Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1999 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., M.C., C.M.,

M.M., M.V., rappresentate dall’Avv. CONTE

Francesca G., per legge domiciliati presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione, Piazza Cavour;

– ricorrenti –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Campobasso depositato il 23

ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 marzo 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” M.G. ed altri hanno proposto ricorso avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica in sede di volontaria giurisdizione depositato il 23 ottobre 2007, emesso a seguito di opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84, nella parte in cui rigettava la richiesta dell’aumento dell’onorario liquidato per ogni cliente assistito.

Il ricorso è – in conformità a quanto già deciso in casi analoghi (da ultimo, Sez. 2^, 13 marzo 2007, n. 5881) – inammissibile, perchè non notificato ad alcuno.

Il ricorso è altresì privo di procura speciale.

In ogni caso, il motivo non reca il quesito di diritto, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, ed è pertanto inammissibile”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio;

che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che, in assenza di controricorso, nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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