Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19989 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. III, 30/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 30/09/2011), n.19989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difeso dall’Avvocato CIPRIETTI SABATINO, giusta delega in atti;

– ricorrente-

contro

LE NINFEE DI BENEDETTA SALVATORE & C SAS;

– intimato –

sul ricorso 17828-2009 proposto da:

BABAGULA SRL (OMISSIS), considerata domiciliata “ex lege” in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CIPRIETTI SABATINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

LE NINFEE DI BENEDETTA SALVATORE & C SAS (OMISSIS);

– intimato –

Nonche da:

SAIES di Camillo Salvatore & C. S.n.c, oggi LE NINFEE DI

BENEDETTA

SALVATORE & C SAS (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITT. EMANUELE

II 209, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI FRANCESCO, che la

rappresenta e difende, giusto mandato in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

BABAGULA SRL (OMISSIS), considerata domiciliata “ex lege” in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CIPRIETTI SABATINO, giusta delega in atti;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 386/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/07/2008; R.g. 1201/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato BRUCCOLERE SILLO per delega dell’Avvocato SILVESTRI

FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 6 maggio 2004 la s.n.c. SAIES (oggi s.a.s. Le Ninfee) ha intimato alla s.r.l. Babagula, in persona del rappresentante legale, R.G., sfratto per morosità dal complesso immobiliare condotto in locazione, in (OMISSIS), assumendo che il canone di locazione – convenuto nel contratto stipulato il 6.2.2002 in L. 150 milioni oltre IVA e adeguamento Istat – era stato integrato ed aumentato, con altra scrittura in pari data, a L. 219 milioni, per l’anno 1.3.2002 – 28.2.2003, ed a L. 264 milioni dal secondo al sesto anno di locazione; oltre adeguamento Istat.

Con successiva scrittura senza data, firmata dal R., la s.r.l.

Babagula aveva aderito alla regolamentazione di cui alle due precedenti scritture.

La morosità veniva contestata dalla locatrice per il mancato pagamento delle somme di cui alle scritture aggiuntive.

La società intimata ed il R. hanno proposto entrambi opposizione all’intimazione di sfratto, assumendo di avere pagato l’intero canone contrattuale, ed anzi somma ad esso superiore, ed hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte agli atti diversi dal contratto di locazione. Hanno chiesto in via riconvenzionale la restituzione delle somme pagate in eccedenza, la restituzione del deposito cauzionale ed il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili locati.

Nel corso del giudizio si è proceduto alla verificazione delle scritture disconosciute tramite consulenza di ufficio, che ha concluso per l’autenticità delle sottoscrizioni.

Con sentenza non definitiva n. 417/2005 il Tribunale di Pescara ha accertato che l’importo del canone è quello richiesto dalla locatrice sulla base delle scritture integrative e che la conduttrice si è resa morosa. Ha conseguentemente disposto la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, ordinando il rilascio degli immobili e la prosecuzione dell’istruttoria sulle domande riconvenzionali.

La società conduttrice e il R. hanno proposto appello immediato contro la sentenza, appello che la Corte dell’Aquila ha respinto, con sentenza contro la quale pende ricorso per cassazione.

Esaurita l’istruttoria sulle domande riconvenzionali, con la sentenza definitiva il Tribunale ha respinto l’opposizione e tutte le domande proposte dalla conduttrice; ha ritenuto non essere stata pagata alcuna somma non dovuta, a titolo di canoni, a fronte dell’effettivo importo concordato con le scritture integrative. Ha respinto la domanda di restituzione della cauzione, sul rilievo che essa ha lo scopo di garantire il corretto e completo adempimento del conduttore, che nella specie non si è verificato, e la domanda di rimborso delle spese per migliorie, ritenendo non dimostrato che il locatore abbia dato il suo consenso all’esecuzione delle opere, considerato anche il tenore della clausola contrattuale n. 6, secondo cui nessuna modifica poteva essere apportata ai locali senza il preventivo consenso scritto della locatrice.

Proposto appello sia dalla società che dal R. in proprio, con sentenza 18 giugno – 16 luglio 2008 n. 386 la Corte di appello dell’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado.

Con due separati atti, entrambi notificati il 16 luglio 2009, hanno proposto ricorso per cassazione sia il R., sia la Babagula, prospettando ognuno quattro motivi di annullamento della sentenza impugnata.

La Saies ha resistito con controricorso all’impugnazione della società, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

Babagula ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi debbono essere preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. 2.- Il primo, il secondo e il quarto motivo dei due ricorsi Babagula e R. (che possono essere congiuntamente esaminati, perchè di identico contenuto), che tutti denunciano vizi di motivazione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come ha eccepito la resistente.

Manca infatti un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, e manca l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione è da ritenere inidonea a giustificare la decisione, come prescritto dalla legge al fine di non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007; Cass. Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897).

3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1592 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha ritenuto insussistente il diritto alla restituzione delle somme spese dalla ricorrente per le migliorie apportate all’immobile, nonchè il diritto al pagamento di un indennizzo, per la mancanza del consenso scritto della locatrice, mentre la norma citata non richiede che il consenso sia prestato per iscritto. Per di più, il Tribunale aveva ammesso ed esperito le prove testimoniali sul punto, prove che avrebbero dovuto essere ritenute inammissibili se effettivamente il consenso avesse dovuto essere prestato per iscritto.

La ricorrente addebita alla sentenza impugnata anche l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto i testi escussi avrebbero confermato che il consenso era stato prestato.

3.1.- Il motivo è inammissibile, perchè sia la formulazione del quesito, sia anche l’illustrazione delle censure, non sono congruenti con le ragioni della decisione.

La Corte di appello, come già il Tribunale, ha motivato la sua decisione con riferimento non all’art. 1592 cod. civ. – di cui si assume la violazione – ma alla clausola n. 6 del contratto di locazione, che richiede il consenso scritto della locatrice per poter apportare qualunque modifica all’immobile locato.

Contro questo principio avrebbero dovuto essere indirizzate le censure dei ricorrenti, mediante l’indicazione delle ragioni per cui la clausola dovrebbe essere ritenuta inapplicabile (in ipotesi, perchè si sarebbe trattato di clausola di stile, o perchè l’art. 1592 sarebbe da ritenere inderogabile in danno del conduttore, o perchè si sarebbe comunque verificato un indebito arricchimento della locatrice a seguito delle migliorie, o per altra causa).

Nulla di ciò risulta dedotto o dimostrato, sicchè le censure proposte non valgono ad infirmare la decisione.

4.- Deve essere parimenti dichiarato inammissibile, perchè generico ed immotivato, l’unico motivo del ricorso incidentale, che lamenta violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha disposto la compensazione delle spese del grado, senza indicarne i giusti motivi.

La Corte di appello ha motivato la sua decisione con riferimento al fatto che la conduttrice ha agito in buona fede, e la ricorrente non specifica per quali ragioni la suddetta motivazione sarebbe da ritenere illogica od insufficiente o non rispondente ai fatti.

5.- Entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili.

6.- Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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