Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19995 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 06/10/2016), n.19995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5812 – 2013 proposto da:

MINISTERO DIFESA, (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

F.M.S., (OMISSIS), ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA

SPA, V.F.;

– intimati –

Nonchè da:

F.M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. PISANELLI 40, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BISCOTTO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI BORLONE

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DIFESA, (OMISSIS), ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA,

V.F.;

– intimati

avverso la sentenza n. 157/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. ROSSETTI Marco;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel (OMISSIS) a Senigallia si verificò un sinistro stradale che coinvolse un motociclo di proprietà del Ministero della Difesa (d’ora innanzi, per brevità, “il Ministero”) ed una bicicletta condotta da F.M.S..

Nel (OMISSIS) quest’ultima convenne dinanzi al Tribunale di Ancona il conducente del motociclo ( V.F.), il Ministero della Difesa e l’Assitalia s.p.a., quale assicuratore della r.c.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro.

Il Ministero si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, formulò domanda riconvenzionale, assumendo che il sinistro fosse ascrivibile a colpa dell’attrice, e chiedendo il risarcimento:

(a) del danno consistito nel costo necessario per la riparazione del motociclo;

(b) del danno consistito nella inutile corresponsione della retribuzione, durante il periodo di assenza per malattia, al militare conducente del motociclo, infortunatosi anch’egli a causa del sinistro.

2. Il Tribunale di Ancona con sentenza 17.1.2005, n. 98 attribuì la responsabilità del sinistro in misura paritaria ai due conducenti coinvolti, ma rigettò per difetto di prova la domanda del Ministero.

La sentenza venne appellata in via principale da F.M.S., ed in via incidentale dal Ministero e dalla Assitalia.

La Corte d’appello d’Ancona con sentenza 20.2.2012, n. 157 rigettò l’appello principale e quello dell’Assitalia, accolse solo sul quantum quello del Ministero, condannando F.M.S. a risarcire all’amministrazione il 50% dei danni consistiti nei costi di riparazione del motociclo.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal Ministero, con ricorso fondato su un motivo.

F.M.S. ha resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero della difesa lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Si duole, in particolare, della violazione dell’art. 2700 c.c. e art. 116 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da inutile pagamento della retribuzione al lavoratore infortunato, ritenendola non provata. Tuttavia tale domanda si sarebbe dovuta ritenere provata dalla produzione in giudizio del prospetto sottoscritto dal capo del servizio amministrativo del “Comando Regione Marche” dell’Arma dei Carabinieri, documento che a sua volta doveva ritenersi fidefaciente ex art. 2700 c.c., in quanto atto pubblico.

1.2. Il motivo è infondato.

Infatti i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione non possono assurgere al valore di atto pubblico che faccia fede fino a querela di falso, a norma dell’art 2700 c.c., quando l’amministrazione che li ha emessi sia anche parte in causa.

In tale ipotesi quei certificati possono, al massimo, costituire elementi indiziari: ma in quanto tali, la loro valutazione da parte del giudice di merito concreta un giudizio di mero fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

Questo principio, pacifico e risalente (così già Sez. 3^, Sentenza n. 3381 del 1, 17/12/1962, Rv. 254968), è stato reiteratamente affermato da questa Corte, ed in virtù di esso, a mero titolo d’esempio:

(-) Sez. 3^, Sentenza n. 8123 del 05/10/1994, Rv. 488010, ha escluso l’efficacia ex 2700 c.c., dell’atto con cui l’amministrazione parte in causa aveva certificato la natura indisponibile dei suoi beni;

(-) Sez. L, Sentenza n. 3975 del 20/03/2001, Rv. 544933, ha escluso l’efficacia ex 2700 c.c. degli elenchi formati dall’ente previdenziale e prodotti nella lite con l’assistito;

(-) Sez. 5^, Sentenza n. 7935 del 30/05/2002, Rv. 554768, ha escluso l’efficacia ex 2700 c.c. della stime dell’UTE nella lite tra l’erario e il contribuente circa il valore dell’immobile soggetto ad INVIM.

2.1. Col primo motivo di ricorso incidentale F.M.S. deduce che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2909 c.c.; artt. 112 e 346 c.p.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello, nel ripartire la responsabilità del sinistro, ha ritenuto di non potere esaminare, reputandole tardivamente proposte, le deduzioni dell’appellante F.M.S. circa la sussistenza o meno, per lei, del divieto di attraversare ortogonalmente la strada in bicicletta.

Così decidendo, prosegue la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe tuttavia violato l’art. 2909 c.c., perchè in realtà quel motivo di doglianza (essere, cioè, lecito l’attraversamento della strada perchè avvenuto nell’area d’un crocevia) era stato ritualmente proposto con la citazione in appello.

2.2. Il motivo è infondato.

Per stabilire la portata precettiva d’una sentenza, questa va esaminata nel sua complesso, e non valutando in modo isolato le singole parti che la compongono.

Nel nostro caso, a p. 11, quarto capoverso, della sentenza impugnata la Corte d’appello – provvedendo sull’appello dell’Assitalia – ha espressamente dichiarato di ritenere dimostrato in facto che sul luogo del sinistro vi fosse una “linea di mezzeria continua”, segnaletica che dunque impediva alla ciclista di attraversare perpendicolarmente la strada. Pertanto la Corte d’appello ha effettivamente esaminato la questione della sussistenza o meno, per la ciclista, del divieto di attraversamento della strada in senso perpendicolare, risolvendola in senso affermativo.

Non c’è dunque nè violazione di legge (l’accertamento in facto richiesto col motivo d’appello è stato nella sostanza compiuto); nè vizio di motivazione, giacchè ritenere in colpa l’utente della strada che violi la segnaletica orizzontale non è motivazione illogica.

3.1. Anche col secondo motivo di ricorso incidentale la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2054 c.c.; art. 41 c.p.; artt. 115 e 116 c.p.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello, nel ripartire le colpe in misura paritetica, avrebbe adottato una motivazione solo apparente.

3.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è infondato, in quanto stabilire quale sia stata la dinamica del sinistro e in che misura vada ripartita tra i conducenti la colpa dell’accaduto costituiscono accertamenti in facto, non certo valutazioni in iure.

3.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è del pari infondato.

Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, ovvero quello anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134) può sussistere solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Questo vizio tuttavia non può dirsi sussistente solo perchè il giudice non abbia preso in esame, nella motivazione della sentenza, alcune fonti di prova: infatti il giudice di merito, al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Ove il giudice di merito faccia ciò, la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice del merito.

Da questi principi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte è infatti limitato a valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha in sostanza affermato che la ciclista tenne una condotta colposa grave, e questa colpa grave bastava, da sola, a bilanciare le plurime violazioni commesse dal Carabiniere conducente il motociclo del Ministero. Questa motivazione non è contraddittoria e non nè illogica: stabilire, poi, se essa fosse anche l’unica consentita dalle prove raccolte è questione non prospettabile in questa sede.

4.1. Anche col terzo motivo di ricorso incidentale la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha liquidato il danno al motociclo del Ministero ritenendo “non contestato” il suo ammontare, ricavato dalla fattura emessa dall’officina di riparazione.

In realtà quel documento era stato contestato:

-) con dichiarazione raccolta nel verbale del giudizio di primo grado;

-) con la memoria istruttoria di replica;

-) con la comparsa conclusionale di replica in appello.

Soggiunge che nel proprio atto di appello non aveva interesse a contestare il suddetto documento, poichè la domanda del Ministero era stata rigettata in primo grado a causa della mancanza della prova di avere sostenuto effettivamente un esborso per riparare il motociclo; che di conseguenza il suo interesse a formulare la contestazione sorse solo dopo avere esaminato l’appello incidentale del Ministero; che comunque il suddetto documento non era idoneo, per le sue intrinseche caratteristiche, a documentare l’effettiva esistenza e l’entità del danno di cui il Ministero chiedeva il ristoro.

4.2. Il motivo è infondato in tutti e due i profili in cui si articola.

In primo luogo, va rilevato che la contestazione delle domande formulate dalla controparte, dei fatti costitutivi di esse, e dei documenti prodotti a loro dimostrazione, per produrre i suoi effetti deve essere tempestiva, ovvero formulata nella prima difesa utile. Colui il quale, nel costituirsi, nulla dicesse sulla pretesa attorea, non potrebbe iniziare a contestarla in corso di causa o con la comparsa conclusionale.

La non contestazione, infatti, non è una confessione in senso tecnico, e non ha l’effetto di sollevare l’altra parte dall’onere della prova.

La non contestazione è invece un istituto che incide sulla delimitazione del thema decidendum: quel che non è contestato non entra a farne parte, e non c’è perciò alcun obbligo per il giudice di accertarne il fondamento.

E poichè la fissazione del thema decidendum deve avvenire ovviamente nell’esordio della lite, ne discende che chi non contesti prontamente le avverse domande, allegazioni in fatto o produzioni istruttorie, non potrà farlo in prosieguo di giudizio, quando il thema decidendum sia stato definitivamente circoscritto.

4.3. Oltre che tempestiva, la contestazione dei fatti, delle domande e dei documenti deve essere circostanziata.

Questa Corte ha infatti già più volte affermato che la contestazione tanto della domanda altrui, quanto delle prove documentali offerte a sostegno di essa, non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto”; ovvero “contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume sia inattendibile (così Sez. 3^, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905, e Sez. 3^, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016Rv. 639509, con riferimento alla contestazione dell’efficacia probatoria dei documenti; nello stesso senso, con riferimento alla contestazione della domanda, ex multis, Sez. 3^, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015, Rv. 637316).

4.4. Applicando questi principi al caso di specie, ne discende che, in primo luogo, è irrilevante stabilire se e perchè l’appellante formulò o meno tempestive contestazioni sul quantum debeatur in grado di appello. Quel che rileva ai fini della valutazione della correttezza della sentenza qui impugnata è se quelle contestazioni siano state o meno formulate tempestivamente in primo grado.

La ricorrente sostiene di avere contestato in primo grado l’efficacia probatoria della fattura prodotta dal Ministero con le seguenti parole, trascritte nel verbale dell’udienza del 17.5.2000: “contest(o) tutto quanto ex adverso dedotto ed affermato, sostenuto e prodotto”. Soggiunge di avere reiterato tale contestazione con la memoria istruttoria di replica depositata il 30.7.2001, ove affermò di “ribadire ogni contestazione (sull’entità del danno) perchè sproporzionata e comunque non provata” (così il testo; va da sè che il soggetto grammaticale di “sproporzionata e non provata” va individuato ad sensum nell’entità del danno, non certo nella contestazione).

Si tratta dunque d’una contestazione, prima ancora che generica, inesistente, perchè affidata a clausole di mero stile, alla luce dei principi esposti supra, al p. 4.3.

Le ulteriori doglianze contenute nel motivo di ricorso attengono alla congruità della spesa, e investono dunque profili squisitamente di merito, non sindacabili in questa sede.

5.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente F. lamenta, formalmente, che la sentenza impugnata sia affetta da un error in iudicando (art. 360 n. 3 c.p.c.) e da un vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

Nella illustrazione del motivo, tuttavia, quel che è prospettato in sostanza è un tipico error in procedendo (art. 360 c.p.c., n. 4).

Deduce infatti la ricorrente che il Ministero aveva quantificato il danno al proprio motociclo in Euro 3.974,87.

La Corte d’appello, invece, dopo avere attribuito al Ministero una colpa concorrente del 50%, liquidò il danno in quesitone nella misura di Euro 2.057,93, così pronunciandosi ultra petita.

5.2. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha dichiarato che il Ministero della difesa domandò, a titolo di risarcimento del danno al motociclo, la condanna di F.M.S. al pagamento di Euro 3.974,87.

Ha ritenuto (con statuizione, come s’è appena detto, non validamente censurata) che quella somma non fosse stata contestata dalla controparte. Quindi, attribuita al Ministero una responsabilità concorsuale del 50%, ha liquidato il conseguente danno nella misura di Euro 2.057,93.

La metà di 3.974,87, tuttavia, è 1.987,44, e non 2.057,93.

Indubbio dunque l’errore (per 70 euro), esso tuttavia non può che essere r dipeso, in teoria, o da un errore di calcolo, e da un errore di trascrizione dell’importo della fattura.

Esso, pertanto, si sarebbe dovuto far valere:

(a) con l’impugnazione per revocazione (art. 395 c.p.c.), laddove si fosse voluto sostenere che la Corte d’appello avesse errato nel trascrivere il valore risultante dalla fattura prodotta dal Ministero;

(b) col procedimento di correzione degli errori materiali (art. 287 c.p.c.), ove si fosse voluto sostenere che la Corte d’appello avesse sbagliato nell’effettuare l’operazione di divisione.

Quel che invece va escluso è che la Corte d’appello abbia pronunciato ultra petita: sia perchè l’errore di calcolo non integra gli estremi dell’ultrapetizione, sia perchè il Ministero aveva comunque chiesto la condanna dell’odierna resistente alla somma “che risulterà dovuta”, senza quindi limitare la propria pretesa all’importo della fattura di cui s’è detto.

6.1. Anche col quinto motivo di ricorso incidentale la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1223, 1224, 2043 e 2056 c.c.; artt. 112 e 346 c.p.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello l’ha condannata al pagamento del danno da mora (interessi compensativi) in assenza di domanda.

6.2. Il motivo è infondato.

Nel formulare in primo grado la propria domanda riconvenzionale, il Ministero chiese la condanna di F.M.S. al pagamento della somma di lire sette milioni circa, “o in quella che risulterà dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

La domanda di pagamento del danno da mora fu dunque correttamente formulata.

In primo grado, l’esame di quella domanda rimase assorbito dalla pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale del Ministero, ritenuta non provata quanto all’entità del pregiudizio. In appello quindi il giudice del gravame, ritenuta invece, fondata quella domanda, era tenuto ad esaminarla nel merito, ed a stabilire l’ammontare del danno anche tenendo conto della mora.

Il risarcimento del danno infatti forma l’oggetto d’una obbligazione di valore, non di valuta.

La relativa obbligazione dunque non produce “interessi” ex art. 1224 c.c., ma può provocare al creditore un pregiudizio da lucro cessante costituito dalla perduta possibilità di investire la somma dovutagli e ricavarne un lucro finanziario (Cass. sez. un. 17.2.1995 n. 1712).

Di qui la conseguenza che la rivalutazione monetaria e i c.d. “interessi compensativi” costituiscono una componente dell’obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell’originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (ex multis, Sez. 3^, Sentenza n. 26374 del 16/12/2014, Rv. 633761; Sez. 3^, Sentenza n. 20943 del 30/09/2009, Rv. 610443; Sez. 2^, Sentenza n. 18653 del 16/09/2004, Rv. 577134; Sez. 1^, Sentenza n. 13666 del 17/09/2003 (Rv. 566913).

7.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.

7.2. Il ricorso incidentale è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013.

E’ dunque obbligo di questa Corte dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di F.M.S., il cui ricorso è stato rigettato, del doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

7.3. Nei confronti del Ministero della difesa non sussistono invece, i suddetti presupposti, essendo le pubbliche amministrazioni esentate dal versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 158, comma 1, lett. (a), e di conseguenza al pagamento del doppio di esso in caso di soccombenza nell’impugnazione.

PQM

La Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso principale;

(-) rigetta il ricorso incidentale;

-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di

giudizio;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di F.M.S. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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