Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19991 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. III, 30/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 30/09/2011), n.19991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato NICASTRO LUCIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORTELLI LEONARDO giusto mandato

in atti;

– ricorrente –

contro

B & B DI BERETTA LUIGI FILIPPO & C SAS (OMISSIS),

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell’avvocato

REVELLI FRANCESCA LUISA, che lo rappresenta e difende giusto mandato

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1582/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato REVELLI FRANCESCA LUISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento p.q.r.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1582/2008, depositata il 28 maggio 2008, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Como, che ha respinto la domanda di sfratto per morosità proposta da V.M. contro la s.a.s. B & B di Luigi e Filippo Beretta & C, conduttrice di un locale adibito a cantina- magazzino, sito in (OMISSIS).

La convenuta aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva del V., poichè egli agiva in forza di un contratto di acquisto di più immobili in blocco, da lui concluso con i precedenti proprietari e locatori dell’immobile oggetto di causa, contratto che la Corte ha ritenuto non comprendere il locale occupato dalla convenuta.

Il V. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste l’intimata con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – norma in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata – a causa dell’omessa formulazione dei quesiti di diritto, quanto alle censure di violazione di legge, e di un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso, ovvero l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a giustificare la decisione, in relazione alle censure proposte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. civ. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. Sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897). Va soggiunto che il ricorrente lamenta l’omesso esame da parte della Corte di appello di un documento dal quale risulterebbe dimostrato il fatto che anche il locale-magazzino occupato dalla società intimata sarebbe stato compreso fra i beni acquistati dal V.: propone cioè una censura che prospetta un errore di fatto, errore che avrebbe dovuto essere fatto valere tramite azione di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4;

non costituisce motivo di ricorso per cassazione. Sotto più di un aspetto, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari. Oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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