Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1999 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 28/01/2021), n.1999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14928/2019 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in Roma Via V Veneto 116

presso lo studio dell’avvocato Altavilla Rosa, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Cerro Pietro;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che

lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 977/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

O.C., cittadino (OMISSIS), ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 18 aprile 2019 con cui il Tribunale di Campobasso ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

RITENUTO CHE:

Il ricorso è inammissibile.

Il primo mezzo è inammissibile dal momento che non coglie una delle rationes decidendi poste a sostegno della decisione impugnata, poichè si diffonde dello svolgimento di considerazioni di ordine generale sulla protezione internazionale, senza avvedersi che la domanda è stata anzitutto respinta per la non credibilità della sua narrazione: “La vaghezza della narrazione, l’incoerenza delle dichiarazioni rese dall’istante (in particolare con riferimento al presunto arresto della sorella per un debito del richiedente) e la mancanza di documentazione non permettano di attribuire credibilità a quanto narrato”. Sul che difetta qualunque censura.

Il secondo mezzo è inammissibile.

Anche in questo caso si tratta di considerazioni concernenti la disciplina della protezione sussidiaria, le quali convergono ad attribuire rilievo alla constatazione secondo cui “la situazione della (OMISSIS) anche per gli influssi terroristici del Nord certo non può definirsi TRANQUILLA”. Nulla più, nel disinteresse della motivazione addotta dal giudice di merito il quale, fondandosi sul debito richiamo alle fonti informative utilizzate, ha escluso nella zona di provenienza del richiedente ((OMISSIS)) una situazione riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il terzo mezzo è inammissibile.

Si tratta nuovamente di considerazioni astratte, senza alcun cenno a quale sarebbe la ipotetica condizione di vulnerabilità del richiedente, vulnerabilità che il Tribunale ha espressamente escluso.

Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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