Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19992 del 27/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19992 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA

C.C. 27-06-2018

sul ricorso proposto da:
ALBAGIEMME S.p.A, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa 98
(studio Avv.Elisabetta Miceli) presso lo studio dell’Avv.Alessandro
Biaggi che la rappresenta e difende

per procura a margine

del ricorso
– ricorrente contro
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore centrale

tempore,

pro

elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale
dello Stato che la rappresenta e difende;
-contro ricorrenteper la cassazione della sentenza n.571/01/11 della Commissione
tributaria regionale del Lazio, depositata il 19 settembre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27 giugno 2018 dal relatore Cons.Roberta Crucitti.
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte
della Albagiemme S.p.A. di avviso di accertamento relativo ad IVA
dell’anno 2004, la contribuente ricorre nei confronti dell’Agenzia

Data pubblicazione: 27/07/2018

delle entrate (che resiste con controricorso), su unico motivo,
avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione
tributaria regionale del Lazio ne aveva rigettato l’appello avverso
la decisione di primo grado anch’essa sfavorevole;
in

particolare,

il

Giudice

di

appello

condivideva

integralmente la decisione della C.T.P., ribadendo come l’attività
ispettiva svolta dalla Guardia di finanza, interrogando clienti della
Albagiemme, avesse fondatamente portato alla conclusione che

gli acquisti di autovetture da questi effettuati non avessero
comportato alcuna attività di intermediazione, facendo, quindi,
ritenere che i costi, a tale titolo esposti dalla società, non
avessero alcuna rispondenza con operazioni effettuate e che, sulla
scorta di tali forti indizi, incombesse sul contribuente l’onere,
peraltro non adempiuto, di provare l’effettiva esistenza delle
operazioni stesse;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi
dell’art.375, secondo comma, e dell’art.380 bis 1 cod.proc.civ.,
introdotti dall’art.lbis del d.l. 31 agosto 2016 n.168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n.197.
Considerato che:
l’unico motivo di ricorso -rubricato: violazione dell’art.360 n
3

e n.5 c.p.c.- è

inammissibile alla luce del principio

reiteratamente ribadito da questa Corte secondo cui il giudizio di
cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato
dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa
condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle
ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il
motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri
della tassatività e della specificità ed esige una precisa
enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle
categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è
inammissibile la critica generica della sentenza impugnata,
formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra
loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad

\•\

alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (cfr.
Cass. n. 11603 del 14/05/2018; id. n.19959 del 2014);
nel caso in esame, il mezzo, oltre l’estrema genericità della
sua rubrica, anche nella parte dedicata all’illustrazione della
censura, contiene oltre ad un’inammissibile ricostruzione in fatto,
dei generici riferimenti a violazione dei principi sull’onere prova,
non individuando la norma asserita come violata dalla C.T.R. e, di
seguito, la denuncia di assenza, nella motivazione, della

neppure il momento di sintesi, articolato alla fine del
motivo, giova alla specificità del ricorso laddove con lo stesso ci si
limita a ribadire una mera prospettiva di parte senza ancorarla, in
alcun modo, alla fattispecie concreta ovvero alle argomentazioni
svolte dal Giudice di appello;
ne consegue l’inammissibilità del ricorso con la condanna
della ricorrente, soccombente, alla refusione in favore dell’Agenzia
delle entrate delle spese, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia
delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi euro
5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno
2018.

spiegazione dell’iter logico seguito dal Giudice di merito;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA