Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19996 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. III, 23/09/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 23/09/2020), n.19996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12254-2019 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA,

24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANTONIO TOMMASO DE MAURO, GAETANO DE MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1018/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

CHE:

– con sentenza 7.5.2015 n. 2391 il Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero della Economia e Finanze (MEF) a risarcire il danno subito da C.S. e da T.F. per la perdita di valore dei titoli azionari ALITALIA – Linee Aeree s.p.a. dagli stessi detenuti, in conseguenza dell’illecita condotta tenuta dal MEF che, in qualità di socio di maggioranza, aveva colposamente leso l’affidamento incolpevole degli investitori, diffondendo assicurazioni, rivelatesi poi infondate, in ordine al certo risanamento aziendale di una impresa che era da ritenere ormai irreversibilmente decotta, nonchè per avere indotto gli stessi soci-risparmiatori a conservare le azioni in possesso ed acquistare nuovi titoli della società, garantendo la continuità industriale, nonostante difettasse alcun fattibile progetto di salvataggio della azienda, assicurazioni tutte successivamente smentite dalla decisione assunta da Borsa italiana, in data 5.6.2008, di sospendere e quindi, in data 20.1.2009, di non riammettere definitivamente i titoli della società alla quotazione di borsa;

– la Corte d’appello di Lecce, con sentenza in data 15.10.2018 n. 1018, rigettata la eccezione di giurisdizione proposta dal MEF e delimitato il materiale probatorio documentale utilizzabile a quello solo ritualmente prodotto in primo grado dalla C. con l’atto introduttivo, ha ritenuto insussistente la prova della condotta illecita del MEF, denunciata dai danneggiati, non trovando riscontro nei documenti prodotti, ed in particolare nella “Nota” in data 15.9.2008 redatta da Commissario straordinario prof. F.A. (in cui veniva ripercorsa la complessa vicenda che aveva trovato speciale disciplina in successivi interventi legislativi), la contestata attività informativa decettiva asseritamente svolta dal MEF. Neppure dalla successiva relazione del Commissario straordinario in data 19.11.2008 – tardivamente prodotta solo in grado di appello – emergevano prove a conferma delle condotte illecite ascritte al MEF, avendo il Commissario straordinario individuato le cause della crisi dell’azienda nei molteplici e concomitanti fattori macroeconomici e di settore insorti già alla fine degli anni novanta, ed essendo ben nota alla platea dei risparmiatori ed investitori la incapacità dell’azienda a raggiungere un equilibrio strutturale di bilancio, resa evidente dai numerosi e ripetuti interventi di sostegno dello Stato, quale azionista di maggioranza, per sopperire alle esigenze di liquidità

– la Corte d’appello ha escluso, pertanto, la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale in capo alla Amministrazione statale, riconducibile allo schema di cui all’art. 2043 c.c., difettando in ogni caso la prova della incidenza causale della asserita condotta decettiva in ordine, sia all’acquisto di nuovi titoli da parte degli investitori (avendo la C. acquistato azioni nel 1998, ed avendo il T. acquistato azioni nel periodo gennaio 2007-marzo 2008, quando al crisi di Alitalia era ben nota ed comunque agevolmente verificabile dal socio, trattandosi di società quotata in borsa e soggetta ad obblighi di trasparenza ed informativi), sia anche alle scelte liberamente operate dai soci-risparmiatori di non dismettere gli investimenti in titoli già effettuati;

– la Corte territoriale ha, inoltre, rigettato anche la domanda, proposta ai sensi dell’art. 2497 c.c., di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (consistiti nella diminuzione e perdita del valore delle partecipazioni azionarie ed obbligazionarie nella società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria), derivante dalla violazione dei corretti criteri digestione imprenditoriale e societaria nella attività di “direzione e coordinamento”, imputabile al MEF quale socio azionista di maggioranza di ALITALIA, rilevando che ogni indagine al riguardo rimaneva preclusa in considerazione della norma di legge di interpretazione autentica, alla quale doveva riconoscersi efficacia retroattiva, di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 19, comma 6, conv. in L. n. 102 del 2009, che limitava espressamente l’applicazione dell’art. 2497 c.c., comma 1, ai soli casi in cui la direzione della controllata fosse esercitata da società od “altri enti”, comunque diversi dallo Stato, che agissero nell’ambito della propria attività imprenditoriale o per finalità di natura economica o finanziaria – la sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata per cassazione da T.F. e da C.S. con sei motivi, con i quali deducono a) la violazione di norme processuali, avendo la Corte d’appello esaminato nuove eccezioni in senso stretto proposte per la prima volta in grado di appello dal MEF, erroneamente qualificandole come “mere difese” (primo motivo), ed avendo ritenuto erroneamente tardiva la produzione di documenti in primo grado, invece da ritenere ritualmente depositati nei termini assegnati dal Giudice ex art. 183 c.p.c. (secondo motivo); b) la violazione di norme di diritto sostanziale, avendo il Giudice di secondo grado erroneamente esclusa la qualificazione illecita ex art. 2043 c.c., della condotta tenuta dal MEF (terzo motivo), inoltre avendo ritenuto illegittimamente escluso lo Stato dalla disciplina normativa dettata dall’art. 2497 c.c., facendo applicazione retroattiva della norma interpretativa, in palese contrasto con i principi costituzionali dettati dall’art. 47 Cost. e con i principi di intangibilità del diritto al risarcimento del danno, già sorto e definitivamente acquisito a favore dei soci di minoranza (quarto motivo), ed ancora avendo del tutto trascurato l’esame del fatto decisivo costituito dal danno biologico subito dal T. a causa del crollo delle azioni ALITALIA (quinto motivo), ed avendo omesso di pronunciare sulla richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante subito dai ricorrenti per avere perduto la possibilità di impiegare i propri capitali in investimenti maggiormente remunerativi (sesto motivo);

– ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo il rigetto del ricorso;

– le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

CHE:

– i motivi di ricorso pomngono questioni relative alla interpretazione dell’art. 2497 c.c., ed alla sua applicabilità alla fattispecie concreta in cui non ricorre il fenomeno del “gruppo societario”; alla individuazione delle modalità della attività di “direzione e coordinamento” esercitata dall'”ente controllante” rispetto all’esercizio del diritto di voto spettante al socio pubblico di maggioranza (assoluta o relativa); alla esatta definizione di “violazione dei corretti criteri gestionali” da parte della Holding, e della modulazione che tali criteri possono subire in relazione all’interesse pubblico generale, istituzionalmente affidato alla cura dell’Amministrazione statale competente alla gestione della partecipazione al capitale sociale, ovvero insorto “ab extemo” per eventi sopravvenuti alla crisi aziendale; alla efficacia retroattiva della norma interpretativa introdotta con D.L. n. 78 del 2009, art. 19, comma 6, conv. in L. n. 102 del 2009, in relazione a giudizio successivamente introdotto ma concernente rapporto obbligatorio non ancora esaurito; ai limiti indicati all’efficacia retroattiva delle leggi, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti Europee;

– le predette questioni in diritto rivestono tutte aspetti di particolare complessità e rilevanza che necessitano di un adeguato approfondimento anche con l’apporto della discussione delle parti e l’intervento del Procuratore Generale.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per essere trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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