Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19990 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19023-2016 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTELBIANCO

8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BARILE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI GUARINO;

– ricorrente –

contro

SATAM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1142/2016 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che, avendo I.A. convenuto davanti al giudice di pace di Guardia Sanframondi SATAM S.r.l. perchè fosse condannata a risarcirgli il danno che aveva subito per avere perso il bagaglio in un viaggio su un pullman della suddetta società, ed essendosi quest’ultima costituita eccependo pregiudizialmente l’incompetenza territoriale del giudice adito, il giudice di pace, con ordinanza del 1 luglio 2010, dichiarava la sua incompetenza territoriale a favore del giudice di pace di Chieti o del giudice di pace di Pescara, rilevato che I.A. proponeva appello contro tale sentenza, e che controparte si costituiva, resistendo;

rilevato che il Tribunale di Benevento, con sentenza del 20 aprile 2016, accoglieva il gravame dichiarando territorialmente competente, in quanto foro del consumatore, il giudice di pace di Guardia Sanframondi e assegnando termine ai sensi dell’art. 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio davanti ad esso, e compensava altresì le spese “in ragione della condotta tenuta dalla parte appellata, che ha soddisfatto la pretesa risarcitoria azionata”;

rilevato che I.A. ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi, e che l’intimata non si è difesa;

rilevato che il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2: il ricorrente adduce che, non essendovi stata soccombenza reciproca nè sussistendo gravi ed eccezionali ragioni di compensazione, il giudice avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza e condannare pertanto controparte alla rifusione delle di lite;

rilevato che il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, lamenta la violazione degli stessi articoli per vizio motivazionale;

rilevato che i due motivi possono essere vagliati congiuntamente;

rilevato che, in sostanza, il ricorrente censura il Tribunale per avere compensato le spese, sia sotto il profilo dell’applicabilità del principio della soccombenza per carenza dei motivi di compensazione – oltre che carenza di soccombenza reciproca – sia sotto il profilo della motivazione in ordine ai motivi che il giudice ha reputato giustificativi di compensazione;

rilevato che il giudice non ha affermato la sussistenza di una soccombenza reciproca, bensì si è avvalso dell’alternativa fattispecie della compensazione che si fonda sulle caratteristiche concrete della vicenda processuale, le quali, nel testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ratione ternporis applicabile — ovvero il testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009 -, sono indicate dai legislatore in un elastico concetto come quello delle “gravi ed eccezionali ragioni”;

rilevato che il giudice è tenuto a esplicitare specificamente nella motivazione le ragioni della compensazione, le quali costituiscono comunque, per la loro natura appena evidenziata, l’oggetto di una scelta discrezionale del giudice, che potrebbe essere censurata mediante il ricorso per cassazione solo sotto il profilo di carenza motivazionale (cfr. p. es. Cass. sez. 6-5, ord. 14 luglio 2016 n. 14411 e Cass. sez. 3, 22 febbraio 2016 n. 3438): e questa nel caso in esame non ricorre, avendo il giudicante indicato con chiarezza e sufficiente specificità ovvero realmente esplicitato come la norma esige, il motivo per cui ha disposto la compensazione, rappresentato dalla condotta – oggettivamente conciliativa in quanto diretta a far cessare la materia del contendere – della parte soccombente;

ritenuto che quindi il ricorso debba essere rigettato, e che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituita l’intimata;

ritenuto altresì che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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