Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19992 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. III, 30/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 30/09/2011), n.19992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L. (OMISSIS), CUOCCIO COSTRUZIONI SRL

(OMISSIS), C.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato

PALMIERO CLEMENTINO, rappresentati e difesi dall’avvocato COLALILLO

VINCENZO giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO INTERNI, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici

dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge.

– controricorrente –

e contro

PREFETTURA BARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/01/2009; R.G.N. 2065/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato COLALILLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 18.1.1993 C.G., F.L. e Cuoccio Costruzioni S.r.l., premesso di essere proprietari di un immobile in (OMISSIS), esponevano che, a seguito di richiesta fatta dal locale Commissariato di PS, avevano dichiarato la loro disponibilità a concedere in locazione il loro immobile da adibire a nuova sede del Commissariato. Aggiungevano che il Prefetto di Bari aveva comunicato che l’UTE aveva determinato il canone di locazione nel canone mensile di L. 23.500.000, comprensivo di tutte le opere necessarie per rendere l’immobile idoneo all’uso di destinazione; che avevano eseguito tali opere quando il Prefetto di Bari rendeva noto che l’Amministrazione non era più interessata alla locazione. Ciò premesso, convenivano in giudizio il Ministero degli Interni e la Prefettura di Bari per sentir dichiarare risolto per fatto e colpa dell’Amministrazione l’impegno a locare e per sentir condannare l’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti. In esito al giudizio, in cui si costituiva il Ministero contestando la domanda attrice, il Tribunale adito, ritenendo provata la violazione dell’obbligo di lealtà e buona fede previsto dall’art. 1337 c.c., condannava le parti convenute al pagamento in favore degli attori, a titolo risarcitorio, della somma di Euro 72.820,00.

Avverso tale decisione proponevano appello principale i proprietari dell’immobile contestando la quantificazione dei danni ed appello incidentale il Ministero, in ordine alla ritenuta sussistenza di responsabilità precontrattuale. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Bari con sentenza depositata in data 20 gennaio 2009, in totale rigetto dell’impugnazione principale ed in parziale accoglimento di quella incidentale, rigettava la domanda di risarcimento proposta dagli originari attori e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio. Avverso la detta sentenza gli epigrafati ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrato da memoria. Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, svolta dai ricorrenti, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1337 c.c., si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe errato “nel non ritenere un contratto a tutti gli effetti il c.d. impegno a locare, ovvero l’atto sottoscritto il 29 novembre 1991 intervenuto tra le parti”. La Corte avrebbe pertanto erroneamente interpretato la scrittura non avendo considerato che, al di là del nomen iuris adottato, i contraenti avevano statuito “concretamente le obbligazioni che insorgono a carico delle singole parti, elementi questi essenziali e presupposti alla verificazione della sussistenza di un contratto”.

La censura è inammissibile per svariate considerazioni. Ed invero, in primo luogo, deve rilevarsi che la doglianza si fonda su una scrittura privata, in ordine alla quale non risulta osservato l’onere della specifica indicazione ai sensi dell’art. 366, n. 6, avendo i ricorrenti omesso di specificare nel ricorso in quale sede processuale il documento risulta prodotto. Ed è appena il caso di chiarire che indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove è rintracciabile nel processo, (cfr Cass. ord. n. 29279/08) . Sul punto, le Sezioni Unite hanno ribadito che la specifica indicazione richiesta postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che esso sia prodotto in sede di legittimità (Sez. Un. 28547/08, 23019/07).

In secondo luogo, la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto i ricorrenti non hanno riportato in ricorso, neppure in minima parte, il contenuto della scrittura privata de qua, al fine della necessaria verifica del suo contenuto.

A riguardo, deve rilevarsi che, come la giurisprudenza di questa Corte ha già avvertito in numerosissime decisioni, il ricorrente ha l’onere di indicare puntualmente ciascuna delle risultanze alle quali fa riferimento negli atti difensivi prodotti nel giudizio di legittimità, di specificarne il contenuto mediante la loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all’occorrenza, di procedere alla loro integrale trascrizione nel ricorso, non essendo assolutamente sufficiente all’uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti.

Infine, la censura è inammissibile perchè la questione della natura contrattuale dell’atto di impegno a locare sottoscritto il 19.11.1991, questione sollevata in primo grado dai ricorrenti con la domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa della P.A., disattesa dal Tribunale che escluse la natura contrattuale dell’atto e riconobbe solo una responsabilità precontrattuale, non fu affatto riproposta in sede di impugnazione. Infatti, come risulta dalla lettura della sentenza di secondo grado, i proprietari proposero appello “sostenendo che correttamente il primo giudice aveva ravvisato l’ipotesi di responsabilità ex art. 1337 c.c. a carico dell’amministrazione” (cfr pag. 6 della sentenza) e limitandosi a censurare la misura del risarcimento da responsabilità precontrattuale determinata dal Tribunale. Ne deriva che sulla questione della natura della responsabilità dell’Amministrazione, in mancanza di doglianza di appello da parte degli originari attori, che erano rimasti soccombenti sul punto, si è ormai formato il giudicato interno ed è definitivamente preclusa l’ulteriore valutazione della questione in sede di legittimità, richiesta dai ricorrenti.

Passando all’esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della omessa ed errata valutazione dei mezzi probatori nonchè della violazione dell’art. 1337 c.c., va rilevato che, ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe gravemente sbagliato nel ritenere la sussistenza di “motivi ostativi atti a non quantificare la legittima richiesta di risarcimento dei danni invocata dai ricorrenti”. Hanno quindi concluso il motivo di impugnazione con il seguente quesito di diritto: “La Suprema Corte dica che: Essendosi configurata quantomeno la violazione dell’art. 1337 c.c., ai ricorrenti spetta il risarcimento dei danni che va quantificato sulla base della documentazione e mezzi di prova raccolti agli atti e quindi nella complessiva somma di Euro 1.596.880,00 (L. 3.092.000.000) oltre interessi a valutazione dalla data della citazione innanzi al Tribunale di Bari e fino all’effettivo soddisfo o, in subordine, in via equitativa”. Anche tale doglianza è inammissibile, per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, per difetto di correlazione con la sentenza impugnata. Ed invero, i giudici di seconde cure, premesso che in materia di responsabilità precontrattuale, l’aspettativa del contraente incolpevole deve essere tutelata solo nei limiti del cosiddetto interesse negativo, consistente sia nelle spese inutilmente sostenute nel corso delle trattative, sia nella perdita di ulteriori occasioni, hanno concluso che non vi era spazio per riconoscere alcun risarcimento ai proprietari in quanto gli stessi non avevano neppure richiesto di fornire alcuna prova in ordine alle dette due voci. Le ragioni della pronuncia, relativamente al merito della valutazione, si fondavano pertanto sulla assoluta mancanza di prova, fornita dai ricorrenti, in ordine ai danni eventualmente subiti nell’ambito del ed. interesse negativo, proprio della responsabilità precontrattuale. Al contrario, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza ribadendo le loro pretese risarcitorie sul modello della responsabilità contrattuale senza muovere alcuna censura relativamente alle ragioni su cui la Corte territoriale ha fondato la sua decisione.

Ora, le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell’impugnante e volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, mentre nel caso di specie le ragioni di doglianza non si contrappongono affatto alle considerazioni dei giudici per cui la censura deve essere ritenuta inammissibile per difetto della necessaria specificità”, attesa la non riferibilità della censura alla sentenza d’appello impugnata.

In secondo luogo, la doglianza è inammissibile posto che il quesito proposto non soddisfa le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.”. Ed invero, il ricorrente deve necessariamente procedere all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, non profilandosi, conseguentemente, come ammissibile un motivo che si concluda con l’esposizione di un quesito che consista nell’interpello della S. C. in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una “regula iuris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni del ricorrente, la regola da applicare” (S.U. n. 3519/2008, Cass. 10875/08).

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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