una
rivalutazione del merito- è comunque infondato, poiché da un
esame completo della motivazione della sentenza qui gravata,
svolto secondo i limiti propri dello scrutinio di legittimità (cfr. Cass.
08/06/2018, n. 14957; 28/11/2014, n. 25332), emerge il
ponderato esame delle diverse ragioni dedotte dal contribuente ad
illustrazione della sua attività e delle sue ulteriori provenienze
reddituali, in rapporto alle contestazioni dell’Ufficio ed agli altri
profili probatori ed induttivi (fra cui i controlli TULPS);
che quindi il ricorso principale dev’essere rigettato;

19 – 257-12 – 27/06/18 MMF

3

tempestiva memoria.

che occorre procedere all’esame del ricorso incidentale
(autonomo) avanzato dal contribuente in ordine alla
compensazione delle spese del giudizio;
che è infondato il primo motivo del ricorso incidentale, ove
lamenta l’omissione di pronuncia del giudice di secondo grado su
tale punto specifico, poiché il giudice si è pronunciato, dichiarando
di compensarle in ragione della complessità della materia e

che è inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale,
ove lamenta la falsa applicazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ.
in parametro all’art. 360, comma 1, n. 3 del medesimo codice di
rito, poiché in tema di riparto delle spese il sindacato della Corte è
limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il
quale le spese non possono essere poste a carico della parte
vittoriosa, con la conseguenza che esule da tale sindacato e rientra
nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione di
compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di
soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri
giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza
eccedere i limiti (minimi, ove previsti) e massimi fissati dalle
tabelle vigenti (Cass. I, 19613/2017);
che in definitiva tanto il ricorso principale, quanto l’incidentale
debbono essere rigettati.
PQM

Rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale,
compensa le spese del giudizio in ragione della reciproca
soccombenza.
Così deciso in Roma, il 27/06/2018
Il Presidente

dell’evoluzione della letteratura;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA