Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19991 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 06/10/2016), n.19991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9160/2011 proposto da:

ITALSUGHERI FLLI SOTGIA SNC, (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante ed amministratore S.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio

dell’avvocato ADOLFO DI MAJO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI DELIRIO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), L.L.;

– intimati –

nonchè da:

L.L., MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti incidentali –

contro

ITALSUGHERI FLLI SOTGIA SNC (OMISSIS), L.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 73/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 24/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato ADOLFO DI MAJO;

udito l’Avvocato ATTILIO BARBIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/2/2010 la Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento del gravame interposto dal Ministero dell’Interno e del sig. L.T. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Cagliari 6/7/2007, ha rigettato la domanda nei loro confronti proposta dai sigg. S.A., P. e G., in proprio e nella qualità di soci della società Italsugheri F.lli S. s.n.c., di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di incendio verificatosi il (OMISSIS), verso le ore 21.00, nello stabilimento della società, all’angolo di una catasta di sughero di circa 150 quintali, posta a ridosso di un muretto di cinta.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Italsugheri F.lli S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Interno e il L., che spiegano altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di 5 motivi.

Già chiamata all’udienza del 7/7/2014 e rimessa alle S.U. in punto giurisdizione, dichiarata la giurisdizione dell’A.G.O. la causa è stata rimessa a questa Sezione da Cass., Sez. Un., n. 2053 del 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2699 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente valutato le emergenze processuali, e in particolare “il rapporto d’intervento dell’8.02.1983, redatto dall’ufficiale di guardia Per. Princ. U.A., prodotto all’udienza del 25.10.1988”, il “verbale del Comando Principale dei Vigili del Fuoco del (OMISSIS) redatto dal capo squadra B.M.; il “verbale di rilevamento del (OMISSIS), redatto dal capo squadra Bu.Sa., prodotti dall’Avvocatura Distrettuale all’udienza del 24.09.1993”, la “deposizione del teste Se..

con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2697 c.c., art. 115, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “contraddittoria e illogica motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia “negato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva del V.C.R. L.L…. e l’evento”.

I motivi del ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano infatti formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all’atto di citazione notificato il 16.04.1987″, alla comparsa di costituzione e risposta delle controparti, alla sussistenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla “deposizione del teste Se.”, ai “documenti/relazione di servizio predisposta dai vigili intervenuti e prospetto riassuntivo dei modi e dei tempi di intervento) prodotti in giudizio”, al “verbale di rilevamento del (OMISSIS) redatto dal Vigile Bu.Sa., prodotto in primo grado dall’avvocatura all’udienza del 24.9.93”, al “rapporto del Maresciallo dei c.c. Se.”, alla deposizione del teste Br.Gi., all’udienza del 6.04,1993″) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. cass., 6/11/2012, n. 19157; Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Va sotto altro profilo ribadito che il vizio di motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice (cfr. Cass., 9/5/2003, n. 7058).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè ricorre d’altro canto vizio di omesso esame di questione decisiva qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (cfr. Cass., 21/10/1972, n. 3190; cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537).

Secondo risalente orientamento di questa corte, al giudice di merito non può infatti imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

Orbene, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa (avuto in particolare e specificamente riguardo al lasso temporale accertato essere intercorso dalla richiesta dei necessari rinforzi e in ordine alla relativa incidenza causale) di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della corte di cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso, assorbito il ricorso incidentale condizionato. condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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