Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19995 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20193-2016 proposto da:

AVAMPOSTO S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FAUSTO PUCILLO;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – RAPPRESENTANZA GENERALE PER

L’ITALIA – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato CARLO BELLINI;

– controricorrente –

nonchè contro

T.M., AXA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 123/2016 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata

il 04/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che Avamposto S.r.l., con atto di citazione notificato il 28 gennaio 2008, conveniva davanti al giudice di pace di Cesena T.M. e Zurich Insurance Public Limited Company s.a. per ottenerne il risarcimento di danni da incidente stradale del (OMISSIS): in particolare i danni sarebbero stati subiti da un’auto di Bar del Post S.r.l., che avrebbe ceduto il relativo credito all’attrice, come da documento 10 menzionato nell’atto di citazione;

rilevato che si costituiva la compagnia assicuratrice eccependo il difetto di legittimazione dell’attrice, e il giudice di pace, con ordinanza del 24 marzo 2010, rigettava la domanda di quest’ultima proprio per carenza di legittimazione attiva;

rilevato che Avamposto S.r.l. proponeva appello, cui la compagnia assicuratrice resisteva, e che il Tribunale di Forlì rigettava con sentenza del 22 gennaio – 4 febbraio 2016;

rilevato che, in particolare, il giudice d’appello riteneva ammissibile il gravame in quanto il provvedimento, pur essendo stato denominato dal giudice di pace ordinanza, era sostanzialmente una sentenza, ma rilevava poi la mancanza di prova della legittimazione attiva, perchè il documento 10, pur richiamato nell’atto di citazione, non risultava essere mai stato depositato, e non figurava neppure nell’indice degli atti prodotti allegato all’atto di citazione stesso, che elencava solo nove documenti; e tardiva ai sensi dell’art. 345 c.p.c. sarebbe stata la produzione in grado d’appello;

rilevato che Avamposto S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, da cui si difende la compagnia assicuratrice con controricorso;

rilevato che il primo motivo denuncia mancata o erronea applicazione degli artt. 153 e 345 c.p.c., osservando che il giudice di pace non aveva dichiarato l’assenza di un documento indicato e decisivo, e solo all’udienza di precisazione delle conclusioni di secondo grado il procuratore dell’attuale ricorrente, a fronte del rigetto di istanze istruttorie, sarebbe stato indotto dal giudicante a scoprire che il documento, fino ad allora “scontato”, mancava dal suo fascicolo di parte, dal quale mancava pure la sottocopertina all’interno del fascicolo con l’indice dei documenti prodotti; il documento sarebbe stato però indicato nella narrativa e l’avrebbe menzionato nella comparsa di risposta (a pagina 4) la stessa controparte, laddove aveva osservato che “si evidenzia come la documentazione prodotta quale doc. 10 allegato all’atto di citazione non dimostri” la legittimazione attorea; pertanto adduce il ricorrente che si sarebbe probabilmente verificato uno “smarrimento postumo di parti del fascicolo di parte dopo pervenuto e iscritto a ruolo in maniera integrale”; e i Tribunale, errando, avrebbe “sorvolato su ogni richiesta di rimedio ad un probabile smarrimento”, così incorrendo nella violazione “del buon diritto di interloquire” su un nuovo thema decidendurn, in ultima analisi non rispettando il principio del contraddittorio; da ciò si dovrebbe quindi dedurre la richiesta di rimessione in termini;

ritenuto che questo motivo è manifestamente infondato, in quanto, in ultima analisi, giunge soltanto a ipotizzare uno smarrimento (seppure come ipotesi probabile), smarrimento che sarebbe stato, nella sua – ipotetica appunto – prospettazione, scoperto dal difensore dell’attuale ricorrente su indicazione del giudice d’appello all’udienza di precisazione delle conclusioni; peraltro, il motivo non adduce neppure che il difensore abbia chiesto di essere rimesso in termini; e per di più, per quanto espone lo stesso ricorrente, l’elenco dei documenti prodotti allegato all’atto di citazione non indicava tale documento, per cui comunque non è sostenibile neppure un suo probabile smarrimento;

rilevato che il secondo motivo invoca l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per addurre che la produzione dei documenti deve essere effettuata ai sensi dell’art. 74 att. c.p.c., per cui vale l’elenco dell’indice del fascicolo di parte sottoscritto dal cancelliere, e tale indice nel caso in esame sarebbe scomparso come il documento 10; viene invocata giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 11352/2010 e Cass. 18237/2008) in base alla quale, qualora non- si: rinvenga al momento della decisione un documento ritualmente prodotto, d’ufficio il giudice deve cercare di reperirlo ed eventualmente ordinare a ricostruzione dello stesso; pertanto, se il giudice omette di ricercare il documento smarrito e di ordinarne la ricostruzione, ciò potrebbe tradursi in un vizio motivazionale;

ritenuto che anche questo motivo risulta privo di consistenza per quello che si è osservato a proposito del precedente motivo: a tacer d’altro, invero, il fatto che sia scomparso l’indice del fascicolo di parte sottoscritto dal cancelliere non significa che il documento 10 era stato effettivamente incluso in tale elenco e realmente prodotto; e, come si è visto a proposito del precedente motivo, lo stesso ricorrente adduce che si tratta di uno smarrimento probabile, ovvero non certo, per cui anche la giurisprudenza invocata non è pertinente;

rilevato che il terzo motivo denuncia omesso esame di fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, adducendo che, anche se non si dovessero ritenere violate le norme invocate nel primo motivo, dovrebbe riconoscersi che il Tribunale ha omesso di esaminare le prove documentali prodotte e specificamente indicate;

rilevato che quest’ultimo motivo è inammissibile per genericità, non indicando infatti quali documenti non sarebbero stati vagliati dal giudice d’appello;

ritenuto che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente;

ritenuto altresì che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

 

Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2600, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 2 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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