Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1999 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1999 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 20068-2012 proposto da:
COMUNE DI OLEVANO ROMAN 0218912058) in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FRANCESCO TOVAGLIERI 397, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO DI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta
deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 25.5.2012 e giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ANTONELLI LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
COLA PATRIZIA, PIZZUTI MASSIMO, giusta mandato a margine
del controricorso;
– controricorrente –

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,

Data pubblicazione: 29/01/2014

avverso la sentenza n. 2645/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 26.4.2012, depositata il 16/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.

PATRONE.

Ric. 2012 n. 20068 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

RITENUTO
che prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Il Tribunale di Tivoli — sez. distaccata di Palestrina, rigettò la domanda, proposta da Luisa Antonelli nei confronti del Comune di in una strada comunale. La Corte di appello di Roma, accogliendo l'impugnazione della Antonelli, accolse la domanda e condannò il Comune al risarcimento nella misura di euro 18.479,00, oltre interessi, e al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (sentenza del 16 maggio 2012). 2. Avverso la suddetta sentenza, il Comune ricorre per cassazione con tre motivi. Resiste con controricorso la Antonelli. E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. La Corte di merito, nel ribaltare la decisione di primo grado - che aveva ricondotto la caduta alla mancanza di diligenza della Antonelli nello scegliere, per abbreviare il tragitto, di attraversare, in ora notturna, la strada non illuminata in un tratto scosceso — ha ritenuto provato, attraverso testimonianze, che l'incidente è avvenuto in ora notturna, in una strada comunale non illuminata, <>. Ha ritenuto tale presenza una
insidia, in quanto anomala rispetto al prevedibile assetto dell’asfalto
stradale, e non visibile di notte, ed ha valutato irrilevante l’accentuata
pendenza del tratto di strad che la danneggiata aveva scelto di percorrere.
Quindi, ha ritenuto applicabile alla specie il principio di diritto secondo
cui, provata l’esistenza di una anomalia, si presume la responsabilità
dell’ente custode, salva la prova da parte di quest’ultimo, che il danno si è
3

Olevano Romano, per il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta

verificato per fatto del danneggiato (negligenza, distrazione, uso anomalo
della cosa).
2. Il Comune, con il primo motivo, deduce omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione in ordine alle risultanze istruttorie. Sostiene
che la valutazione delle stesse avrebbe dovuto condurre a ritenere la
mancanza di diligenza della danneggiata nella scelta del punto dove

stradale>> a causa di <> posta <>.
2.1. 11 motivo è inammissibile. Anche a prescindere dalla inammissibile
contestuale e indistinta deduzione di tutti i vizi motivazionali, il
ricorrente si limita a prospettare una diversa ricostruzione del fatto, in
ordine alla collocazione della pietra e alla sua dimensione, senza fondarla
sull’omesso esame delle risultanze istruttorie (se si esclude il generico
riferimento alle foto); in definitiva, si chiede alla Corte di rivalutare il
fatto, che è, invece, precluso al giudice di legittimità.
3. Con il secondo motivo, deduce violazione o falsa applicazione di
norme di diritto e, nell’esplicarlo, si limita a riprodurre una serie di
massime di decisioni della Corte di legittimità relative all’art. 2051 cod.
civ.
Il motivo – prima ancora che inammissibile per la mancata riconduzione
alla specie decisa delle decisioni della Corte di legittimità richiamate, con
conseguente mancanza di specificità – è assorbito dalla inammissibilità
della censura che concerne la ricostruzione fattuale, relativa ai pericoli
derivanti dalla cosa, atteso che, nella prospettiva assunta dal ricorrente, la
responsabilità dell’incidente graverebbe tutta sulla danneggiata,
trattandosi di pietra, piccola, posta sul ciglio della strada e non sul manto
stradale.

4

attraversare, atteso che l’incidente sarebbe avvenuto <>), a quella della legge 18
giugno 2009, n. 69 (<>) — con conseguente sindacabilità della
motivazione posta alla base dell’esercizio di quel potere, il mancato
esercizio dello stesso non può essere dedotto, per di più sotto il profilo
del difetto motivazionale, quale motivo di illegittimità della pronuncia di
merito che ha applicato il principio della soccombenza.
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi, mossi dal ricorrente, con memoria, non sono idonei ad
inficiare le argomentazioni della relazione;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese processuali, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al
d.m. n. 140 del 2012, seguono la soccombenza.
5

soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.) e il ricorrente si duole,

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese,

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 4 dicembre 2013.

oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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