Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1999 del 24/01/2022
Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, (ud. 06/10/2021, dep. 24/01/2022), n.1999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19014-2018 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 38, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE CITRINITI, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ENAV S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LORENZO CONFESSORE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4776/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/12/2017 R.G.N. 1506/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. T.G. adiva il giudice del lavoro affinché dichiarasse la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con Enav s.p.a. sin dal 20/9/2011, con la qualifica di operatore amministrativo o, in subordine, assistente amministrativo; a tal fine rilevava di aver lavorato presso Optomatica spa dapprima con contratto a progetto e, poi, dal 19/10/2011, con contratto di lavoro subordinato, per svolgere presso la sede Enav una serie di mansioni connesse al supporto nell’archiviazione di documenti; che tra Optomatica spa ed Enav era stato sottoscritto un appalto di servizi con somministrazione di lavoro; che aveva svolto mansioni non comprese nel contratto di appalto sotto la direzione e il controllo di personale Enav; di essere stata licenziata da Optomatica a seguito di licenziamento collettivo;
2. il Tribunale respingeva il ricorso e la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza ritenendo non provati gli indici sintomatici dell’interposizione fittizia di manodopera, osservando che era risultato che la società Optomatica fosse dotata di propria struttura organizzativa, con conseguente assunzione di rischio di impresa anche con riferimento all’attività svolta dalla lavoratrice, che dalle risultanze istruttorie era emerso che quest’ultima non si conformava alle direttive del personale ENAV e che la stessa svolgeva mansioni rientranti nel contratto di appalto;
3. ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con due motivi;
4. controparte si è costituita con controricorso tempestivo e ha prodotto memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione apparente della sentenza e omessa valutazione di un fatto storico decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, osservando che la sentenza aveva omesso di motivare e prendere in esame la circostanza che la ricorrente aveva svolto per Enav attività non ricomprese nel contratto di appalto, trascurando di prendere in esame la dichiarazione testimoniale resa dal teste Andreucci nel giudizio e in altro giudizio connesso, con totale obliterazione di elementi di fatto aventi carattere decisivo;
2. il primo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce sub specie di vizio di motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo il presunto omesso esame di risultanze istruttorie, ancorché sia esente da vizi la motivazione che non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ma solo di quelle ritenute utili ai fini della decisione (Cass. n. 28887 del 08/11/2019), mentre è infondato nella parte in cui pone la censura di error in procedendo per motivazione apparente, poiché non è ravvisabile il suddetto vizio, risultando comprensibile l’iter motivazionale sotteso alla decisione e consentito il controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, nel rispetto della soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (Cass. n. 13248 del 30/06/2020);
3. con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3 bis, violazione art. 1, inquadramento CCNL, per il personale dipendente di ENAV, poiché il rapporto era riconducibile a somministrazione illecita di manodopera, evincendosi dalle risultanze istruttorie che Enav aveva richiesto a Optomatica la fornitura di mere prestazioni di lavoro per l’adempimento di tipiche mansioni di dipendenti dell’ente e che, in particolare, alla ricorrente erano assegnati compiti di data recovery che non potevano essere svolti se non sotto le direttive e con le procedure indicate dai funzionari ENAV;
4. il secondo motivo è inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, tende ad una diversa ricostruzione degli accadimenti sottesi alla domanda, mirando a una valutazione degli elementi istruttori in contrasto con quella effettuata dai giudici del merito (Cass. n. 34476 del 27/12/2019);
5. la Corte territoriale, infatti, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, ha tratto dalle risultanze istruttorie la mancanza di soggezione della ricorrente alle direttive di Enav e lo svolgimento in via esclusiva da parte della medesima delle mansioni pattuite, inquadrabili come di supporto ad attività di archiviazione e protocollo, da svolgersi di concerto con i dipendenti Enav e presso la sede della medesima società;
5. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere complessivamente rigettato;
6. la regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;
7. si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso ex art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022