Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19994 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 06/10/2016), n.19994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3892/2015 proposto da:

A.S., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato UGO MORELLI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

OSPEDALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

Direttore Generale Dott. D.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 87, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO GAMBARDELLA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE FRATTO, EGIDIO MAMMONE giusta

procura in calce al controricorso;

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA,

in persona del procuratore Avv. M.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso;

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

USL ROMA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASAL BERNOCCHI 73, presso lo

studio dell’avvocato GLORIA DI GREGORIO, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1012/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato UGO MORELLI;

udito l’Avvocato VINCENZO GAMBARDELLA;

udito l’Avvocato FRANCO TASSONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14/2/2014 la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dal sig. A.S. in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 15340/07, di rigetto della domanda proposta nei confronti della Azienda Ospedaliera (OMISSIS) ed altri di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di intervento chirurgico di craniotomia effettuato in data (OMISSIS) presso l’Ospedale (OMISSIS) per ridurre gli effetti di edema sottodurale subito all’esito di sinistro stradale dal figlio A., successivamente deceduto per arresto cardiocircolatorio il (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ A. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi.

Resistono con separati controricorsi l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), l’Ausl Roma (OMISSIS), la Regione Lazio e la società Generali Italia s.p.a., la quale ultima ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente, contraddittoria, ovvero apparente” motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia violazione “di legge per avere omesso di decidere su tutta la impugnazione e domande attrici”.

Con il 4 motivo denunzia “nullità della sentenza.

Con il 5 motivo denunzia “violazione art. 360 c.p.c., n. 5″.

Con il 6 motivo denunzia ammissibilità appello”.

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all’atto di citazione del 24/1/2002″, alla sentenza del giudice di prime cure, alla “consulenza tecnica di parte, medico-legale, alla CTU, alla “lettera racc. a.r.”, alla “racc. a.r. del 26/10/2001, ricevuta il 6/11/01, anticipata pure via fax”) limitandosi a meramente indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 6/11/2012, n. 19157; Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Non può d’altro canto sottacersi che le mosse censure risultano invero prive di argomentazioni idonee a supportarne il relativo fondamento.

Va sotto altro profilo ribadito che il vizio di motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice (cfr. Cass., 9/5/2003, n. 7058).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè ricorre d’altro canto vizio di omesso esame di questione decisiva qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (cfr. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537).

Secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può infatti imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

Orbene, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di cassazione.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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