Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19993 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. III, 30/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 30/09/2011), n.19993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18213-2009 proposto da:

B.R., nella qualità di legale rappresentante p.t. “Seven

di Roberto Bacco & C.” S.n.c. elettivamente domiciliato in

ROMA,

PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell’avvocato ANGELINI MASSIMO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRISI GERARDO,

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

MARNIK TRADE SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE VATICANO 48, presso lo studio dell’avvocato FENUCCIU DEMETRIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati VENUTOLO MARCO, CARAMANNO

ANGELO con studio in 84131 SALERNO, Via San Leonardo 236-A, giusto

mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 436/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 27/04/2009; R.G.N. 1539/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato GRISI GERARDO;

udito l’Avvocato D’ADAMO ANTONIO per delega dell’Avv. CARAMANO

ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 9.12.04 B.R., quale rapp.te legale della s.n.c. Seven di Roberto Bacco & C, conveniva in giudizio la srl Magnolia Stellata per sentir dichiarare simulato il contratto di affitto di azienda stipulato il 22.11.2002 e per l’effetto sentir dichiarare l’insussistenza del diritto della convenuta ad ottenere la liberazione dell’immobile, sede dell’esercizio commerciale “Bar Ristorante l’Elite” alla data del 31.12.2004, per la quale era stato intimato il rilascio. Instauratosi il contraddittorio, previa costituzione della convenuta la quale si opponeva, e mutato il rito, in esito al giudizio, il Tribunale adito rigettava la domanda attrice. Avverso tale decisione il B., nella qualità, proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva l’appellata, la Corte di Appello di Salerno con sentenza depositata in data 27 aprile 2009 rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alla rifusione delle spese.

Avverso la detta sentenza la snc Seven ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Resiste la Marnik con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima ragione di doglianza, articolata dalla ricorrente sotto il profilo della violazione degli artt.1414, 1417 e 2729 c.c., si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello sarebbe incorsa in un grave errore di diritto quando ha dichiarato l’inammissibilità della prova per presunzioni perchè la domanda – questa, la ragione dell’inammissibilità – era rivolta all’accertamento della esistenza di una locazione in luogo di un affitto di azienda simulato. Al contrario, la prova per testi e quella per simulazioni sono invece ammissibili – così, in sintesi il contenuto della doglianza – quando la domanda sia diretta, come lo sarebbe stato nella specie, a far valere l’illiceità del contratto dissimulato. Ciò, senza considerare – il rilievo sostanzia la doglianza successiva, articolata per violazione degli artt.1419 e 1339 c.c. – che la prova nel caso di specie era diretta a far valere l’illiceità non già dell’intero contratto ma di singole clausole di esso.

Inoltre, la Corte territoriale – questa, la terza censura articolata per motivazione insufficiente – avrebbe argomentato la decisione in maniera inadeguata ponendo a fondamento del proprio convincimento, relativamente alla ritenuta sussistenza dell’affitto di azienda, una lettera inviata dalla ricorrente contenente la richiesta di manutenzione e sostituzione del banco-bar e privilegiando tale elemento su altre risultanze probatorie, invece utili a rivelare la simulazione del contratto di affitto di azienda, quali l’esistenza di vari contratti precedenti (associazione in partecipazione, comodato, locazione) tra le parti e la coincidenza temporale fra la data di fine locazione e dell’inizio del contratto simulato. Con le tre successive doglianze, la ricorrente, ha infine lamentato la mancata ammissione del giuramento suppletorio e del giuramento decisorio deferiti alla sua controparte nonchè l’omessa motivazione in ordine alla mancata considerazione della modificazione dell’istanza di deferimento del giuramento decisorio alla parte appellata, concludendo il quarto ed il quinto motivo di impugnazione, rispettivamente, con i seguenti quesiti di diritto: “dica la Corte se è ammissibile il giuramento suppletorio qualora venga fornita semipiena probatio mediante prova per presunzione, di cui sia dichiarata previamente l’ammissibilità e la rilevanza”; “dica la Corte se è ammissibile il giuramento decisorio, dapprima erroneamente deferito a soggetto estraneo al giudizio, la cui istanza di ammissione sia stata emendata nel corso dell’istruttoria e prima della chiusura di questa, nel senso di deferirlo espressamente alla controparte del medesimo giudizio”. Le doglianze, intimamente connesse tra loro nella misura in cui si fondano, tutte, sulla pretesa simulazione del contratto d’affitto d’azienda, volto a dissimulare il contratto di locazione, effettivamente volato dai contraenti, non possono essere prese in considerazione. E ciò, per svariate ragioni.

Ed invero, in primo luogo, deve osservarsi che, a norma dell’art. 369 cpv. cod. proc. civ., insieme con il ricorso per cassazione devono essere depositati, tra gli altri documenti, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. L’omesso deposito determina, secondo l’espressa previsione della norma, l’improcedibilità del ricorso. Ora, è appena il caso di osservare che, come risulta dalla lettura delle censure, come sopra riportate nella loro essenzialità, il ricorso si basa sull’assunto che un’attenta ed approfondita lettura del contratto d’affitto d’azienda, unitamente agli altri contratti intercorsi tra le parti, consentirebbe di raccogliere le necessarie risultanze probatorie a conforto delle ragioni di doglianza formulate. Fatto sta che la ricorrente non ha affatto depositato alcuno degli atti e dei documenti su cui ha fondato il suo ricorso, omettendo di assolvere l’onere di cui all’art. 369 richiamato. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso.

Ciò, senza considerare che la ricorrente non ha neppure osservato l’onere della specifica indicazione ai sensi dell’art. 366, n. 6, previsto dalla norma a pena di inammissibilità del ricorso, avendo omesso di specificare nel ricorso stesso in quale sede processuale i documenti cui accenna sarebbero stati prodotti. Ed appena il caso di chiarire che indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove è rintracciabile nel processo. (cfr. Cass. ord. 29279/08). Sul punto, le Sezioni Unite hanno ribadito che la specifica indicazione richiesta postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che esso sia prodotto in sede di legittimità (Sez.U n. 28547/08, 23019/07).

Senza contare inoltre che le doglianze sono altresì inammissibili sia perchè contengono censure di merito (la terza, in particolare, pur deducendo formalmente un vizio motivazionale, contesta la scelta delle risultanze processuali da parte del giudice del merito e mira ad una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie) sia per difetto di autosufficienza, in quanto la ricorrente non ha riportato in ricorso, neppure in minima parte, il contenuto delle scritture private richiamate, al fine della necessaria verifica del loro contenuto, nè ha riportato il contenuto del verbale d’udienza o dell’atto processuale in cui avrebbe modificato – a tale circostanza la Corte territoriale non accenna minimamente – l’istanza di deferimento del giuramento decisorio, rivolgendola alla parte appellata e non più al rappresentante della società Magnolia Stellata, che non era mai stata parte in giudizio, essendo stata incorporata dalla Marnik Trade. E ciò, nonostante che, come la giurisprudenza di questa Corte ha già avvertito in numerosissime decisioni, il ricorrente abbia invece l’onere di indicare puntualmente ciascuna delle risultanze alle quali fa riferimento negli atti difensivi prodotti nel giudizio di legittimità, di specificarne il contenuto mediante la loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all’occorrenza, di procedere alla loro integrale trascrizione nel ricorso, non essendo assolutamente sufficiente all’uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti. Ed invero, il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al contenuto di un atto, non può limitarsi a specificare la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve assolvere l’onere di riportare -mediante l’integrale trascrizione – il contenuto dell’atto medesimo in quanto il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza impugnata ed a consentire l’apprezzamento da parte del giudice di legittimità della fondatezza di tali ragioni. Senza considerare infine che le doglianze sono inammissibili anche per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ.. Ed invero, deve tenersi presente che, ai sensi della disposizione citata, ove sia denunciato un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così come è avvenuto nel caso di specie relativamente al terzo ed al sesto motivo, la censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). Ora, nel caso di specie, la ricorrente ha completamente omesso il necessario momento di sintesi. Parimenti, non soddisfano le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c. i questi formulati dalla ricorrente in esito agli altri motivi di impugnazione, attinenti ad asserite violazioni di legge. Ed invero, il ricorrente deve necessariamente procedere all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, non profilandosi, conseguentemente, come ammissibile un motivo che si concluda con l’esposizione di un quesito che consista nell’interpello della S.C. in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una “regula iuris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni del ricorrente, la regola da applicare” (S.U. n. 3519/2008, Cass. 10875/08).

Il ricorso per cassazione in esame va pertanto dichiarato improcedibile ed alla relativa declaratoria segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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