Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19995 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19995 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25513/2011 R.G. proposto da
Equitalia Emilia Nord spa, in persona del legale rappresentante
A.D., dott. Alessandro Moro, con gli avvocati Bruno Cucchi e
Giuseppe Lomonaco, con domicilio eletto presso il loro studio in
Roma, alla via Panama, 68
– ricorrente contro
ditta F.11i Bragnoli di Bragnoli Ermanno e Bragnoli Mirko s.a.s.
corrente in Lugagnano Val D’Arda (PC), loc. Chiavenna
Rocchetta, Corso Italia, n. 14
– intimata avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di
Bologna – Sezione 19 n. 16/19/11 depositata in data 27/01/2011 e
non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno
2018 dal Co: Marcello M. Fracanzani;
letta la requisitoria del P.G. Giovanni Di Leo che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

Data pubblicazione: 27/07/2018

RILEVATO
che la contribuente è insorta avverso quattro cartelle esattoriali
notificate dall’odierna ricorrente in quanto agente di riscossione;
che su tre di esse la CTP ha declinato la propria giurisdizione,
trattandosi di materia previdenziale, quindi attratta alla cognizione
del giudice ordinario e secondo il rito del processo del lavoro,
mentre ha annullato l’ultima in ragione di una ritenuta irregolarità

che la sentenza di prime cure è stata confermata dalla CTR
ritenendo non provata la notifica della cartella con il versamento in
atti dell’avviso di ricevimento, da cui la CTR afferma non evincersi
la sottoscrizione del legale rappresentante della società;
che il concessionario ricorre per cassazione con un unico
cumulativo motivo per violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod.
proc. civ. -segnatamente delle regole sulla notifica nel processo
tributario e sulla rappresentanza legale nelle società di personenonché per insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 medesimo
codice di rito.
CONSIDERATO
che in tema di notifica della cartella esattoriale è testualmente
ammessa la forma della raccomandata con avviso di ricevimento,
in forza dell’art. 26 d.P.R. 602/1973;
che lo stesso articolo precisa come in tal caso la notifica si
ritenga avvenuta ‘con la consegna della cartella in plico chiuso ed
avviso di ricevimento sottoscritto da uno dei soggetti ritenuti quali
idonei recipienti dalla norma stessa;
che l’avviso di ricevimento versato in atti reca la firma del sig.
Ermanno Bragnoli, da ritenersi legale rappresentante ed
amministratore con poteri disgiunti in base alle regole del codice
civile in tema di società di persone, in assenza di pattuizioni
contrarie opponibili ai terzi, peraltro non mai opposte dalla società
contribuente nei precedenti gradi di giudizio;

17 – 25513-11 – 27/06/18 MMF

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di notifica;

che per affermare la ritualità della notifica a mezzo posta è
sufficiente che il plico sia stato consegnato all’indirizzo del
destinatario, dovendosi presumere sulla base dell’avviso di
ricevimento attestante l’avvenuta consegna, che vi sia coincidenza
fra destinatario e persona alla quale il plico è consegnato.
che quindi il motivo deve ritenersi fondato e la sentenza merita
di essere cassata con rinvio al giudice di merito.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
CTR Emilia Romagna cui demanda anche la determinazione delle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27/06/2018
Il Presidente

PQM

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