Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19993 del 23/09/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 19993 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO
SENTENZA
sul ricorso 1795-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
2014
in atti;
– ricorrente –
2493
contro
BURGIO FILIPPO, EREMITA GIOVANNA;
– Intimati –
Data pubblicazione: 23/09/2014
avverso la sentenza n. 1684/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 11/01/2008 r.g.n. 37/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/07/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
GRANOZZI GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per:
inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interessi.
.2
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale
Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro
Pubblica udienza del 10 luglio 2014
n. 28 del ruolo – R.G. n. 17985/2009
Presidente Lamorgese Relatore Amendola
FATTO E DIRITTO
1.— Con sentenza del 10 gennaio 2008 la Corte di Appello di Palermo, in
contratti di lavoro conclusi tra Poste Italiane Spa e Filippo Burgio e Giovanna
Eremita, con declaratoria di sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal
1° dicembre 2003 con il primo e dall’i 1 luglio 2003 con la seconda lavoratrice, con
le pronunce patrimoniali consequenziali.
2.— Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con sette
motivi. I lavoratori sono rimasti intimati.
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
3.— Dai verbali redatti in sede sindacale in data 22 gennaio 2009 tra Poste
Italiane Spa e Filippo Bugio ed in data 12 febbraio 2009 tra la stessa società e
Giovanna Eremita, prodotti in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a
dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed
il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di
inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad
impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed
in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse
ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13 luglio 2009 n. 16341;
Cass. 10 gennaio 2012, n. 95).
In difetto di attività difensiva da parte degli intimati nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2014
Il Presidente
Il Consi
ere estensore
riforma della pronuncia di prime cure, dichiarava la nullità del termine apposto ai