Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19994 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19994 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22280/2011 R.G. proposto da
Capone Luigi, già amministratore unico della “SEDOR Distilleria srl”
con gli avvocati prof. Giuseppe Tinelli e Maurizio De Lorenzi, con
domicilio presso il loro studio in Roma, via di Villa Severini, 54
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sezione di Bari n. 1108/01/10 depositata in data 24/06/2010 e non
notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno
2018 dal Co: Marcello M. Fracanzani;
RILEVATO
che in data 29 gennaio 1985 la cartella di pagamento n. 575028-12 per maggiori imposte IRPEG ed ILOR era notificata
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Data pubblicazione: 27/07/2018

all’odierno ricorrente nella sua pregressa qualità di legale
rappresentante della soc. SEDOR Distilleria srl;
che la predetta società era stata dichiarata fallita con sentenza
del Tribunale di Lecce n. 3522 del 18 aprile 1979 ed il curatore avv.
Giuseppe Papadia, aveva dichiarato chiuso il fallimento in data 21
settembre 1982, presentando il successivo 19 gennaio 1983 la
relativa dichiarazione dei redditi;

plusvalenza conseguente dall’alienazione di un immobile, disposta
dalla curatela;
che il ricorrente è insorto dichiarandosi estraneo all’attività
societaria nel periodo della curatela ed irresponsabile per la relativa
gestione, nel mentre resisteva l’Ufficio;
che -nel particolare- il ricorrente invocava l’art. 36, commi 4 e
5 del d.PR n. 602/1973, ove la responsabilità si estende ai
liquidatori ed agli amministratori pregressi solo in determinati casi
di violazione nelle precedenze di saldo dei debiti a discapito
dell’erario e che in ogni caso detta responsabilità dev’essere
contestata con precise formalità cui l’amministratore o il liquidatore
dev’essere posto in condizioni di contraddire;
che l’Ufficio ha sempre negato l’applicabilità delle predette
norme, in ragione dell’esattezza del ruolo ormai consolidatosi,
rendendo la cartella immune da vizi propri;
che i primi due gradi di giudizio di merito sono stati favorevoli
al contribuente, mentre la Commissione Tributaria Centrale con la
sentenza qui gravata ha dato ragione all’Amministrazione erariale.
CONSIDERATO
che non è controverso in atti come l’Ufficio non abbia fatto
precedere alla notifica della cartella de qua alcuna comunicazione,
atto o provvedimento per contestare al ricorrente la sua
responsabilità ex art. 36 d.PR n. 602/1973 e che pertanto, in
questa sede le ragioni del contendere si concentrano
sull’applicabilità del predetto articolo e, segnatamente, dei suoi
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che la cartella origine del contenzioso riguarda una presunta

commi 4 e 5, ove la responsabilità di liquidatori ed amministratori
pregressi per il mancato assolvimento degli obblighi erariali è
condizionata ad una preventiva forma di rituale contraddittorio
procedimentale, con puntuale contestazione, risposta, eventuale
notifica di atto di accertamento e possibilità di sua impugnazione;
che, segnatamente, il contribuente ricorre avverso la sentenza
qui all’esame censurandola con cinque motivi di gravame: il primo

attinenti al predetto articolo 36 in parametro all’art. 360 n. 4 cod.
proc. civ.; il secondo ed il terzo attinenti alla falsa applicazione
della stessa norma, in parametro all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; il
quinto ancora per violazione di legge, questa volta dell’art. 43 R.D.
16 marzo 1942, n. 267 in rapporto all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
attinente al rapporto del fallimento con i suoi organi e relative
responsabilità;
che si è costituita con controricorso l’Avvocatura dello Stato,
controdeducendo puntualmente ad ogni censura;
che va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità
sollevata dalla difesa erariale ove contesta che avverso le sentenze
della CTC possa ammettersi solo il ricorso per violazione di legge di
cui all’art. 111 Cost. e non un giudizio di piena cognizione;
che con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006 di revisione
dell’art. 360 cod. proc. civ. il potere sindacatorio di questa Corte
sulle pronunce della Commissione Tributaria Centrale, già operante
nella cornice dell’art. 111, comma VII, Cost. per violazione di
legge, è stato esteso al sindacato generale di cui all’art. 360,
comma 1, punto 5, cod. proc. civ.;
che è costante l’orientamento di questa Corte in ordine al
(novellato) limite cognitorio sulle pronunce della Commissione
Tributaria Centrale, cui il Collegio non ritiene di discostarsi (cfr., e

plurimis, Cass. V, 13034/2017);
che pertanto l’eccezione di inammissibilità è infondata e viene
rigettata;
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ed il quarto in ordine all’omissione di pronuncia su capi di domanda

che il primo motivo è infondato, poiché nel secondo capoverso
della sentenza impugnata viene presa in esame la doglianza della
responsabilità solidale del pagamento dei tributi del liquidatore e
degli amministratdri cessati, sicché vi è stata pronuncia sul punto;
che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati
rinvenendosi nella motivazione della sentenza gravata la violazione
e la falsa applicazione dell’art. 36, commi 4 e 5 del più volte citato

riprodotto a pag. 8 e 9 del ricorso per cassazione, in ossequio al
principio dell’autosufficienza;
che questa Corte ha ribadito anche di recente come l’estensione
di responsabilità di (ex) amministratori e liquidatori debba avvenire
ponendoli in condizioni di esercitare il diritto di difesa e comunque
con atto motivato (cfr. Cass., VI, ord. 17/07/2014, n. 16373 pres.
ed est. M. Cicala);
che il terzo grado di merito non ha fatto buon governo di
questo principio;
che nella sentenza qui impugnata non è conferente il richiamo
all’orientamento di questa Corte in tema di necessaria
partecipazione del contribuente decotto al processo tributario in
uno con il liquidatore nominato, in quanto egli non viene spogliato
pienamente della sua capacità e mantiene interesse a partecipare
ad un processo da cui possano scaturire nei suoi confronti
responsabilità anche penali, sicché legittima -ed anzi doverosasarebbe la notifica dell’accertamento anche all'(ex)amministratore:
qui si controverte della chiamata in solidarietà che non può
prescindere dal preventivo contraddittorio;
che il quarto e quinto motivo possono essere ritenuti assorbiti;
che pertanto la sentenza gravata merita di essere cassata ed
accolto il ricorso originario del contribuente.
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Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.
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d.P.R. n. 602/1973, motivo proposto al giudice di merito e

Condanna alla rifusione delle spese a favore di parte ricorrente
che liquida in euro milleduecento- oltre 15% spese generali ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27/06/2018

Il Presidente

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