Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19993 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 23/09/2020), n.19993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17715-2019 R.G. proposto da:

NEWS HOLDING GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE già GULINO GROUP SPA,

PLAST.EN, SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ALESSANDRIA 119,

presso lo studio dell’avvocato GIUSY LOREDANA SCAVUZZO,

rappresentate e difese dagli avvocati SANTI MASTROIANNI, ESTER

STANCANELLI;

– ricorrenti –

contro

GRUPPO ATHENA GESTIONI SRL, ATHENA INFRASTRUTTURE SRL, FONDACHELLO

IMMOBILIARE SRL in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7,

presso lo studio dell’avvocato CARLO PIETROPAOLO, rappresentate e

difese dagli avvocati ADRIANA CASSAR, GUIDO BONAVENTURA;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 931/2019 della

CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI, che chiede

che codesta Suprema Corte, in camera di consiglio, rigetti il

ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

News Holding Group S.r.l. in liquidazione, già Gulino Group S.p.A. ricorre per regolamento necessario, nei confronti di Fondachello Immobiliare S.r.l., Athena Infrastrutture S.r.l. e Gruppo Athena Gestioni S.r.l., avverso la decisione del 3 maggio 2019 con cui la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla impugnazione per nullità di un lodo arbitrale reso tra le parti, ivi introdotta dall’odierna ricorrente ai sensi dell’art. 829 c.p.c., competente essendo la Corte d’appello di Messina.

Fondachello Immobiliare Srl, Athena Infrastrutture S.r.l. e Gruppo Athena Gestioni S.r.l. resistono con controricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso perchè la Corte di cassazione dichiari la competenza della Corte d’appello di Messina.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 828 c.p.c. e del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, la ricorrente sostiene che, pur essendo la sede dell’arbitrato collocata entro il distretto della Corte d’appello di Messina, la competenza a decidere sull’impugnazione del lodo arbitrale spetterebbe alla Corte d’appello di Palermo, avendo ad oggetto la controversia intercorsa tra le parti, e già oggetto della convenzione di arbitrato e quindi del giudizio arbitrale, materia devoluta alla cognizione della Sezione specializzata per le imprese (trasferimento di partecipazioni sociali e diritti inerenti), dunque alla Corte palermitana.

RITENUTO CHE:

Il ricorso va respinto.

Stabilisce l’art. 828 c.p.c., comma 1, che: “L’impugnazione per nullità si propone… davanti alla Code d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato”.

La ratio di questa previsione risiede in ciò, che l’impugnazione per nullità non introduce un giudizio di primo grado sul rapporto, bensì un giudizio di impugnazione avverso un provvedimento avente natura giurisdizionale (v. art. 824-bis c.p.c.), di guisa che la competenza al riguardo non può che spettare – secondo una logica ed un conseguente congegno sovrapponibili a quelli dettati dall’art. 341 c.p.c. per l’appello – al giudice entro il cui ambito territoriale opera l’organo della giurisdizione, l’arbitro o il collegio arbitrale, che abbia emesso la decisione di primo grado: senza che tale criterio di radicamento della competenza, attesa l’univocità del dato normativo, possa rimanere influenzato, tra l’altro, dalla materia oggetto del contendere.

Ed invero, la dottrina prevalente e la giurisprudenza (fatto salvo, per quest’ultima, un orientamento attecchito in un determinato arco temporale e poi ampiamente superato, sicchè non occorre darne conto) concordano da tempo nel ritenere che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale dia luogo ad un secondo grado di giudizio, rispetto a quello svoltosi dinanzi agli arbitri: e l’equiparazione del lodo rituale alla sentenza emessa dal giudice togato, secondo il vigente art. 824-bis c.p.c., conferma l’esattezza dell’inquadramento dell’impugnazione per nullità tra le impugnazioni processuali.

Sicchè, già all’epoca in cui l’art. 828 c.p.c., stabiliva che: “Competente per l’impugnazione è il Pretore, il Tribunale o la Corte d’appello, secondo che per la causa decisa sarebbe stato competente il Conciliatore, il Pretore o il Tribunale”, ponendo così apparentemente un criterio di riparto della competenza fondato sul valore, questa Corte ha difatti avuto modo di chiarire che: “E’ pur vero che, sia l’art. 9 c.p.c., sia l’art. 828 c.p.c. suddividono la competenza tra i vari organi in base al valore della causa; è altresì vero, però, che i criteri dell’art. 828 c.p.c. non sono gli stessi dell’art. 9 c.p.c., in quanto la distribuzione della competenza nel primo avviene con modalità analoghe a quelle di designazione del giudice di appello (art. 341 c.p.c., comma 4) e ciò in base al principio, che trova riscontro in risalenti pronunce di questa Corte…, secondo cui l’impugnazione di nullità del lodo rituale assume natura di “appello limitato”, avente natura di giudizio di secondo grado sostanzialmente assimilabile all’appello. La competenza del giudice dell’impugnazione, d’altronde, è funzionale e, come tale, inderogabile. Conseguentemente deve ritenersi che i criteri dell’art. 827 c.p.c., ancorchè ancorati al valore della causa, non abbiano la stessa natura e lo stesso valore dell’art. 9 c.p.c., ma individuano criteri di competenza inderogabili”. Competenza funzionale e, come tale, inderogabile, dunque.

A conferma di quanto osservato basterà soggiungere che finanche l’impugnazione per nullità dei lodi arbitrali resi in controversie concernenti diritti soggettivi altrimenti devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (v. art. 12 c.p.c. ed in precedenza L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 6, comma 2) appartengono, come osservato anche dal P.G., alla competenza della Corte d’appello del luogo in cui ha sede l’arbitrato, non solo per la fase rescindente, ma anche per l’eventuale giudizio rescissorio (Cass., Sez. Un., 5 luglio 2013, n. 16887; Cass. 12 gennaio 2018, n. 646). E ciò perchè (così le Sezioni Unite ora citate): “L’impugnazione di lodi arbitrali rituali deve essere sempre proposta dinanzi alla corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., costituendo essa l’unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione”, a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla competenza della sezione specializzata per le imprese.

E’ in definitiva dichiarata la competenza della Corte d’appello di Messina, alla quale è anche affidata la liquidazione delle spese di questa fase.

P.Q.M.

dichiara la competenza della Corte d’appello di Messina, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese di questo giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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