Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19992 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. I, 21/09/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 21/09/2010), n.19992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.F., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. Marra Alfonso Luigi giusta procura in atti.

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 22 gennaio

2007, nella causa iscritta al n. 1069/2006 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

maggio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. R.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 22 gennaio 2007, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della menzionata ricorrente della somma di Euro 720,00 a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo in materia di contributo per assistenza di invalido non autosufficiente instaurato davanti al TAR Campania, con ricorso depositato il 31 luglio 1997, definito con sentenza di primo grado del 16 marzo 2001, impugnata in appello davanti al Consiglio di Stato il 13 luglio 2001, che ha deciso con sentenza del 21 novembre 2005.

1.1. la Presidenza intimata ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda nella misura di Euro 720,00, in ragione di Euro 1.080,00 per anno di ritardo, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo di primo grado superiore di otto mesi al termine ragionevole ed avendo escluso che la durata del giudizio di appello abbia giustificato un patema d’animo meritevole di tutela, in quanto lo stesso appellante ha comunicato con nota del 29 ottobre 2001, dopo che il ricorso era stato notificato il 6 luglio 2001, che era cessata la materia del contendere per essere in corso liquidazione di quanto oggetto del provvedimento giurisdizionale avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, tenuto altresì conto della natura della controversia e della modesta entità della posta in gioco;

3. il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo quattordici motivi di ricorso, con i quali lamenta:

3.1. la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e in particolare il calcolo dell’equo indennizzo solo con riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata della causa e non all’intera durata del giudizio (primo, secondo e terzo motivo);

3.2. il mancato riconoscimento, senza motivazione e in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia (quarto, quinto e sesto motivo);

3.3. l’insufficiente liquidazione delle spese processuali, con vizio di motivazione, senza indicare le voci tariffarie applicabili, senza tener conto degli onorari liquidati dalla CEDU e dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento senza rinvio, e disattendendo i minimi tariffar e la nota spese depositata (motivi da sette a nove e da dodici a quattordici);

3.4. l’erronea applicazione, con vizio di motivazione, delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè i giudizi ordinari dinanzi alla Corte d’appello (motivi dieci e undici);

4. i motivi di cui al punto 3.1., esaminati congiuntamente, appaiono manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata, determinando tre anni la ragionevole durata del processo di primo grado, si è attenuta ai criteri di valutazione indicati dalla L. n. 89 del 2001, art 2, comma 2, in conformità ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, sulla base di idonea motivazione che ha fatto riferimento alla natura della controversia, avente ad oggetto un’unica questione di diritto, al cui soluzione non richiedeva indagini istruttorie, secondo un ragionevole criterio di valutazione che resiste alle infondate critiche del ricorrente, considerato comunque che la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dall’accertata inosservanza dei termini processuali, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856; 2005/19204; 2005/19352); inoltre è vincolante per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597; 2008/14);

4.1. appaiono manifestamente infondate anche le doglianze di cui al punto 3.2., esaminate congiuntamente; deve infatti tenersi conto che non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411; 2008/6898);

4.2. appaiono manifestamente infondate anche le complessive censure di cui al punto 3.3., atteso che parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e a lei spettanti (Cass. 2005/21325; 2006/9082), nè ha dimostrato specificamente l’attribuzione di importi inferiori ai minimi inderogabili (Cass. 2007/5318), ma si è limitata alla generica denuncia dell’inosservanza delle tariffe professionali vigenti, nonchè delle voci e degli importi indicati nella nota spese, fermo restando che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cass. 2008/23397 e che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (Cass. 1999/4347; 2000/4818; 2001/1485), ma non anche il mancato rispetto dei parametri di liquidazione seguiti dalla Corte di cassazione;

4.3. appare invece manifestamente fondata la censura di cui al punto 3.4., in ordine all’erronea applicazione della tariffa relativa alla volontaria giurisdizione, anzichè di quella attinente al contenzioso (Cass. 2008/25352);, 5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati ai punti 4., 4.1., 4.2. e 4.3.,si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, vanno respinti i motivi da uno a sei, da sette a nove e da dodici a quattordici e accolti nei termini di cui in motivazione i motivi dieci e undici e che il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta;

B1) ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione in favore del procuratore della ricorrente medesima, dichiaratosi antistatario;

ritenuto altresì che le spese del giudizio di cassazione – da liquidarsi come in dispositivo con compensazione nella misura dei due terzi, atteso l’accoglimento solo parziale del ricorso e limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito – vanno poste a carico della Presidenza soccombente, con distrazione delle stesse in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte respinge i motivi da uno a sei, da sette a nove e da dodici a quattordici e accoglie, nei termini di cui in motivazione, i motivi dieci e undici. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 775,00, di cui Euro 280,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese, oltre a spese generali e accessori di legge.

Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro in Euro 330,00, di cui Euro 230,00 per onorari, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore della ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

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