Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1999 del 26/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.26/01/2017),  n. 1999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20257-2011 proposto da:

M.O. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato LUIGI MARCIALIS, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.I.A.E. SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI C.F. 01336610587,

in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLA LETTERATURA

30, presso lo studio dell’avvocato LUISA VULLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO PICOZZA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 27/01/2011 R.G.N. 660/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;

udito l’Avvocato MARCIALIS LUIGI;

udito l’Avvocato PICOZZA PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con ricorso depositato il 26 gennaio 2007 la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo in favore di M.O. – notificato il 19 dicembre 2006 – con il quale il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto il pagamento di euro 325.546,30 Euro, oltre accessori, a titolo di spettanze retributive.

La Corte distrettuale ha respinto l’appello del M. avverso la sentenza non definitiva di primo grado che aveva ritenuto tempestiva detta opposizione. Ha ritenuto, infatti, che la precedente notificazione del decreto ingiuntivo eseguita, su iniziativa del lavoratore – in data 13 dicembre 2006 – presso la sede territoriale della società in Cagliari anzichè presso la sede legale in Roma, fosse affetta da nullità per violazione del disposto di cui all’art. 145 c.p.c., con conseguente inidoneità a far decorrere il termine per l’opposizione.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.O. con quattro motivi. La SIAE ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 416 e 115 c.p.c., nonchè degli artt. 2697, 2727 E 2729 c.c., oltre a contraddittorietà della motivazione su di un fatto controverso e decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato applicabile nella specie il principio di non contestazione: si lamenta che la società con la sua opposizione aveva del tutto omesso di menzionare la notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta il precedente 13 dicembre 2006, nè aveva dedotto che la sede di (OMISSIS) non sarebbe stata abilitata alla ricezione delle notificazioni.

Il motivo è privo di fondamento.

Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., e art. 416 c.p.c., comma 2, riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato (da ultimo: Cass. n. 17966 del 2016), ed opera allorquando la controparte, rispetto a detti fatti primari specificamente allegati, non li contesta, escludendo la necessità che gli stessi debbano essere provati. Esso dunque non può operare rispetto a fatti processuali attinenti, come nella specie, alla precedente notificazione di un decreto ingiuntivo operata dalla controparte, quale accadimento verificatosi prima dell’instaurazione dell’opposizione e non rappresentando esso un fatto cd. primario, costitutivo, modificativo od estintivo del diritto azionato.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 145 c.p.c., e art. 139 c.p.c., comma 2, e dell’art. 46 c.c., comma 2, nonchè contraddittorietà della motivazione su di un fatto controverso e decisivo per avere la Corte territoriale ritenuto pienamente provato che la SIAE avesse la sede legale in Roma e non provata, invece, la circostanza secondo cui la sede di (OMISSIS) fosse sede effettiva della società.

Il motivo – oltre che inammissibile perchè denuncia promiscuamente violazioni di legge sostanziale e processuale, unitamente a difetti di motivazione, senza che dall’illustrazione di esso sia dato comprendere a quale, tra le critiche vincolate di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, sia riconducibile ciascuno dei vizi lamentati – non può essere accolto in quanto invoca nella sostanza una rivalutazione dell’accertamento effettuato dai giudici del merito rispetto al luogo dove aveva sede la società, accertamento di fatto rispetto al quale è preclusa l’indagine in sede di legittimità.

Inoltre non viene censurata anche l’altra ratio decidendi che sorregge il capo della decisione impugnata, avendo la Corte di Appello motivato che “trattasi di questione tardivamente introdotta in giudizio solo con il presente gravame e che non trova alcun riscontro nelle deduzioni formulate con la memoria difensiva”. Infatti, per costante insegnamento di questa Corte regolatrice, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso della impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (tra le altre: Cass. n. 23931 del 2007; Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 10420 del 2005; Cass. n. 2274 del 2005; Cass. n. 10134 del 2004; Cass. n. 5493 del 2001).

Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 647 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo, per avere la sentenza impugnata respinto l’eccezione di manifesta tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la validità ed efficacia della notificazione eseguita a Cagliari.

Il rilievo non ha pregio perchè inammissibilmente si fonda su di un presupposto – la validità della prima notificazione – che è proprio quello negato dalla Corte territoriale.

Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 645, 647 e 650 c.p.c., e art. 156 c.p.c., comma 1, nonchè contraddittorietà della motivazione su di un fatto controverso e decisivo, per avere la Corte territoriale omesso di valutare se nella fattispecie sussistessero o meno i presupposti richiesti dall’art. 650 c.p.c., ai fini dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

Il motivo non può trovare condivisione.

L’art. 650 c.p.c., consente all’intimato, a fronte di una unica notificazione del decreto ingiuntivo, di proporre opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto conoscenza.

Come già rilevato dai giudici sardi la disposizione è diretta a tutelare l’ingiunto il quale, senza colpa, non abbia potuto rispettare il termine di 40 giorni proprio a causa dell’irregolarità della notifica ovvero per caso fortuito o per forza maggiore. Si è fuori invece dall’ambito di applicazione della disciplina dell’art. 650 c.p.c., nel caso di duplice notificazione del decreto ingiuntivo ad opera del creditore laddove, come nel caso di specie, dopo la notificazione nulla e, perciò, priva di effetto, sia intervenuta, a distanza di pochi giorni, altra notificazione, stavolta ritualmente eseguita. La norma, infatti, presuppone che la notifica nulla e/o irregolare sia l’unica compiuta, mentre non opera allorquando è lo stesso ingiungente ad effettuare una nuova notificazione, rispetto alla quale l’opposizione sia tempestiva e l’opposto, nell’ambito del giudizio così instaurato, non riesca a provare che la precedente notificazione fosse comunque valida, tale da rendere l’opposizione medesima inammissibile per tardività.

5. – Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2017

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