Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19990 del 30/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19990 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA
sul ricorso 20541-2007 proposto da:
LINCE SPA 4135120154, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio
dell’avvocato URBANETTI GIULIANO, rappresentato e
difeso dall’avvocato BIANCO STEFANO;
– ricorrente contro

LOCORATOLO

LUCA

LCRLCU65H13H501D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61, presso
lo studio dell’avvocato TOSCANO GIUSEPPE MARIA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 30/08/2013

I

PEZZI MARIO;

avverso la sentenza n.

controricorrente

1641/2007

della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine il rigetto del
ricorso.

udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 7.11.2003 Luca Locoratolo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Mi-

te, per sentirla condannare al pagamento della somma di
£ 389.129.823 a titolo di prestazioni per l’attuazione
del progetto denominato “Infogar”.
Costituitasi in giudizio la convenuta assumeva di non aver commissionato il progetto e che il rapporto contrattuale si era svolto tra l’attore e la s.r.l. Area Brokers.
Con sentenza 26.5.2003 il Tribunale rigettava la domanda del Locoratolo per difetto di prova e lo condannava
al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza il Locoratolo proponeva appello
cui resisteva la s.p.a. Lince.
Espletata prova testimoniale,con sentenza depositata il
13.6.2007, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della
sentenza di primo grado, condannava la società appellata
al pagamento, in favore dell’appellante,della somma di £
150.000.000, oltre i interessi legali e rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte di merito,sulla base delle testimonianze e dei
documenti acquisiti, riteneva provato lo specifico incarico conferito al Locoratotolo nella qualità di “attuano”;
evidenziava che il legale rappresentante della s.p.a. Lin-

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lano, la s.p.a. Lince, in persona del legale rappresentan-

ce aveva smentito l’assunto della società stessa secondo
cui il Locoratolo si era qualificato “socio” della s.r.l.
Area Brokers e che il teste Marietti Andreani, legale

che il rapporto tra Lince s.p.a. e Area Brokers s.r.t i che
aveva operato come broker di assicurazione, costituiva
un rapporto diverso da quello intercorrente tra la s.p.a.
Lince ed il Logóratolo .Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Lince s.p.a. formulando un unico, articolato motivo. Resiste con controricorso il Locoratalo.
Motivi della decisione
La società ricorrente deduce:
nullità ed erroneità della sentenza impugnata per falsa
e/o omessa applicazione dell’art.2697 c.c. nonché per
omessa e/o contraddittoria motivazione e travisamento
dei fatti su di un punto decisivo della causa;
la Corte d’appello aveva ribaltato la decisione di primo
grado sulla base di prove testimoniali male interpretate,
e contrastanti con i documenti prodotti dai convenuti;
non era stato, comunque, provato, che la Lince s.p.a.
avesse conferito l’incarico professionale di “attuano”
al Logoratolo essendosi questi presentato sempre come “collaboratore” dell’Area Brokers, sottoscrivendo la
corrispondenza su carta intestata dalla società medesima,

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rappresentante della società medesima, aveva sottolineato

come riferito dal legale rappresentante della Lince s.p.a.
e dichiarando di essere uno specialista del ramo assicurativo in grado di reperire una società di riassicurazio-

Locoratolo, in un primo momento si era limitato e chiedere un premio di £ 20.000.000 e non gli onorari come
libero professionista “attuano” e solo successivamente,
dopo circa un anno, aveva inviato alla Lince s.p.a. la
notula professionale per prestazioni la cui esecuzione
non era stata provata.
Il ricorso è infondato.
Il motivo è generico 2., si risolve,sotto i vari profili dedotti , in una generica diversa valutazione ed interpretazione delle risultanze probatorie, alternativa rispetto a
quella della decisione impugnata che, con motivazione
immune da vizi logici e giuridici, come tale, non sindacabile in sede di legittimità, ha fondato la decisione, essenzialmente, sull’accertata esistenza del rapporto professionale tra il Locoratolo e la Lince s.p.a., evidenziando che lo stesso legale rappresentante della società
stessa, Dr. Romeo, sentito in tale veste, aveva precisato che ” il Locoratolo si presentò come uno specialista
del ramo assicurativo, in grado di reperire una società
di riassicurazione per i rischi dei crediti finanziari”,
così smentendo l’assunto di controparte secondo cui il

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ne”; dalle prove documentali emergeva, peraltro, che il

Locoratolo si era presentato come socio della s.r.l. Area
Brokers. Al rigetto del ricorso consegue la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali li-

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali che si liquidano in €
4.700,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 6.6.2013

quidate come da dispositivo.

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