Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19989 del 06/10/2016

Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 06/10/2016), n.19989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23157/2013 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

P.F., (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

P.F. (OMISSIS) in proprio e nella qualità di erede

universale di PR.FE., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 68, presso lo studio dell’avvocato ROSANNA

GERARDA BISCEGLIE, rappresentata e difesa dall’avvocato CIRO

MATARANTE giusta procura speciale in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 4815/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato FRANCESCO CARLUCCIO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2004 N.M. convenne in giudizio il Ministero della Salute per sentirlo condannare al risarcimento danni ex art. 2043, per aver omesso il controllo sulla somministrazione degli emoderivati in strutture pubbliche ospedaliere. Espose l’attrice di aver contratto l’epatopatia HCV a seguito delle trasfusioni di sangue subite dopo un intervento chirurgico per ulcera duodenale effettuato presso l’Ospedale (OMISSIS), nell'(OMISSIS). Aggiunse, anche, che aveva ottenuto l’indennizzo richiesto nel (OMISSIS), ai sensi della L. n. 210 del 1992.

Si difese il Ministero della salute eccependo sia che il diritto all’azione risarcitoria si fosse prescritto sia il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il Tribunale di Roma accolse la domanda dell’attrice ritenendo sussistere la legittimazione passiva del Ministero e non maturata la prescrizione trattandosi di un fatto astrattamente previsto dalla legge come reato (lesioni colpose gravissime) e come tale prescrivibile in dieci anni.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4815 del 17 settembre 2013. La Corte ha ritenuto che nel caso di specie doveva ritenersi accertato il nesso causale tra epatopia HCV ed il decesso (essendo la N. deceduta per insufficienza epatica, coma epatico, collasso cardiocircolatorio) e quindi il termine da applicare era quello decennale (previsto per il reato di omicidio colposo). Ma, in accoglimento dell’appello principale del Ministero, ha scomputato dalla somma del risarcimento liquidata dal Tribunale le somme già corrisposte alla N. a titolo di indennizzo ex. L. n. 210 del 1992.

3. Avverso tale decisione, il Ministero della Salute propone ricorso in Cassazione sulla base di un motivo.

3.1 Resiste con controricorso e ricorso incidentale, con un motivo, P.F. in proprio e nella qualità di erede universale di Pr.Fe..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente applicato il termine decennale di prescrizione – tenuto conto del decesso della signora N. per danni chiesti iure ereditario dall’erede dell’attrice originaria”.

Il motivo è fondato.

Occorre principalmente verificare se il diritto all’azione risarcitoria si sia prescritto. Le date rilevanti a tale fine sono le seguenti: nel (OMISSIS) la signora N.M., personalmente, richiede l’indennizzo al Ministero della Salute. Dopo dieci anni, precisamente nel (OMISSIS) sempre in prima persona, cita lo stesso Ministero per ottenere il risarcimento del danno. Nelle more del processo di appello si verifica il decesso della signora e, conseguentemente, prima il marito e poi la figlia (dopo la morte del padre) continuano l’azione iure hereditani (non iure proprio). Quindi l’azione era già prescritta quando la dante causa l’ha introdotta in quanto il termine decorre dal momento della scoperta della malattia, che nel caso coincide quanto meno con quella di richiesta dell’indennizzo. Pertanto avendo la signora personalmente introdotto l’azione risarcitoria, il termine cui fare riferimento è di 5 anni (quello delle lesioni colpose). Termine che, come detto, decorre dalla scoperta della malattia quindi dal (OMISSIS). Conseguentemente il termine si è prescritto nel (OMISSIS).

Infatti, in materia di contagio da emotrasfusioni, il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto patologie infettive per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (da ultimo, Cass. n. 8645/2016).

5. Pertanto, la Corte accoglie il ricorso principale, cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda risarcitoria. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Non sussistono motivi per discostarsi dalla motivazione del giudice di appello sulle compensazione delle spese, anche per questo giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso principale, cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda risarcitoria. Dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese di questo giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA