Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19994 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. III, 30/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 30/09/2011), n.19994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21797-2010 proposto da:

BOTTEGA D’ARTE DI TRILLI PAN SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig.ra S.R.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato LUPONIO ENNIO, che la rappresenta e difende,

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato

MARTIGNETTI MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARTIGNETTI GUGLIELMO giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2276/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/06/2010; R.G.N.3596/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato LUPONIO ENNIO;

udito l’Avvocato MARTIGNETTI MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21 marzo 2008 R.G. adiva il Tribunale di Roma chiedendo dichiararsi per la data del 31 ottobre 2009 la risoluzione del contratto di locazione, stipulato per uso non abitativo l’1.11.2003 con la Srl Bottega d’Arte di Trilli Pan, riguardante un immobile sito in (OMISSIS). In esito al giudizio in cui si costituiva la suindicata Bottega d’arte il Tribunale adito rigettava la domanda principale, accoglieva la subordinata e dichiarava la cessazione del contratto per il 31.10.2015.

Avverso tale decisione la R. proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva l’appellata, la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 1.6 giugno 2010, in accoglimento dell’impugnazione, dichiarava la cessazione del contratto per la data del 31 ottobre 2009.

Avverso la detta sentenza la Bottega d’Arte ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrato da memoria. Resiste la R. con controricorso, cui sono seguite un’istanza di immediata trattazione della causa nonchè memoria difensiva depositata a norma dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, svolta dalla ricorrente, articolata sotto il profilo della motivazione omessa insufficiente e contraddittoria, si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe ritenuto la sussistenza del requisito della “serietà dell’intenzione”, richiesto dalla L. n. 392 del 1978, art. 29 sulla base di elementi di prova generici ed inconferenti, quali fatture prive dell’indicazione dell’emittente e dell’acquirente delle ceramiche o dichiarazioni di redditi, trascurando altresì che dalle stesse risultava che il reddito della ricorrente era per massima parte derivante dall’affitto del patrimonio immobiliare e non dall’attività artigiana, il che rende improbabile l’asserita necessità di espandere l’attività stessa.

Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su alcune eccezioni formulate dalla ricorrente in primo grado e riproposte nella comparsa di costituzione in appello, con cui erano state dedotte varie circostanze volte ad escludere che la reale intenzione della locatrice fosse quella di adibire l’immobile ad esercizio di attività artigianale in proprio.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto essi, sotto diversi ed articolati profili, prospettano l’unica censura concernente la pretesa erroneità della valutazione delle risultanze processuali, compiuta dai giudici di seconde cure, i quali avrebbero omesso di esaminare gli ulteriori elementi probatori, dedotti dalla conduttrice, utili a determinare una decisione di segno contrario, ed a pronunciarsi su di esse motivando in maniera sufficiente ed adeguata, sono entrambi inammissibili.

A riguardo, con riferimento specifico alla seconda delle due doglianze, mette conto di sottolineare che la ragione dell’inammissibilità discende dalla considerazione che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, il vizio di “omessa pronuncia”, integrante un difetto di attività del giudice, quindi un error in procedendo, produttivo della nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4), si verifica quando l’omesso esame concerne direttamente una domanda ovvero un’eccezione introdotta in causa e, pertanto, nel caso del motivo di appello, uno dei fatti costituitivi della domanda di impugnazione. Nella specie, la Corte d’Appello, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, non avrebbe invece esaminato soltanto alcune semplici argomentazioni e deduzioni svolte dalla conduttrice volte ad escludere che la reale intenzione della locatrice fosse quella di adibire l’immobile ad esercizio di attività artigianale in proprio ed a confutare la dedotta necessità, da parte sua, di espandere l’attività stessa.

Con la conseguenza che l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda dell’appello direttamente, bensì circostanze di fatto la cui mancata considerazione potrebbe configurare al più un vizio di motivazione della sentenza. Ne deriva con tutta evidenza l’inammissibilità della censura in esame.

Quanto alla prima doglianza, secondo l’ordine del ricorso, l’inammissibilità deriva innanzitutto dal difetto di autosufficienza del ricorso perchè la ricorrente avrebbe dovuto riportare in ricorso il testo dei documenti esistenti agli atti ed in ipotesi mal interpretati o non valutati dai giudici d’appello, al fine di consentire a questo giudice di legittimità di valutare la decisività di eventuali elementi non o mal valutati dai suddetti giudici di secondo grado ovvero le eventuali incongruenze emergenti dalla interpretazione resa da tali giudici in ordine ai documenti in atti.

L’inammissibilità deriva inoltre dal rilievo che le ragioni di doglianza, formulate dalla ricorrente, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, concernono sostanzialmente la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito, deducendo la genericità e l’inconferenza della documentazione prodotta dalla locatrice al fine di provare la serietà della sua intenzione di adibire all’esercizio in proprio dell’indicata attività artigianale; e non evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità.

Del resto, come risulta con chiara evidenza dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha argomentato adeguatamente sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione, evidenziando come con la documentazione prodotta (“foto delle ceramiche, dichiarazioni dei redditi, ricevute fiscali e certificato di attribuzione di partita i.v.a.”) la locatrice avesse dato prova di esercitare già da prima la medesima attività in una parte della casa ove abitava e di essere quindi in grado di realizzare senza problemi, dal punto di vista tecnico e giuridico, la sua intenzione di adibire l’immobile, concesso in locazione alla Bottega d’Arte, all’esercizio di un proprio laboratorio con vendite di ceramiche e pitture da essa prodotte.

Nè in senso contrario possono avere rilevanza alcuna le considerazioni espresse dalla ricorrente circa l’inopportunità e la mancanza di convenienza economica di una tale iniziativa, trattandosi di valutazioni peraltro opinabili e soprattutto estranee al tema decisionale, posto che in tema di locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il locatore che agisce per far valere la facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza per il motivo indicato dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 29, lett. b ha l’onere di provare soltanto la serietà dell’asserita intenzione di adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta di una delle attività indicate dall’art. 27, e, quindi, l’oggettiva realizzabilita tecnica e giuridica di tale intenzione, ma non ha anche l’onere di provare nè l’effettiva e concreta realizzazione, di quell’intento nè tanto meno la convenienza economica dell’iniziativa che intende adottare. Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

L’alternarsi degli esiti dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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