Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19990 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19990 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: FRAULINI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10238/2012 R.G. proposto da
KLEIN ALFREDO,

rappresentato e difeso dall’ avv. Annibale

Porrone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro
Ferri in Roma, via C. Mirabello n. 11, giusta procura a margine del
ricorso;
— ricorrente —
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato
con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
— controricorrente —

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di
Venezia-Mestre n. 30/29/11 depositata in data 2 marzo 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno
2018 dal Consigliere Paolo Fraulini;
FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre ha
accolto l’appello dell’Amministrazione fiscale e per l’effetto respinto

domanda di rimborso della maggior imposta IRPEF trattenuta dal
datore di lavoro sull’incentivo all’esodo erogato nel mese di gennaio
2003
Il giudice d’appello ha accolto l’eccezione di tardività
dell’istanza di rimborso rilevando che il termine di decadenza
previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica a qualsiasi
ipotesi di indebito correlato all’obbligazione tributaria, sia che
riguardi l’an che il quantum del tributo.
Contro la sentenza Alfredo Klein ha proposto ricorso per
cassazione affidato a un motivo.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

Il motivo di ricorso, titolato «Errata interpretazione ed

errata applicazione art. 38 DPR. 602/73. Violazione art. 360 n. 3»,
lamenta che il giudice di appello abbia erroneamente individuato il
dies a quo da cui far decorrere il termine di presentazione
dell’istanza di rimborso. Invero nell’ipotesi di specie, in cui il diritto
al rimborso deriva da una declaratoria di illegittimità del tributo
(art. 19 TUIR) pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione
europea, il termine non decorerebbe dalla data di versamento
dell’imposta, bensì da quello successivo in cui è stata pronunciata
la sentenza che ha costituito il presupposto per l’insorgere del
diritto al rimborso.
2.

La controricorrente ha argomentato l’infondatezza del

ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
2
RG102382012
l’est

la domanda presentata da Alfredo Klein avente per oggetto la

3.

Il ricorso è infondato.

4.

È pacifico tra le parti che il ricorrente ha maturato il

diritto esercitato con la domanda di rimborso solo in esito al
deposito della sentenza n. C-207/04 con cui la Corte di Giustizia UE
ha esteso l’aliquota ridotta di cui all’artt. 19, comma 4 bis, del TUIR
anche a favore degli uomini che, al momento dell’esodo dal lavoro,

5.

In tema di decorrenza del termine decadenziale di cui

all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, questa Corte ha espresso sul
punto due diversi indirizzi, uno favorevole (Cass. n. 22282 del
2011) e l’altro contrario (Cass. n. 4670 e n. 13087 del 2012) alla
tesi del ricorrente, che tuttavia sono stati composti dalle Sezioni
Unite che, con sentenza n. 13676 del 2014, hanno ritenuto che la
posizione del soggetto che, in vigenza della norma che lo escludeva
dal beneficio, è rimasto inerte fino all’intervento della sentenza (o
anche successivamente), così trovandosi in tutto o in parte
decaduto dal diritto al rimborso, non è assimilabile, sotto il profilo
dell’esigenza di tutela, a quella dell’overruling giurisprudenziale e
che, pertanto, tale posizione va ritenuta recessiva rispetto al
principio della certezza delle situazioni giuridiche (tanto più cogente
in materia di entrate tributarie), che riceverebbe un grave vulnus,
in ragione della sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei
rapporti tributari che ne deriverebbe.
6.

L’applicazione dell’enunciato principio di diritto al caso

di specie fa ritenere corretta la sentenza impugnata, sebbene
corretta nei suddetti termini.
7.

La circostanza che le Sezioni Unite di questa Corte si

siano pronunciate sul punto dopo il deposito del ricorso introduttivo
fa ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese della presente fase.

3
RG102382012
l’est.

avevano computo i 50 anni di età.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese della presente fase
di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno

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