Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19996 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 06/10/2016), n.19996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24626-2013 proposto da:

F.A., (OMISSIS), F.M., (OMISSIS), già soci

della cancellata società AUTOTRASPORTI F.LLI F. DI F.

A. & M. S.N.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO

109, presso lo studio dell’avvocato ENRICO VOLPETTI, rappresentati e

difesi dall’avvocato DANILLO TASCHIN giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AUTOTRASPORTI M. DI M.O. & C. S.N.C. in

persona del rappresentante legale M.O., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio

dell’avvocato MARCO BALIVA, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati STEFANO ZAMPONI, MARIA ANTONIA POGGI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2146/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. ROSSETTI Marco;

udito l’Avvocato GIORGIO ZECCHIN per delega;

udito l’Avvocato EDOARDO TORALDO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Autotrasporti Fratelli F. di F. A. & M. s.n.c. (d’ora innanzi, per brevità, “la F.”) nel (OMISSIS) chiese ed ottenne dal Tribunale di Padova, sezione di Este, quattro decreti ingiuntivi nei confronti della società Autotrasporti M. di M.O. & C. s.n.c. (d’ora innanzi, per brevità, “la M.”), aventi ad oggetto il pagamento di corrispettivi per servizi di autotrasporto.

2. La M. propose altrettante opposizioni ai quattro decreti, in ciascuna di esse non contestando l’esistenza del proprio debito, ma opponendo in compensazione un controcredito vantato nei confronti della F..

Dedusse di avere affidato alla F., per il trasporto, un carico di proprietà di terzi; che il carico era stato rubato da ignoti; che la F. aveva per propria negligenza agevolato e reso possibile il furto; che la M. era stata costretta a risarcire il proprietario della merce rubata.

3. Con quattro diverse sentenze pronunciata tra il 12 ed il 13 giugno 2006, il Tribunale di Padova rigettò tutte e quattro le opposizioni, sul presupposto che la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente fosse inammissibile, in quanto fondata su un titolo diverso dedotto in giudizio dalla F. col ricorso per decreto ingiuntivo.

4. Tutte e quattro le suddette sentenze vennero appellate dalla M.. I quattro appelli vennero riuniti.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 5.10.2012 n. 2146, riformò la decisione, revocò i decreti ingiuntivi oggetto di opposizione e condannò la F. a restituire alla M. quanto ricevuto in esecuzione delle sentenze di primo grado.

Ritenne la Corte d’appello che:

-) l’eccezione di compensazione proposta dalla M. era ammissibile, perchè fondata su titolo “obiettivamente collegato” con quello invocato dalla F. a fondamento dei decreti ingiuntivi;

-) il furto della merce affidata dalla M. alla F. andava ascritto a responsabilità di quest’ultima, la quale omise l’adozione di precauzioni elementari nella custodia della merce;

-) la F. non poteva beneficiare dei limiti di responsabilità previsti dalla L. 22 agosto 1985, n. 450, a favore del vettore stradale, perchè non aveva provato che il valore del carico sottratto fosse superiore al massimale risarcitorio previsto a carico del vettore dalla suddetta legge;

-) la M. aveva debitamente provato l’entità del danno subito.

5. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da F.A. e F.M., ex soci della F., con ricorso fondato su sei motivi. Ha resistito la M. con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamentano, in particolare, la violazione dell’art. 36 c.p.c.. Deducono, al riguardo, che la Core d’appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla M. con l’opposizione ai decreti ingiuntivi notificatile dalla F..

Quella domanda, invece, si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile, perchè dipendente da un titolo diverso da quello dedotto in giudizio dalla F..

1.2. Sebbene il motivo di ricorso sia formalmente rivolto a far valere una “violazione di legge”, il vizio concretamente dedotto costituisce un tipico error in procedendo, da far valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Tale errore di inquadramento non rende tuttavia il ricorso inammissibile.

Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioè erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c.), le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il ricorso non possa per questa sola ragione essere dichiarato inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole.

Depongono in tal senso sia il generale principio di validità degli atti processuali idonei al conseguimento dello scopo (art. 156 c.p.c.); sia il generale principio jura novit curia, in virtù del quale è compito del giudice individuare la norma applicabile alla fattispecie (anche processuale), a nulla rilevando l’eventuale erronea indicazione compiuta dalla parte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

1.3. Nel merito il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta.

Risulta dagli atti, il cui esame è consentito dalla effettiva natura del vizio denunciato (cioè un error in procedendo), che la F. intimò alla M. il pagamento di complessive Lire 185.714.986.

La M., opponendosi ai decreti ingiuntivi notificatile, eccepì di vantare nei confronti della F. un controcredito di Lire 185.714.986.

La M., quindi, non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, ma ha solo sollevato una eccezione riconvenzionale. L’opponente infatti non ha chiesto la condanna dell’opposta, ma ha solo invocato il proprio controcredito al fine di ottenere il rigetto dell’avversa pretesa.

Fuori luogo, quindi, è qualsiasi richiamo all’art. 36 c.p.c. ed alla nozione di “domanda riconvenzionale” da esso desumibile, non ricorrendo nel presente giudizio alcuna ipotesi di connessione per riconvenzione.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamentano, in particolare, la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Prospettano, al riguardo, una tesi così riassumibile:

(a) l’appellante M. aveva dedotto che essendo stato il furto agevolato da colpa grave del vettore F., questi non poteva beneficiare della riduzione di responsabilità prevista dalle tariffe a forcella, in virtù della previsione di cui alla L. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1;

(b) la Corte d’appello invece, ignorando questa deduzione, ha affermato la responsabilità del vettore ai sensi dell’art. 1693 c.c., ovvero per non essere la F. riuscita a vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dalla norma appena ricordata;

(c) ergo, la Corte d’appello avrebbe pronunciato ultra petita, per avere pronunciato una sentenza di condanna “sulla scorta di un accertamento diverso da quello che la parte gli aveva domandato”.

2.2. Anche in questo caso i ricorrenti qualificano come vizio di “violazione di legge” quel che in realtà costituirebbe un error in procedendo. Il motivo, nondimeno, è ammissibile per le medesime ragioni già indicate al p. 1.2.

Nel merito, anche questo motivo è infondato.

La M., con l’opposizione ai quattro decreti ingiuntivi, aveva dedotto che la F. le aveva causato un danno, lasciandosi rubare per negligenza la merce affidatale.

La Corte d’appello ha accolto l’opposizione, ritenendo che la F. non solo non avesse dimostrato la sussistenza d’un caso fortuito o di forza maggiore, ma anzi che sussistesse la prova d’una “negligente condotta” del personale della F. (così la sentenza impugnata, p. 91 capoverso). Dunque nessuno iato esiste tra il chiesto ed il pronunciato: la M. oppose in compensazione un credito scaturente dall’inadempimento del contratto di trasporto, e la Corte d’appello ha accolto l’eccezione ritenendola F. inadempiente agli obblighi scaturenti dal contratto di trasporto. Deve solo aggiungersi, a fronte delle allegazioni dei ricorrenti, che:

(a) non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quando il giudice ponga a fondamento della decisione una norma diversa da quella invocata dall’attore, quando restino immutati i fatti costitutivi della domanda: tanto è consentito al giudice dal noto principio jura novit curia;

(b) la L. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, sulla responsabilità del vettore terrestre integra, e non sostituisce, le previsioni di cui all’art. 1693 c.c.: quest’ultima norma, infatti, regola il riparto dell’onere della prova tra vettore e mittente, in applicazione del secolare principio della responsabilità ex recepto; la prima, invece, disciplina i presupposti ed i limiti della speciale limitazione di responsabilità del vettore terrestre.

3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta, in particolare, la violazione della L. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1.

Questo motivo, pur formalmente unitario, contiene in realtà tre censure:

(a) la Corte d’appello, pur avendo ritenuto soggetto alle tariffe a forcella il trasporto commesso dalla M. alla F., ha condannato il vettore al risarcimento integrale (e non nei limiti delle tariffe) senza accertarne la colpa grave, come richiesto dalla L. n. 450 del 1985;

(b) in ogni caso la M. non aveva provato la colpa grave della F., “per cui la domanda andava respinta”;

(c) la Corte d’appello ha escluso l’applicabilità del limite di responsabilità del vettore sul presupposto che non ne fossero provati i presupposti, ma quei presupposti non erano in contestazione, anzi la stessa Corte d’appello ammette essere “non in discussione” l’applicabilità delle tariffe a forcella.

3.2. La prima e la seconda censura sono inammissibili per difetto di rilevanza.

La Corte d’appello ha infatti condannato la F. al risarcimento integrale, e senza il beneficio della limitazione di responsabilità previsto dalla L. n. 450 del 1985, non perchè ne fosse provata la colpa grave, ma perchè ha ritenuto non provato il peso della merce rubata e la portata massima del semirimorchio su cui era caricata, elementi dai quali dipende per legge il limite risarcitorio, L. n. 450 del 1985, ex art. 1 (così la sentenza d’appello, p. 10). Il motivo di ricorso, pertanto, in parte qua è formulato in modo eterodosso rispetto alla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

3.3. La terza delle censure riassunte al p. 3.1 è infondata.

La Cotte d’appello ha ritenuto pacifica l’applicabilità delle tariffe a forcella al contratto di trasporto stipulato tra la M. (mittente) e la F. (vettore). Ha tuttavia ritenuto indimostrato che, applicando queste ultime, il risarcimento dovuto dalla F. sarebbe stato inferiore a quello effettivo: e ciò per la impossibilità di stabilire il peso del carico e la portata utile del veicolo su cui la merce era tata caricata al momento del furto. Sicchè, in mancanza di tale prova, correttamente ha escluso l’invocabilità, da parte del vettore, della limitazione di responsabilità prevista dalla L. n. 450 del 1985.

Così decidendo, la Corte d’appello si è attenuta al principio secondo cui “la limitazione della responsabilità risarcitoria dell’autotrasportatore ai sensi della L. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1. in deroga all’art. 1696 c.c., costituisce una vera e propria eccezione, che richiede l’allegazione e la prova, a carico della parte interessata, di determinati presupposti di fatto (iscrizione del vettore nell’albo nazionale degli autotrasportatori, individuazione delle tariffe che regolano il trasporto, minore entità del danno così liquidato rispetto a quello effettivamente cagionato) (Sez. 3^, Sentenza n. 8732 del 15/04/2011, Rv. 618006).

Errano, pertanto, i ricorrenti nel pretendere che la Corte d’appello, una volta ritenuta applicabile al caso di specie la L. n. 450 del 1985, ne avrebbe dovuto far discendere la limitazione della responsabilità del vettore, perchè la prima di tali statuizioni lascia immutato a carico del vettore l’onere di provare i presupposti di fatto del beneficio della limitazione di responsabilità: ovvero, per quanto qui rileva, la minore entità del danno risultante dall’applicazione della L. n. 450 del 1985, art. 1, rispetto a quello effettivamente causato.

4.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello ha accolto l’eccezione di compensazione sollevata dalla M., omettendo del tutto di motivare sulla sussistenza della colpa grave a carico della F..

4.2. Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte d’appello ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo:

-) accertando la responsabilità del vettore (a tal fine basta ovviamente la colpa lieve);

– ) ammettendo in iure che la F. potesse beneficiare dei limiti di responsabilità ex L. n. 450 del 1985;

-) escludendo in facto che la F. avesse dato la prova che l’applicazione di quei limiti desse per risultato una somma inferiore a quella pretesa dalla M..

Nella logica di questa motivazione, pertanto, il problema dell’accertamento della colpa grave è irrilevante, e la Corte d’appello non era affatto tenuta ad esaminarlo. Per quanto già detto, infatti, la limitazione di responsabilità a beneficio della F. è stata esclusa per difetto di prova del peso del carico e della portata dell’autocarro, e non già per sussistenza del requisito della colpa grave.

5.1. Col quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Deducono, al riguardo, che la motivazione adottata dalla Corte d’appello sarebbe contraddittoria perchè da un lato ha ritenuto il trasporto soggetto alla disciplina delle tariffe a forcella, e dall’altro non ha applicato i limiti di responsabilità previsti da quella disciplina.

5.2. Anche questo motivo è infondato.

Nella sentenza d’appello non vi è infatti alcuna contraddizione. La Corte d’appello ha ritenuto il trasporto soggetto alle tariffe a forcella, ma non provato l’interesse ad invocarle da parte della F., poichè questa non dimostrò quale sarebbe stato il proprio debito risarcitorio in caso di applicazione dei limiti previsti da quella disciplina.

6.1. Col sesto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Si deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere non provato il peso della merce sottratta e la portata utile del rimorchio su cui era caricata. La prima, infatti, risultava da un documento (indicato come “documento 6 del fascicolo di 1^ grado della M.”), la seconda poteva essere accertata tramite una c.t.u..

6.2. Il motivo è inammissibile.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, invece, il motivo qui in esame per un verso pretende il riesame non d’un “fatto controverso”, ma d’un mezzo di prova; e per altro verso sollecita un inammissibile sindacato su una scelta discrezionale del giudice di merito, quale è quella di disporre o meno una consulenza tecnica d’ufficio.

7. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

-) condanna F.A. e F.M., in solido, alla rifusione in favore di Autotrasporti M. di M. Odone & C. s.n.c. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 7.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di F.A. e F.M., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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