Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19996 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 24/07/2019), n.19996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1175/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del

direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura

generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici

in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

Axel Group s.coop.ar.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Paolo Caione e Roberto Renno, elettivamente domiciliata presso lo

studio del primo, in Napoli via Duomo 348.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4717/11/2017 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il giorno 25 maggio 2017.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 11 giugno 2019 dal

Consigliere Dott. Fichera Giuseppe.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Basile

Tommaso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Uditi l’avv. Giulio Bacosi per la ricorrente e l’avv. Paolo Borghi,

in sostituzione dell’avv. Paolo Caione, per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Axel Group s.coop.ar.l. impugnò l’avviso di rettifica notificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il quale erano state accertate talune false dichiarazioni doganali, in relazione ai prodotti importati dalla predetta nel territorio italiano nel periodo compreso tra il 2012 e il 2013.

Respinta l’impugnazione in primo grado, Axel Group s.coop.ar.l. propose appello; la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza depositata il giorno 25 maggio 2017, accolse il gravame affermando che a causa di un mero errore materiale dello spedizioniere, per alcuni tra i prodotti importati era stata indicata nelle dichiarazioni doganali una voce differente, rispetto a quella riportata in altre, peraltro corrispondente all’informazione tariffaria vincolante (ITV) proveniente dalla medesima Amministrazione.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso Axel Group s.coop.ar.l.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deduce violazione degli artt. da 6 a 12 del regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (il Codice doganale comunitario) e degli artt. da 5 a 14 del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, avendo erroneamente ritenuto la commissione tributaria regionale che la falsa dichiarazione doganale dello spedizioniere fosse frutto di un mero errore materiale.

2. Con il secondo motivo deduce violazione delle regole della nomenclatura combinata dell’Unione Europea, contenute nell’allegato I del regolamento CEE del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, in quanto una volta riscontrata l’erronea classificazione della merce importata, avrebbe dovuto farsi applicazione della voce tariffaria corretta, che determinava l’applicazione dei dazi antidumping trattandosi di merce proveniente dalla Cina.

2.1. Entrambi l’motivi, meritevoli di esame congiunto, sono inammissibili, in quanto per lamentando plurime violazioni di legge, in realtà la ricorrente intende sottoporre al giudice di legittimità un nuovo accertamento in fatto, relativamente alla natura della merce importata dall’estero dalla controrìcorrente.

E invero, la commissione tributaria regionale ha stabilito che i prodotti oggetto dell’avviso di rettifica impugnato erano esattamente del medesimo tipo e qualità di altra merce, per la quale l’importatrice aveva ottenuto dall’amministrazione una informazione tariffaria vincolante (ITV), classificandola con la voce doganale n. (OMISSIS); dunque nessuna violazione della disciplina in tema di dichiarazioni doganali può scorgersi nella valutazione operata dal giudice di merito, secondo cui l’indicazione operata nella dichiarazione doganale della voce n. (OMISSIS), in luogo di quella n. (OMISSIS), fosse frutto di un errore materiale commesso dallo spedizioniere, superabile alla luce della perfetta identità tra tutte le merci importate in Italia dalla odierna controricorrente.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l’obbligo di versare dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).

PQM

Respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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