Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19990 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. I, 21/09/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 21/09/2010), n.19990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Saluzzo

8, presso l’avv. Fernando Natale, rappresentata e difesa dall’avv.

Ferrara Silvio per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 16 febbraio

2007, nella causa iscritta al n. 55230/05 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

maggio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. S.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 16 febbraio 2007, con il quale la Corte di appello di Roma ha rigettato il ricorso dalla medesima proposto nei conFronti del Ministero della Giustizia per il pagamento di un indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo civile, instaurato davanti al Tribunale di Napoli nel 1972 ed ancora pendente davanti al Tribunale di Nola, successivamente istituito,alla data di presentazione del ricorso per equa riparazione (13 agosto 2005);

1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Roma ha respinto la domanda, ritenendo che, per quanto riguardava l’iter processuale davanti al Tribunale di Napoli per il periodo 1972 – 1994, lo smarrimento del fascicolo d’ufficio e l’insufficienza della documentazione prodotta dalla ricorrente (verbali informali, incompleti e lacunosi) non consentiva di ricostruire l’andamento delle relative udienze e che pertanto non risultava provato il diritto all’equa riparazione, mentre, con riferimento alla fase processuale davanti al Tribunale di Nola, il comportamento processuale delle parti costituiva la causa esclusiva della lungaggine e della mancata definizione del giudizio presupposto;

3. la ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo due motivi di ricorso, con i quali pone i seguenti quesiti di diritto:

3.1. “ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, è conforme a diritto la statuizione che escluda il diritto all’equa riparazione per eccessiva durata del processo, laddove non sia possibile ricostruire una parte considerevole della medesima a causa del deficit probatorio dovuto allo smarrimento del fascicolo d’ufficio”;

3.2. “ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, è conforme a diritto escludere la durata irragionevole di un giudizio per divisione ereditaria pendente dal 1972 perchè l’atto di riassunzione del giudizio interrotto nel marzo 1997 non è stato notificato a tutte le parti ed all’udienza dell’11/03/1999 non tutti gli credi hanno accettato il piano di riparto, senza da un lato considerare la complessità della causa e dall’altro rapportare tali comportamenti ritenuti dilatori all’effettivo e concreto svolgimento del processo”;

4. entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, appaiono inammissibili, in quanto i relativi quesiti di diritto si risolvono nella mera richiesta implicita di accoglimento del motivo, o comunque nel generico interpello della Corte in ordine alle censure così come illustrate, ma non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769: 208/24339);

la censura svolta consiste comunque in una critica attinente al merito della controversia e all’apprezzamento, congruamente motivato, delle risultanze di causa compiuto dalla Corte di appello; 4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 4., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”; B) osservato che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, non inficiate dalle argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente in detta memoria, la quale non fornisce elementi di giudizio che non siano già stati valutati nella relazione in atti, dovendosi in questa sede ribadire che nella formulazione dei quesiti non è stata indicata la regola di diritto applicata dal giudice di merito e la diversa regola di diritto che, ad avviso della ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese dei giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

 

 

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