Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19991 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19313-2016 proposto da:

COMUNE di RAPOLLA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 10/B,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA LAVIENSI, rappresentato

e difeso dagli avvocati GIORGIO CASSOTTA, PASQUALE LOPARDI;

– ricorrente –

contro

M.L., ACQUEDOTTO LUCANO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 84/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata l’08/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che, avendo M.L. citato davanti al Tribunale di Melfi il Comune di Rapolla e Acquedotto Lucano S.p.A. perchè fossero condannati a risarcire i danni che aveva subito da infiltrazioni in un immobile di sua proprietà, ed essendosi costituiti i convenuti, resistendo, il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 121/2013, accoglieva la domanda limitatamente alla condanna del Comune al risarcimento dei suddetti danni;

rilevato che il Comune proponeva appello, al quale le altre parti, costituitesi, resistevano, e che la Corte d’appello di Potenza, con sentenza dell’8 marzo 2016, lo respingeva;

rilevato che il Comune ha presentato ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, e che le altre parti non si sono difese;

rilevato che il ricorso si basa su unico motivo, rubricato come denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c.: nell’accertare la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c. non sarebbe stata dimostrata l’esistenza del nesso causale tra le Condizioni della strada comunale e i danni patiti dal M. nel suo immobile, non avendo la corte territoriale adeguatamente applicato il principio della preponderanza causale analizzando in modo adeguato la situazione per individuare esattamente le probabilità causali;

rilevato che, a ben guardare, il motivo patisce una natura fattuale, proponendo al giudice di legittimità una valutazione alternativa degli elementi probatori raccolti; e ciò è confermato pure dall’assoluta inconsistenza della censura laddove imputa alla corte territoriale una non corretta applicazione del principio del “più probabile che non”, dal momento che, in realtà, la corte ha ben considerato le doglianze dell’appellante – dirette a censurare gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio – confutandole in modo specifico, attraverso una attenta e pertinente sintesi dei tratti più significativi della relazione del consulente, per giungere a rilevare che, in ultima analisi, l’attuale ricorrente si era limitata “ad ipotizzare genericamente la sussistenza di cause alternative” rispetto a quanto identificato nell’accurato e completo accertamento tecnico dell’ausiliario del giudicante;

ritenuto, pertanto, che l’appena evidenziata natura del motivo, non conforme ai mezzi tassativamente indicati dall’art. 360 c.p.c., conduce il ricorso alla inammissibilità;

ritenuto che non vi è luogo e pronuncia sulle spese non essendosi costituiti gli intimati;

ritenuto infine che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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