Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19990 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 23/09/2020), n.19990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19338 – 2019 R.G. proposto da:

M.P. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Spoleto, alla via Flaminia, n.

33, presso lo studio dell’avvocato Ida Bigerna che la rappresenta e

difende giusta procura speciale su foglio allegato in calce al

ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

P.F. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso giusta

procura speciale in calce alla scrittura difensiva dall’avvocato

Folco Trabalza ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Silvio

Pellico, n. 24, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Valvo;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Terni in data 18.5.2019, assunta

nell’ambito del giudizio iscritto al n. 1735/2017 r.g.;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 15 luglio

2020 del consigliere Dott. Abete Luigi;

lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Celeste Alberto, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza e confermarsi

l’ordinanza impugnata.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Con atto notificato in data 7.6.2017 M.P. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Terni P.M..

Chiedeva accertare e dichiarare la nullità, siccome non autentico, del testamento olografo di suo padre, M.V., datato 3.11.2008, pubblicato in data 1.4.2014 nonchè la indegnità a succedere della convenuta, coniuge in seconde nozze del testatore.

2. Riassunto il giudizio, interrotto a seguito della morte di P.M., si costituiva, quale suo unico erede legittimo, il figlio, P.F..

Instava, tra l’altro, per il rigetto dell’avversa domanda.

3. Con ordinanza in data 18.5.2019 il giudice istruttore sospendeva ai sensi dell’art. 295 c.p.c. il giudizio – iscritto al n. 1735/2017 r.g. – sino al passaggio in giudicato della sentenza destinata a definire il giudizio iscritto al n. 1103/2012 r.g., pendente dinanzi ad altro istruttore dello stesso tribunale.

Dava atto che il giudizio iscritto al n. 1103/2012 r.g. aveva ad oggetto la validità del testamento pubblico, per notar S.F. del 26.1.2009, con il quale il testatore, ovvero M.V., aveva, tra l’altro, revocato ogni precedente disposizione testamentaria e nominato eredi universali la moglie, P.M., e, nei limiti della legittima, la figlia M.P..

Reputava quindi che tra il giudizio iscritto al n. 1103/2012 r.g. ed il giudizio iscritto al n. 1735/2017 r.g. sussisteva un rapporto di pregiudizialità logico – giuridica, nel senso che il riscontro della validità del testamento pubblico successivo era tale da far venir meno l’interesse di M.P. alla declaratoria di nullità del testamento olografo antecedente.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza M.P.; ha chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata ed ordinarsi la prosecuzione del giudizio iscritto al n. 1735/2017 r.g.

5. P.F. ha depositato scrittura difensiva; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il regolamento di competenza con vittoria di spese.

6. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

7. La ricorrente ha depositato memoria.

8. La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.

Deduce che la sospensione ex art. 295 c.p.c. è stata disposta in difetto dei presupposti, ovvero di un rapporto di pregiudizialità in senso stretto.

Deduce segnatamente che l’istruttore del giudizio iscritto al n. 1735/2017 r.g. avrebbe dovuto piuttosto e previamente valutare la possibilità che si addivenisse, mercè la previsione dell’art. 274 c.p.c., comma 2, alla riunione dei procedimenti, siccome pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, siccome innegabilmente connessi dal punto di vista oggettivo e soggettivo, siccome entrambi vertenti in primo grado, in uno stato tale da non ostacolare la riunione.

Deduce inoltre che nel giudizio successivo, iscritto al n. 1735/2017 r.g., può eventualmente addivenirsi alla dichiarazione dell’indegnità a succedere di P.M. e tale esito può travolgere qualsivoglia statuizione da assumere nel giudizio antecedente; che dunque è il giudizio sospeso, iscritto al n. 1735/2017 r.g., che se del caso ha valenza pregiudiziale.

Deduce infine che, qualora il giudizio pregiudicante sia stato definito in primo grado con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può avvenire soltanto a norma dell’art. 337 c.p.c., comma 2.

9. Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e va accolto.

10. E’ innegabile che tra il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Terni ed iscritto al n. 1735/2017 r.g. ed il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Terni ed iscritto al n. 1103/2012 r.g. sussistono patenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

11. Sovviene dunque l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel caso di cause connesse pendenti innanzi al medesimo giudice, questi non può disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve verificare se i giudizi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, sì da renderne impossibile la riunione (come nel caso in cui una causa sia già rimessa in decisione e l’altra ancora in trattazione o in fase istruttoria), ovvero se sia ancora realizzabile la riunione, ritardando il procedere dell’uno in attesa della maturazione della fase istruttoria anche per l’altro (cfr. Cass. (ord.) 17.9.2015, n. 18286).

Difatti, qualora lo stato in cui si trovano i giudizi connessi pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, non sia tale da rendere impossibile la riunione, il giudice della causa pregiudicata non può sospenderla ex art. 295 c.p.c., ma deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell’art. 274 c.p.c., perchè questi valuti l’opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, a nulla rilevando che i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo, in tal caso, la regola dettata dall’art. 40 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 17.5.2017, n. 12436; Cass. (ord.) 22.5.2008, n. 13194, ove si soggiunge che la violazione del riferito principio è sindacabile, anche d’ufficio, dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione; Cass. (ord.) 20.7.2012, n. 12741).

12. Ebbene, alla stregua del tenore dell’ordinanza in questa sede impugnata, la verifica la cui necessità si prefigura alla luce dell’insegnamento dapprima menzionato, non risulta in alcun modo eseguita dall’istruttore del giudizio iscritto al n. 1735/2017 r.g.

Nè la debita verifica era, a rigore, ostacolata dalla circostanza – riferita pur dal controricorrente – secondo cui “la causa rubricata al n. 1735/2017 R.G. (…) si trova nella fase introduttiva, (…) mentre la causa rubricata al n. 1103/2012 R.G. è stata rinviata all’udienza del 2 luglio 2019 per la precisazione delle conclusioni” (cfr. scrittura difensiva, pag. 3).

Invero, alla data – 18.5.2019 – dell’ordinanza in questa sede impugnata sarebbe stato ben possibile ritardare il procedere del giudizio iscritto al n. 1103/2012 r.g. in attesa della maturazione della fase istruttoria del giudizio iscritto al n. 1735/2017 r.g.

Tanto, beninteso, anche a prescindere dal rilievo della ricorrente (di cui alle pagg. 4 – 5 della memoria), secondo cui il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto nell’ambito del giudizio iscritto al n. 1103/2012 r.g., riguardava le sole domande nuove introdotte con la memoria del 22.2.2019 della medesima M.P..

13. Si tenga conto al contempo che, seppur il giudizio n. 1103/2012 r.g. – riguardante la validità del testamento pubblico, contenente la revoca di precedenti testamenti – fosse stato già definito in primo grado con sentenza impugnata, la sospensione del giudizio n. 1735/2017 r.g. sarebbe potuta avvenire in via facoltativa unicamente ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. (ord.) 9.7.2018, n. 17936, ove si soggiunge che, qualora il giudice del giudizio pregiudicato abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice del giudizio pregiudicato – dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto – di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al citato art. 337 c.p.c., comma 2; Cass. sez. lav. (ord.) 20.1.2015, n. 798).

14. In accoglimento del ricorso per regolamento di competenza va cassata l’ordinanza del Tribunale di Terni in data 18.5.2019.

Va disposta quindi la prosecuzione del giudizio n. 1735/2017 r.g. pendente dinanzi al tribunale di Terni, innanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della disciplina delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza; cassa l’ordinanza del Tribunale di Terni del 18.5.2019, assunta nell’ambito del giudizio iscritto al n. 1735/2017 r.g.; dispone la prosecuzione del medesimo giudizio e rimette le parti nel termine di legge innanzi al Tribunale di Terni anche ai fini della disciplina delle spese del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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