Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19995 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 23/09/2020), n.19995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2504-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GREGORIO XI 107, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7420/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Z.N.A. presentò istanza di rimborso all’Amministrazione finanziarla chiedendo la restituzione della somma di Euro 12.151,05 (a fronte di un originario versamento di Euro 17.005,86) versata a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un contratto preliminare di immobile sito in Fiumicino non seguito dal contratto definitivo per il quale il tribunale di Civitavecchia aveva, con sentenza n. 493/2012, emessa il 22 maggio 2012, disposto il trasferimento dell’immobile previa corresponsione del prezzo ancora dovuto e dell’importo già versato all’atto del contratto preliminare.

In particolare, la contribuente sostenne l’erroneità dell’originario importo versato poichè era stato calcolato sul prezzo di vendita originariamente dovuto (Euro 167.848,48) così come accertato dalla sentenza che aveva condannato alla stipula del contratto definitivo, invece che sulla somma effettivamente versata a titolo di offerta reale (Euro 128.173,54).

Avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria la Z. propose ricorso innanzi alla CTP di Roma. Il giudice di primo grado ritenne inammissibile il ricorso per carenza di documentazione dell’istanza di rimborso e, nel merito considerò corretta l’utilizzazione del prezzo stabilito in sentenza ai fini del calcolo delle imposte.

La Z. propose ricorso in appello alla sentenza di primo grado davanti alla CTR Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe, riformò la sentenza impugnata. In particolare, il giudice di appello ritenne ammissibile l’istanza poichè correttamente formulata in tutti i suoi dati.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in Cassazione affidato ad un motivo.

La parte intimata si è costituita con controricorso e ricorso incidentale, affidato a d un motivo.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia prospetta la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente della sentenza della CTR che, benchè graficamente esistente non renderebbe, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha più volte affermato che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

Nel caso di specie la CTR in accoglimento del ricorso dell’appellante ha ritenuto completa l’istanza di rimborso in questione “poichè risulta per tabulas la corretta formulazione in tutti i suoi dati di detta istanza formulata all’Agenzia delle entrate”.

Orbene, questo breve inciso non consente di verificare l’iter argomentatìvo seguito dal giudice di merito per giungere all’accoglimento del gravame e, conseguentemente, per valutare la correttezza della decisione adottata.

La CTR si è limitata ad affermare la correttezza dell’istanza di rimborso, mentre non si è occupata dell’oggetto della causa che era quello di stabilire se l’imposta di registro dovesse calcolarsi sul valore indicato nella sentenza o in quello del corrispettivo diverso pagato dall’acquirente.

L’accoglimento del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale relativo al capo delle spese dei giudizio di legittimità.

Sulla base di queste considerazioni, in accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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