Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19994 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20106-2016 proposto da:

C.S., C.A., in proprio e nella qualità di eredi di

G.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA T.

MONTICELLI, 12, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MATERA, che

li rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CUTELLE’, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4640/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con ricorso depositato l’11 dicembre 1998 F.G. chiedeva al Tribunale di Roma di emettere decreto ingiuntivo nei confronti di C.R. ordinandogli di pagare al ricorrente 200 milioni di lire, oltre interessi, in conseguenza di due assegni emessi dal C. il 31 dicembre 1988, decreto ingiuntivo che il Tribunale emetteva come n. 4674/1998 e avverso al quale il C. proponeva opposizione, negando la debenza; si costituiva il F., mantenendo la sua posizione e nelle more del giudizio l’opponente decedeva, riassumendolo poi i suoi eredi G.S., C.A. e C.S.;

rilevato che, per quanto qui interessa, il Tribunale, con sentenza n. 21327/2007 accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo;

rilevato che, sempre per quanto qui interessa, il F. proponeva appello, cui resistevano gli eredi, e che la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14 maggio-28 luglio 2015, l’accoglieva parzialmente, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo;

rilevato che hanno presentato ricorso per cassazione C.A. e C.S., in proprio e quali eredi di G.S., nelle more anch’ella deceduta, e che si è difeso il F. con controricorso;

rilevato che il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., osservando che, una volta decorso (come nel caso in esame) il termine per porre l’assegno all’incasso, quest’ultimo diventa promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., per cui l’emittente deve provare l’inesistenza del suo debito, realizzandosi una astrazione processuale della causa debendi, tranne se controparte rinuncia, anche implicitamente, a tale presunzione juris tantum, il che avviene quando, indicato il rapporto sottostante, si offre di provarlo; e nel caso in esame il F. avrebbe rinunciato alla relevatio ab onere probandi proponendo di dar prova con interrogatorio formale e testi al rapporto a suo dire sotteso all’emissione degli assegni, ovvero un prestito che egli avrebbe concesso a C.R., e ciò all’udienza di primo grado del 27 settembre 1999, insistendo poi in tal senso all’udienza del 13 gennaio 2000; avrebbe pertanto errato il giudice d’appello nel ritenere che l’onere probatorio gravasse ancora sugli attuali ricorrenti;

rilevato che il secondo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo: si adduce che gli attuali ricorrenti avrebbero comunque provato che le ragioni degli assegni non sarebbero state quelle prospettate dal F. e la corte territoriale avrebbe omesso di considerare vari fatti storici;

rilevato che il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia motivazione incomprensibile con affermazioni di assoluta inconciliabilità nelle pagine 7-9 della sentenza impugnata;

rilevato che, a fronte di una piena evidenza, è opportuno “sgombrare” immediatamente il campo dal secondo e dal terzo motivo, in quanto entrambi patiscono, appunto, una netta inammissibilità: il secondo, infatti, persegue chiaramente un terzo grado di merito, proponendo un’alternativa ricostruzione fattuale, e il terzo apporta, in sostanza, la censura motivazionale racchiusa nel testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anteriore al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, e quindi ratione temporis non più applicabile in questo giudizio, non potendosi, d’altronde, qualificare motivazione apparente (anche sotto il profilo della assoluta incomprensibilità), per ricondurre la doglianza all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’apparato motivazionale che la corte territoriale ha offerto per esternare il suo percorso accertatorio;

rilevato che il primo motivo è invece infondato, poichè non tiene conto della inequivocità dell’insegnamento in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio nel caso di una promessa di pagamento offerto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui la rinuncia al vantaggio probatorio derivante ai sensi dell’art. 1988 c.c., dalla ricognizione del debito “richiede un’inequivoca manifestazione di volontà abdicativa, non essendo sufficiente che la parte sollevata dall’onere di provare il rapporto fondamentale ne offra egualmente la prova” (così, da ultimo, Cass. sez. 2, 23 giugno 2016 n. 13039; pienamente conforme la quasi contemporanea Cass. sez. 3, 9 giugno 2016 n. 11790; sulla stessa linea Cass. sez. 3, 11 giugno 2010 n. 14066Cass. sez. 3, 7 luglio 2005 n.14306);

rilevato quindi che, fondandosi il primo motivo esclusivamente sull’offerta, da parte del F., della prova del rapporto che sarebbe stato sotteso alla ricognizione di debito, senza poter addurre alcuna esplicita dichiarazione di rinuncia agli effetti a lui favorevoli della ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., la doglianza deve essere disattesa;

ritenuto che in conclusione il ricorso deve essere rigettato, sussistendo peraltro, in considerazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo ratione temporis applicabile, giusti motivi – rappresentati in particolare dalla oggettiva peculiarità della vicenda e dalla non conformità delle due sentenze di merito – per compensare integralmente le spese del presente grado;

ritenuto altresì che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali del grado.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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