Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19992 del 23/09/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 19992 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 2426-2013 proposto da:
WINKLER FABIENNE c.f. WNKFNN55E52Z110J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLO
MENDOGNI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
2365

contro

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI PARMA C.F. 00308780345, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 23/09/2014

STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,
alla VIA DBI PORTOGHESI, 12;

controricerrente

avverso la sentenza n. 1084/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 17/07/2012 R.G.N. 830/2007;

udienza del 03/07/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato MENDOGNI MARCELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Udienza 3.7.2014
R.G. n. 2426/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2003 Fabienne winkler, lettrice di madrelingua francese, deduceva di avere
prestato attività di lavoro a favore del’Università degli studi di Parma dal 1985-86)/in forza di
contratti di lavoro autonomo e dal 1989-90 con contratti di lavoro subordinato di tipo annuale
(per un numero di ore annuale non superiore alle 300 ore) ai sensi dell’art. 28 DPR n.
382/1980 e di essere stata assunta dall’anno accademico 94-95 con conttto di lavoro
subordinato con la qualifica di collaboratrice ed esperta linguistica ex art. 4 legge n. 326/1995
presso l’Ateneo predetto con un numero di ore annuale non inferiore alle 790; di avere
svolto sin dal primo contratto mansioni più estese di quelle stabilite contrattualmente
assimilabili a vere e proprie mansioni accademiche e pertanto di avere percepito un
trattamento non adeguato ex art. 36 della Costituzione e di avere diritto ad ottenere la
sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto con la ricostituzione
della carriera con conseguente diritto ad un trattamento economico pari a quello di professore
associato a tempo pieno o, in subordine, a tempo definito o ancora di ricercatore universitario
a tempo pieno o in ulteriore subordine a tempo definito. L’Università di Parma si costituiva
contestando la fondatezza della domanda.
il Tribunale di primo grado accoglieva in parte la domanda riconoscendo l’equiparazione
stipendiale al ricercatore confermato a tempo definito.
La Corte di appello di Bologna sull’appello principale della Winckler e l’incidentale
dell’Università dichiarava estinto il giudizio ex art. 26 legge n. 240/2010 per il sopravvenire
dell’art. 26 L. n. 240/2010 di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 1 DL 2/04 convertito
in L. n. 63/2004 che stabilisce la corresponsione del trattamento economico corrispondente a
quello di ricercatore confermato con effetto dalla prima assunzione quali lettori di
madrelingua straniera ex art. 28 DPR n. 382/1980 sino alla data di instaurazione del nuovo
rapporto quali collaboratori esperti linguistici ex art. 4 DL 21.4.1995 n. 120 convertito in L. n.
236/1995 con i parametri specificati nella disposizione, con estinzione delle relative cause. La
Corte richiamava anche la giurisprudenza di legittimità in ordine alla disposizione di cui al D.L.
n. 2/2004 che aveva confermato la portata estensiva della norma.
Per la cessazione di tale decisione propone ricorso la Winkler con tre motivi; resiste
l’avvocatura per l’Università intimata con controricorso.
Motivi della decisione

Causa n. 4

Con il primo motivo si allega violazione di legge e falsa applicazione dell’art. art. 26 comma
terzo L. n. 24012010 e dell’art. 1 comma 1 del Di 14.1.2004 n. 1 convertito in L. n. 63/2004.
Con il secondo motivo si allega la violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art.
26 comma terzo della legge n. 140/2010 e dell’art. 1 comma 1 del DI n. 1/2004, convertito in L.
n. 63/2004, nonché la violazione dell’art. 36 della Costituzione.
Con il terzo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto

I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati e concernenti la pretesa
inapplicabilità della misura dell’estinzione dei giudizio alla fattispecie in esame, appaiono
infondati non sussistendo le allegate violazioni di legge e le dedotte carenze motivazionali del
provvedimento impugnato alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte che nei
confermare, in una decisione molto recente, l’orientamento già espresso ( proprio in un caso
in cui il lettore faceva valere il diritto ad una equiparazione del trattamento economico a
quello del personale docente universitario ex art. 36 Cost.) ha affermato

<4 decorrere dai 1 gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti. 2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici. 3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Le università, nel caso in cui si awalgano della facoltà di stipulare i contratti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di assumere " prioritariamente i titolari dei contratti di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 in servizio nell'anno accademico 1993 -1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto. Il personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti. 4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso. 5. il D.P.R. 11 luglio 19880, n. 382, art. 28 è abrogato. La nuova disciplina, dunque, ha soppresso la figura del lettore di lingua straniera, sostituendola con quella di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre ed ha imposto alle Università che intendano stipulare tali contratti l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 in servizio nell'anno accademico 1993/94 nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata 2 decisivo per il giudizio. rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto prevedendo, altresì, che il predetto personale conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti. Con la sentenza 26 giugno 2001 la Corte di Giustizia ha, però, nuovamente censurato il nostro Paese per non aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali. Questa pronuncia trae origine da un procedimento di infrazione avviato dalla Commissione in relazione al mancato riconoscimento ai collaboratori linguistici, presso sei università italiane, dei diritti connessi alla anzianità di servizio acquisita come lettori di lingua nuovo intervento del legislatore nazionale, che al fine di dare esecuzione a questa sentenza - e con riferimento alle Università italiane ivi considerate - ha così disposto, con il D.L. 14 gennaio 2004, n. 2, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 5 marzo 2004, n. 63, 612i collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli Studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma "La Sapienza" e "l'Orientale" di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, abrogato dal D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente. Nei confronti della Repubblica Italiana è stata, poi, avviata (con ricorso in data 4 marzo 2004) una procedura per l'irrogazione di sanzioni per l'inosservanza di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, avendo la Commissione delle Comunità europee ritenuto che l'Italia non abbia dato piena esecuzione alla citata sentenza 26 giugno 2001. Con sentenza 18 luglio 2006, in causa C- 119/04, la Corte di Giustizia CE ha accertato l'inadempimento dei suddetti obblighi - con riferimento alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 2 del 2004 - per la mancata attuazione da parte dell'Italia dei provvedimenti richiesti dalla esecuzione della pronuncia 26 giugno 2001, nel termine di due mesi assegnato dal parere motivato della Commissione del 30 aprile 2003. Ha, peraltro, escluso la permanenza del suddetto inadempimento, alla data dell'esame dei fatti da parte della stessa Corte di Giustizia CE, nel quadro normativo stabilito dal decreto n. 2 del 2004. Successivamente il legislatore è nuovamente intervenuto con la L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, norma di interpretazione autentica del citato D.L. n. 2 del 2004, art. 1, comma 1, che ha così disposto: il D.L. 14 gennaio 2004, n. 2, art. 1, comma 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i 3 0) cttz- straniera prima dell'entrata in vigore della L. n. 236 del 1995. Si è avuto successivamente un collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato D.L. n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236_ Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con ordinanza n. 38 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato 2010, art. 26, comma 3, ultimo periodo, sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. ......Per ciò che attiene alla disposizione processuale di estinzione, essa potrebbe generare dubbi di legittimità costituzionale o di non conformità alle norme UE e CEDU, dubbi che avrebbero qui concreta rilevanza nel caso in cui si risolvessero in un danno per alcuna delle parti, costringendola a nuove iniziative processuali per la realizzazione dei suoi diritti soggettivi (si richiama, sul punto, il principio elaborato dal giudice delle leggi secondo il quale: "onde escludere che sia stato menomato il diritto di azione, è necessario e sufficiente accertare, da parte di questa Corte, che il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduca in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attui una nuova disciplina del rapporto, tale da far venire meno le basi del preesistente contenzioso, in quanto realizza nella misura e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanyte nelle quali esso si è trovato ad operare - le pretese fatte valere dagli interessati" - Corte cost. sentenza n. 310 del 2000; cfr. anche sentenza n. 223 del 2001.D'altra parte, a seguito dell'estinzione del giudizio, non rimangono comunque travolte le statuizioni su aspetti della lite diversi da quelli il cui esame è precluso dall'evento estintivo))%ass. n. 1776/2014; cfr. anche cass. n. 2941/13). Ora, alla luce di tale orientamento che questo Collegio condivide pienamente, il provvedimento del 2010 costituisce una sorta di transazione legislativa ( come avvenuto in altri numerosi casi di accoglimento in via legislativa di alcune pretese avanzate in sede giudiziaria e conseguente azzeramento del contenzioso) diretta a dare pronta e certa esecuzione alle sentenze prima ricordate della Corte di giustizia e a stabilire definitivamente il trattamento economico spettante ai CEL, fissando anche í parametri per il riconoscimento dei diritti pregressi maturati nei rapporti di lavoro precedenti e dall'assunzione ex art. 4 L. n. 236/1995, ponendo in tal modo fine all'enorme contenzioso formatosi in ordine alle richieste dei CEL. Pertanto il caso della ricorrente ( anch'essa assunta come CEL nel 1995) non può che rientrare nell'ambio del provvedimento di " sanatoria legislativa" che ha stabilito per tutti i CEL i termini del loro trattamento economico, anche in rapporto ai pregressi periodi lavoratori. Che la vicenda rientri nell'ambito cLapplicazione emerge anche dal fatto che la Winkler ha ottenuto in primo grado il riconoscimento dell'equiparazione giudiziale a quella spettante al ricercatore confermato a tempo definito, che poi è il trattamento riconosciuto nella novella del 2010 con la finalità di chiudere il contenzioso retributivo in ordine alle richieste dei CEL. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Stante la complessità della vicenda ed il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità successivamente alla notifica del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 4 la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della L. n. 240 del P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità z Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.7.2014

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