Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19996 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.10/08/2017),  n. 19996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28501-2015 proposto da:

SPEEDLOG S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA COSTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS). in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 472/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Speedlog snc propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 472/31/2015, depositata in data 27/04/2015, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di avvisi d accertamento emessi, a carico della società, per maggiori IRAP cc IVA dovute, in relazione all’anno d’imposta 2008, a seguito di rettifica del reddito d’impresa, ed a carico dei soci, M.L., A.M., B.G. e B.S.S., per maggiore IRPEF dovuta a titolo di reddito da partecipazione sociale, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi riuniti dei contribuenti.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della società e dei soci, hanno sostenuto che nulla di nuovo era stato dedotto dagli appellanti, rispetto alle motivazioni già svolte in primo grado, essendo inammissibile la produzione in appello delle “bolle di consegna” relative alle contestate fatture per acquisto di carburante, perchè effettuata in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58.

Con ordinanza del 6/12/2016, il Collegio, trovandosi tutti soci di società di persone in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali con la società, stante l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, ed essendo stato, nel caso di specie, il giudizio instaurato, in cassazione, solo dalla società, senza evocazione in giudizio di tutti i soci – nei confronti dei quali erano state anche emesse sia la sentenza della C.T.R., oggetto del presente ricorso, sia quella della C.T.P. di Torino -, ha disposto l’integrazione dei contraddittorio nei confronti di tutti i soci della Speedlog snc nel termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione dell’ordinanza.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale omunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva che non si è provveduto alla tempestiva integrazione del contraddittorio, ex art. 71 bis c.p.c., e che d conseguenza va dichiarato inammissibile il ricorso (Cass. 10863/2010).

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo la resistente Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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