Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1999 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. II, 29/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 29/01/2020), n.1999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3783-2015 proposto da:

R.C., G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GERMANICO, 172, presso lo studio dell’avvocato BARBARA SILVAGNI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE DI MARCO;

– ricorrenti –

contro

L.R., Z.E., Za.Ez., Z.C.,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE LA BELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5715/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.G. e R.C. propongono ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 5715/2014 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 18 settembre 2014.

Resistono con controricorso Za.Ez., Z.C., Z.E. e L.R..

La Corte d’Appello di Roma, accogliendo il gravame formulato contro la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Viterbo n. 270/2008, ha respinto la domanda spiegata da G.G. e R.C. volta all’accertamento della necessità di eseguire opere di riparazione del tetto condominiale dell’edificio sito in via (OMISSIS), Viterbo, composto da tre unità immobiliari, nonchè alla ripartizione tra tutti i condomini delle relative spese sostenute. La Corte d’Appello ha argomentato come, in presenza di condominio costituito da soli tre partecipanti, non si possa adire l’autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di accertamento e di condanna relativa a competenze comunque demandate all’assemblea, restando poi inammissibile la nuova domanda di rimborso delle somme anticipate dagli attori, svolta in corso di causa, e comunque dovendosi negare, alla stregua delle risultanze dell’espletata CTU, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1134 c.c..

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1, c.p.c..

I controricorrenti Za.Ez., Z.C., Z.E. e L.R. hanno depositato memoria in data 14 novembre 2019, senza perciò rispettare il termine stabilito dall’art. 380 bis.1, c.p.c..

I.Il primo motivo di ricorso di G.G. e R.C. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1105 c.c., comma 4, artt. 1134,1139 e 1136 c.c., nonchè dell’art. 66 disp. att. c.c., comma 3 e l’omesso esame circa un fatto decisivo. L’articolata censura sostiene che la documentazione prodotta dimostri come i ricorrenti abbiano più volte sollecitato gli altri condomini Za.Ez., Z.C., Z.E. e L.R. a prendere una decisione sui lavori di manutenzione da eseguire, non occorrendo del resto una formale convocazione, senza comunque ricevere alcuna collaborazione in particolare dai signori Z..

Il secondo motivo di ricorso di G.G. e R.C. deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 189 e 183 c.p.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c., e l’omesso esame circa un fatto decisivo. Si evidenzia come gli attori avessero richiesto, sin dalla citazione introduttiva, la condanna dei convenuti “al pagamento della quota a loro spettante per i lavori condominiali”, sicchè errata sarebbe la statuizione della Corte d’appello che ha ritenuto inammissibile perchè nuova la domanda ex art. 1134 c.c. svolta in corso di causa.

Il terzo motivo di ricorso di G.G. e R.C. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1134 c.c. e art. 115 c.p.c., comma 2, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo. La Corte d’appello avrebbe reputato insussistente il requisito di urgenza ed indifferibilità dei lavori, senza considerare che le infiltrazioni d’acqua si riversavano a danno delle abitazioni degli attori.

Il quarto motivo di ricorso allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 696 e 699 c.p.c.. La censura attiene al passaggio della motivazione della sentenza impugnata ove si riferisce dell'”espletamento di un accertamento tecnico (definito preventivo ex art. 696 c.p.c.) “in corso di causa” al di fuori di una specifica previsione normativa ma, sostanzialmente, una vera e propria c.t.u.”.

II. Si impone un rilievo pregiudiziale.

G.G. e R.C. hanno allegato in ricorso che l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5715/2014 gli è stata notificata a mezzo PEC in data 11 dicembre 2014. I ricorrenti non hanno, tuttavia, prodotto le copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata e della relazione di notifica, nè, peraltro, hanno altresì adempiuto all’ulteriore onere di attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia del messaggio e dei suoi allegati formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter. All’adunanza del 29 gennaio 2019 la causa venne perciò rinviata a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte, investite dalla ordinanza interlocutoria 09/11/2018, n. 28844, della Sesta – 3 Sezione e che hanno poi portato alla sentenza Cass., Sez. U, 25/03/2019, n. 8312.

Nella specie, i ricorrenti hanno tuttavia prodotto solo copia autentica della sentenza impugnata, completamente priva della relata di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e comma 2, n. 2. Il ricorso è stato poi notificato il 26 gennaio 2015. Nè hanno provveduto al deposito di copia della sentenza corredata della relata di notifica i controricorrenti, sicchè la stessa non risulta comunque acquisita nella disponibilità della Corte (Cass. Sez. U, 02/05/2017 n. 10648). Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato improcedibile, regolandosi le spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza in favore dei controricorrenti nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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