Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19990 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. III, 30/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 30/09/2011), n.19990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TORRE & C SAS (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, Sig. T.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIORGIO MORPURGO 16, presso lo studio dell’avvocato STUDIO ROSAI

& LAURENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato VICECONTE

FRANCESCO,

giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

PONTIFICIA UNIVERSITA’ GREGORIANA, in persona del Magnifico Rettore

Padre G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TIMAVO 3, presso lo studio dell’avvocato LIVI MAURO, che la

rappresenta e difende, giusto mandato in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 457/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/02/2009; R.G.N. 6334/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato ROSAI MASSIMILIANO per delega;

udito l’Avvocato LIVI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la S.a.s. Torre & C, premesso di esercitare da oltre 20 anni l’attività di bar gastronomia in alcuni locali siti all’interno della Pontificia Università Gregoriana, condotti in locazione, e di aver ricevuto la disdetta del contratto quinquennale sottoscritto con l’Università, chiedeva dichiararsi la scadenza del rapporto locatizio per la data del successivo 28.2.2006 e chiedeva dichiararsi l’invalidità di una clausola compromissoria contenuta all’art. 14 della scrittura. In esito al giudizio in cui si costituiva l’Università Pontificia il Tribunale adito dichiarava l’improponibilità del ricorso. Avverso tale decisione proponeva appello la società Torre ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 7 febbraio 2009 rigettava l’impugnazione. Avverso la detta sentenza la Torre & C. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Resiste con controricorso la Pontificia Università Gregoriana.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le prime due doglianze, articolate dalla ricorrente, rispettivamente, sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. e della motivazione insufficiente e/o contraddittoria, intimamente connesse tra loro, si fondano sulla considerazione che la Corte di Appello di Roma avrebbe violato la norma processuale richiamata perchè, richiesta di accertare la sussistenza di un contratto di locazione tra le parti, aveva qualificato il rapporto sulla base delle clausole della scrittura senza investire l’accertamento dei rapporti di fatto instaurati tra le parti e senza considerare l’avvenuto pagamento del corrispettivo, pervenendo poi alla conclusione che le parti avessero sottoscritto un contratto, che per la disciplina in esso contenuta, doveva essere qualificato come appalto di servizi, con una motivazione – così continua la ricorrente nel secondo motivo – insufficiente e contraddittoria M in quanto l’accertamento della qualificazione giuridica da attribuirsi ad un regolamento sancito in una scrittura non è idonea ad escludere che tra le parti siano intercorsi altri e/o diversi rapporti”. Sia l’una che l’altra censura sono infondate. Ed invero, torna utile rilevare, con riguardo al dedotto vizio motivazionale, che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del rapporto locativo tra le parti soltanto all’esito di un approfondito percorso argomentativo attraverso l’esame delle varie clausole contrattuali e la valutazione del rapporto intercorso tra le parti. A tal fine, i giudici di seconde cure hanno posto l’accento, in particolare, sui seguenti rilievi: 1) il contratto prevedeva che la società Torre avrebbe potuto esercitare il servizio in esclusiva con la possibilità di trattenere interamente i ricavi di gestione e fruire gratuitamente dei locali destinati allo svolgimento del servizio. 2) L’imposizione degli obblighi di manutenzione e di adeguamento dei locali non costituisce elemento decisivo per ritenere la sussistenza di un rapporto locativo dal momento che l’ordinamento conosce il ed. comodato modale e ne ritiene la validità laddove, come nel caso in esame, il modus non assurga a corrispettivo del godimento della cosa. 3) il pagamento di un corrispettivo a carico della società ” per l’affidamento del servizio”, analogamente, non è una circostanza particolarmente significativa perchè la previsione di un corrispettivo a favore dell’Amministrazione interessata, secondo la giurisprudenza amministrativa, è compatibile con lo schema del contratto di appalto di servizi laddove i vantaggi derivanti all’appaltatore siano talmente elevati da richiedere, sotto un profilo di equilibrio economico, che sia questi a versare un corrispettivo all’Amministrazione.

Pertanto, doveva escludersi che i due contratti collegati, il comodato dei locali e l’appalto del servizio di bar-gastronomia da svolgersi nei locali medesimi, avessero una funzione dissimulatoria del contratto di locazione, che sarebbe stato in realtà voluto dai contraenti secondo l’assunto della società. Da ciò derivava – questa, la conclusione della Corte di merito – l’inoperatività della disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978.

Alla stregua delle considerazioni riportate, che peraltro riproducono solo parzialmente gli argomenti svolti dai giudici di secondo grado, risulta con chiara evidenza che la Corte territoriale, contrariamente alla tesi della ricorrente, ha invece argomentato adeguatamente sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Nè d’altra parte il motivo del ricorso in esame è riuscito ad individuare effettivi vizi logici nel percorso argomentativo dell’impugnata decisione ed è appena il caso di osservare che il controllo di sufficienza e di logicità della motivazione – consentito al Giudice di legittimità – non consente nè una rivalutazione delle risultanze processuali nè una diversa opzione interpretativa.

Quanto al primo motivo di impugnazione in particolare, va rilevato che deve essere tenuta ben distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa:

solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove nel caso in cui venga invece in considerazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (cfr Cass. 20373/08) Del resto, ad integrare gli estremi dell’omessa pronuncia, occorre che si sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento al caso concreto con la conseguenza che non sussiste il vizio in parola in relazione a una questione implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza, cui risulti legata da nesso di dipendenza logico-giuridica. Ed è quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui il giudice del merito è pervenuto alla qualificazione giuridica del contratto, intercorrente tra le parti, come appalto di servizio collegato ad un comodato, dopo aver esaminato il rapporto instaurato ed avere escluso la sussistenza della locazione, asseritamente voluta dalle parti, pronunciandosi, in tal modo sia pure implicitamente, anche sul motivo, riguardante la richiesta di accertamento del rapporto locatizio.

Passando all’esame della terza doglianza, va rilevato che la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., da parte della Corte di merito, per aver erroneamente ritenuto che essa ricorrente avesse chiesto accertarsi la simulazione relativa di un contratto di appalto di servizi laddove nelle conclusioni rassegnate in appello essa aveva chiesto dichiararsi che “il rapporto giuridico intercorso tra le parti ha (avesse) natura giuridica di contratto di locazione ad uso diverso”. Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la quarta doglianza, articolata sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione – la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio denunciato per aver dapprima posto in rilievo l’accertamento della simulazione relativa e quindi attribuito valore decisivo al fatto che il contratto, alla stregua delle clausole stabilite, dovesse qualificarsi come appalto di servizi collegato ad un comodato.

Anche tali censure, connesse tra loro, sono infondate. A riguardo, deve premettersi che l’interpretazione della domanda è attività discrezionale del giudice di merito la quale, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione per cui non merita censura ove sorretta da una motivazione congrua, giuridicamente corretta e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica. Ciò premesso, mette conto di sottolineare che il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte e che, ai fini di una corretta interpretazione delle richieste, occorre individuare l’effettiva volontà della parte e quindi il contenuto sostanziale della pretesa in una alle finalità in concreto perseguite, tenendo conto sia della volontà espressamente formulata nelle conclusioni sia di quella che possa implicitamente o indirettamente essere desunta dalle deduzioni o dalle richieste, dal tipo e dai limiti dell’azione proposta.

Tutto ciò premesso e considerato, appare di ovvia evidenza l’infondatezza delle doglianze in esame ove si consideri che la richiesta dell’accertamento di un rapporto locativo, a fronte di due diversi contratti, risultanti dalla scrittura privata, il comodato dei locali e l’appalto del servizio di bar-gastronomia da svolgersi nei locali medesimi, non poteva non essere interpretata, altresì, come una domanda sostanzialmente tendente alla previa declaratoria della simulazione relativa dei contratti collegati, virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, trovandosi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi, a base della richiesta di accertamento del rapporto locativo. Restano da esaminare le ultime due censure, rispettivamente articolate per violazione dell’art. 1803 c.c..

e per violazione degli artt. 1195, 1199, 1324, 2730, 2732, 2733 e 2735 c.c., con le quali la ricorrente, dopo aver dedotto che la Corte avrebbe sbagliato a ravvisare un comodato in un contratto, in cui veniva posto a carico dell’appaltatore l’obbligo di provvedere alla manutenzione straordinaria e di pagare all’appaltante un corrispettivo per l’affidamento dei servizi, lamenta che la Corte avrebbe altresì sbagliato ad escludere che le quietanze rilasciate con la dicitura ” per l’affitto dei locali di piazza (OMISSIS)” non facessero piena prova della corresponsione delle somme a titolo di canone locativo per il godimento dei locali.

La prima delle due doglianze in discorso, costituente la penultima censura secondo l’ordine di ricorso, è certamente infondata alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte di merito, riportate in precedenza quando sono state esaminate le prime due censure del ricorso. Una valutazione più approfondita deve invece investire l’ultimo motivo di impugnazione, riguardante le quietanze rilasciate dalla Pontificia Università Gregoriana con la dicitura “per l’affitto dei locali di piazza (OMISSIS)” . Ciò, in quanto per giurisprudenza costante di questa Corte, “la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra tra le parti confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore, che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma per un determinato titolo” (Cass. n. 3921/06, Cass. n. 2813/2000, n. 8229/94). Invero, l’efficacia probatoria, attribuita dalla legge alla quietanza, è piena e completa se essa indichi tanto l’obbligazione quanto il relativo fatto estintivo (cfr. Cass. n. 27510/08 in motivazione).

A riguardo, la Corte territoriale ha però osservato che “la quietanza costituisce prova legale del pagamento ma non della qualificazione del titolo per cui lo stesso è fatto (cfr Cass. n. 11881/03 secondo cui la confessione può avere ad oggetto circostanze obiettive e non giudizi)” e da questa premessa ha quindi fatto derivare la conclusione che dalla dicitura apposta sulle quietanze non possono trarsi sicuri elementi per ritenere la sussistenza di un contratto di locazione tra le parti.

La considerazione della Corte di merito merita attenzione. Se è vero infatti che la dichiarazione contenuta nelle quietanze costituisce sicuramente prova del fatto che l’Università ricevesse delle somme per l’uso dei locali, la qualificazione giuridica del fatto, qui come affitto anzichè, magari, per l’affidamento dei servizi svolti nei locali nell’ambito dell’appalto o comunque per altro titolo giuridico, esula dal contenuto della confessione, dovendo questa avere ad oggetto fatti obiettivi e non opinioni e giudizi (cfr anche Cass. 27 febbraio 2001 n. 2903) . Ed è appena il caso di sottolineare che è incensurabile in Cassazione l’accertamento, adeguatamente motivato ed esente da vizi, logici e giuridici, col quale il giudice del merito abbia escluso l’esistenza di una confessione stragiudiziale.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. La delicatezza delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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