Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19995 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 24/07/2019), n.19995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5421/2012 R.G. proposto da:

B.S. quale erede di V.E., rappresentata e difesa

dall’Avv. Raffaele Manfellotto, con domicilio eletto presso l’Avv.

Paola D’Amico in Roma Viale delle Province n. 114/B/23, giusta

procura speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 10/1/2011, depositata il 4 gennaio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2019

dal Consigliere Dott. Tinarelli Giuseppe Fuochi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– B.S. quale erede di V.E., già titolare di impresa familiare esercente attività di commercio al dettaglio e di vendita di autoveicoli nuovi ed usati, impugnava l’avviso di accertamento Iva per l’anno d’imposta 2003, emesso dall’Agenzia delle entrate per operazioni soggettivamente inesistenti in relazione all’acquisto intracomunitario di autoveicoli da società cartiera;

– l’impugnazione, accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, era rigettata dal giudice d’appello;

– B.S. propone ricorso per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

va rilevato, preliminarmente, che l’intestazione del controricorso “Amministrazione dell’Economia e delle Finanze” integra un mero refuso, non essendovi dubbio, dalla lettura integrale dell’atto, che si sia costituita solo l’Agenzia delle entrate atteso l’univoco riferimento all’Ufficio nella totalità delle deduzioni e l’esplicita affermazione contenuta a pag. 17 del controricorso (“Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per Cassazione, cui l’Agenzia delle entrate resiste, osservando quanto segue:”);

– il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sull’eccepita inammissibilità del gravame dell’Ufficio per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22;

– il motivo è inammissibile;

– va rilevato, infatti, che “l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito, dovendosi escludere che l’omesso esame di un’eccezione processuale possa dare luogo a pronuncia implicita, idonea al giudicato, venendo in rilievo la diversa questione della riproposizione dell’eccezione in appello” (v. Cass. n. 6174 del 14/03/2018; Cass. n. 321 del 12/01/2016, che altresì precisa che in tale evenienza si “può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte”, censura nella specie non formulata);

– il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, errata e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7per aver la CTR escluso l’invalidità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione degli atti richiamati per relationem;

– il motivo è infondato;

– come chiaramente affermato dalla CTR non vi era la necessità dell’allegazione degli atti cui l’avviso si richiamava poichè del contenuto di essi lo stesso avviso forniva puntuale e dettagliata indicazione di tutti gli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa;

– tale conclusione, invero, emerge dallo stesso contenuto dell’avviso in questione, riprodotto dalla contribuente in ricorso, che in termini ampi e articolati evidenzia gli elementi di fatto e le fonti di prova posti a fondamento dei rilievi;

– la stessa contribuente, del resto, si limita, suggestivamente, a dedurre in via meramente ipotetica la possibile esistenza di altre circostanze, che neppure enuclea, non assolvendo all’onere di provare che “almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione” (Cass. n. 26683 del 18/12/2009; Cass. n. 7654 del 16/05/2012; Cass. n. 2614 del 10/02/2016);

– il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di motivazione (perplessità; illogicità manifesta; adozione di formule ipotetiche con richiamo ad elementi indiziari);

– il motivo è infondato ed ai limiti dell’inammissibilità;

– la motivazione della sentenza impugnata, infatti, in evidenza, è di piana lettura, coerente e logicamente strutturata, fondandosi su una pluralità di elementi (la società intermediaria era una cartiera; il V., operatore professionale, aveva acquistato a prezzi vantaggiosi; le transazioni erano state plurime, in più esercizi, e per quantità considerevoli) che sono stati, secondo il corretto modello del ragionamento presuntivo, esaminati prima singolarmente e, quindi, oggetto di una valutazione complessiva ed unitaria, che non ha trascurato neppure gli asseriti elementi a prova contraria introdotti dal contribuente (la fatturazione degli acquisiti; la prova del pagamento), correttamente e motivatamente ritenuti privi di ogni incidenza, sì da far ritenere – in termini di assoluta certezza – raggiunta la prova non solo che il contribuente era nelle condizioni di sapere della frode (di per sè sufficiente ad integrare la fattispecie) ma della stessa “esistenza di un accordo simulatorio tra importatore e commerciante”;

– la censura, dunque, mira, in realtà, ad una rivalutazione degli elementi probatori e documentali acquisiti in giudizio e valorizzati dal giudice di merito, in vista di una rivisitazione dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, non consentita nel giudizio di legittimità;

– il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, errata e falsa applicazione delle norme sulla simulazione;

– il quinto motivo denuncia violazione dei principi di capacità contributiva ed errata e falsa applicazione della legge Iva;

– i motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono infondati;

– va infatti evidenziato che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, questa Corte, in linea con la ripetuta giurisprudenza della Corte di Giustizia, con la sentenza n. 9851 del 10/04/2018, seguita da molte altre, ha precisato che:

1. l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta;

2. la prova della consapevolezza dell’evasione, peraltro, non richiede che l’Amministrazione finanziaria provi la partecipazione del soggetto all’accordo criminoso od anche la sua piena consapevolezza della frode ma che essa dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;

3. incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi;

– orbene, la sentenza impugnata si è pienamente attenuta ai richiamati principi di diritto, non rilevando l’applicazione dei principi civilistici in materia di simulazione, nè sussistendo alcuna lesione dei principi di capacità contributiva o della disciplina Iva, la cui alterazione, per contro, è correlata alla realizzata frode;

– il ricorso va rigettato e le spese regolate per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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