Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19988 del 30/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19988 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 20497-2007 proposto da:
UDA

VITTORIO

DUAVTR42B281791Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VAL GARDENA 35, presso lo
studio dell’avvocato DI LORETO CRISTIANA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CAMPANELLI
FRANCESCO GIOVANNI;
– ricorrente –

2013
1544

contro

UDA MARIA DUAMCT45D511791U, elettivamente domiciliatop
in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio
dell’avvocato SARACENI STEFANIA, rappresentata, e

Data pubblicazione: 30/08/2013

A

difesq/ dall’avvocato MANCONI ROSARIA;
– controricorrente

..

avverso la sentenza n. 176/2006 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 29/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udienza del 29/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO

,
_

Svolgimento del processo
Maria Uda, con atto di citazione del 22 giugno 1994, conveniva in giudizio
davanti al Tribunale di Oristano, il fratello Vittorio Uda esponendo di essere
proprietaria di un fabbricato sito in Siamaggiore via Eleonora 30 che si
sviluppava su due piani e che confinava con un altro fabbricato anch’esso in

_

due piani di proprietà del fratello. Quest’ultimo nel 1993 nel realizzare il tetto
del proprio fabbricato aveva invaso la proprietà dell’esponente e una parte del
tetto aveva finito con il sovrastare un piccolo terrazzo di sua proprietà. Inoltre,
esponeva l’attrice, nella propria abitazione si verificavano infiltrazioni di
acqua perché il fratello Vittorio non le consentiva di innalzare il muro comune
di confine per sistemare definitivamente la copertura e per effetto di quelle
infiltrazioni aveva patito dei danni. Altri danni erano derivati alla proprietà

_

dell’esponente sia dalla sistemazione da parte del fratello di colture adiacenti

al muro di confine e sia dalla rimozione di tegole del proprio tetto in
occasione della tinteggiatura della casa del medesimo. Chiedeva, pertanto, che
venisse ordinato al convenuto di demolire la parte di tetto che aveva
sconfinato nella sua proprietà e di eliminare le cause da cui provenivano i
danni subiti, nonché il risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio il fratello Uda Vittorio eccependo : che non
corrispondeva al vero che egli avesse realizzato in modo illegale il tetto di

.

casa propria e che lo stesso era conforme al progetto approvato dal (2omune
di Siasamaggiore; 2) che non aveva impedito alla sorella di sopraelevare il
muro comune, che non aveva danneggiato il tetto dell’abitazione della sorella;
the non aveva sistemato delle piante in adiacenza. al – mmu di confine. In via
riconvcnzionale, chiedeva che la sorella venisse condannata a risarcirgli i
_
.

t

Al

_
_

.

danni causati dall’intonaco di una parete della propria abitazione per effetto
della rimozione di una trave nella parte del muro di confine.
Nel corso di causa Uda Maria propose ricorso ex art. 669, rilevando che dalla
CTU era emerso che le infiltrazione di acqua erano state causate dal distacco
del solaio e del manto di copertura costruito in aderenza al muro di proprietà

_

di Uda Vittorio e che ciò era conseguenza del fatto che quest’ultimo non
aveva consentito la sopraelevazione del muro di confine. Chiedeva, pertanto,
che fosse autorizzata ad eseguire i lavori necessari per eliminare i pregiudizi
lamentati.
Il giudice istruttore con ordinanza del 27 novembre 1996 autorizzava Uda
Maria ad eseguire i lavori indicati dalla CTU ai punti 1 e 2 della relazione
peritale e condannava Vittorio Uda alle spese del giudizio.
Completata l’istruzione della causa il Tribunale di Oristano confermava
l’ordinanza appena indicata, condannava Vittorio Uda a demolire la parte del
tetto del proprio fabbricato aggettante sull’adiacente fabbricato di Maria Uda
e di eliminare le cause di infiltrazione di acqua; condannavqlo stesso Vittorio
Uda a risarcire i danni e a sua volta condannava l’attrice a risarcire i danni
causati all’abitazione del fratello, compensava per metà le spese di lite e
poneva l’altra metà a carico del convenuto Vittoria Uda.

.
.

Avverso tale sentenza proponeva appello Vittono Uda chiedendo la riforma
della sentenza impugnata.
Si costituiva Maria Uda chiedendone il rigetto del gravame e a sua volta

tgi

proponendo appello incidentale riguardo ad alcuni punti della decisione di
pi lino grado.
.

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• •
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_
.1 • , •

nullità della sentenza del Tribunale di Origano in relazione al primo e

2

secondo capo della stessa perché non era stato integrato il contraddittorio nei
confronti della litisconsorte necessaria Eugenia Manunza e rimetteva la causa
al giudice di primo grado. In parziale accoglimento dell’Appello incidentale
determinava l’importo del risarcimento del danno in favore di Maria Uda in
euro 470,39 Confermava nel resto la sentenza impugnata. Accoglieva

l’appello incidentale relativo al risarcimento danni dovuti da Uda Vittorio ad
Uda Maria. Compensava le spese del giudizio. Secondo la Corte di Cagliari
era fondata l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata
integrazione del contraddittorio,

essendosi in presenza di statuizioni

imponenti obblighi di fare connessi alla proprietà dell’immobile, le stesse
potevano essere date unicamente nei confronti di tutti i proprietari del bene
_

litisconsorti necessari, atteso che la sentenza di condanna ad un facere resa nei
confronti di uno soltanto di essi resterebbe inutilter data perché non esigibile
nei confronti degli altri. Andava parzialmente accolto l’appello incidentale
che investiva la terza statuizione relativa al risarcimento danni. Tale parte
della sentenza non veniva travolta dalla nullità della sentenza perché
trattandosi di risarcimento dei danni conseguenti ad illecito, l’obbligazione
insorgente riferibile ad una pluralità di soggetti era di carattere solidale con
conseguente carattere scindibile per la possibilità accordata al creditore di fare
valere per intero il suo diritto nei confronti

di

ciascuno dei coobbligati

solidali.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Uda Vittorio per due
motivi. Udii Maria Caterina ha resistito con controricorso.
Motivi ella ecisiulie
1.= Con il -primo motivo Uda Vittorio denuncia un error in procedendo per

_

3

h(

_

la Corte di Cagliari avrebbe errato nel non aver dichiarato la nullità della
sentenza di primo grado, anche in relazione alla condanna del convenuto al
risarcimento del danno per difetto di integrazione del contraddittorio nei
confronti della litisconsorte necessaria signora Manunza Eugenia. Il ricorrente

Giudice ex art. 354 cpc. accerti la mancata integrazione del contraddittorio nei
confronti del litisconsorte necessario , pretermesso nel giudizio di primo
grado lo stesso sarebbe tenuto a dichiarare la nullità dell’intero procedimento
e della decisione di primo grado ed a rimettere l’intera causa davanti al primo
Giudice. Dal punto di vista processuale il litisconsorzio necessario, specifica
il ricorrente, conferisce a tutte le domande trattate nel medesimo giudizio il
carattere inscindibile o comunque di interdipendente. Per “causa” non può che
intendersi l’intero giudizio il quale deve necessariamente proseguire in modo
unitario in sede di rinvio. Per altro, il giudice di appello ha dovuto prendere
necessariamente in considerazione la Consulenza tecnica d’Ufficio redatta in
corso di causa, epperò la CTU era stata disposta e redatta non solo per la
quantificazione dei danni, ma, soprattutto, per accertare, nel corso del giudizio
di primo grado se Uda Vittorio avesse effettivamente invaso con la
costruzione la proprietà della sorella od impiantato alberi a distanza dal
confine interiore a quella stabilita dalla legge.
Ciò posto, il ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: a) pronunciata dal
giudice di appello la nullità della sentenza di primo grado, solo con
riferimento ai capi in relazione ai quali si è ritenuto essere stato pietermesso
un litisconsuizio

IICCeSSdliO, è illIMIlSSIbile

la 1 1. 111CSSI011e al seni -clall’art. 354

cpc. dalla causa al primo giudice solo in relazione ai capi della sentenza_

anzidetti, e l’esame e la decisione, invece, da parte dello stecso giudice, di-

4

giustifica tale censura sulla base del principio generale secondo cui qualora il

_

quei capi della sentenza impugnata per i quali il principio del contraddittorio
non si ritenga violato?. B) Dichiarata nulla la sentenza e gli atti del processo
in relazione ai capi per i quali si ritenga pretermesso un litisconsorzio
necessario, è ammissibile l’esame e la decisione nel merito degli altri capi
della sentenza impugnata, anche nel caso in cui questi dipendano

dall’accertamento o siano processualmente legati all’ accertamento di fatti per
i quali era necessario integrare il contraddittorio?. c) Può il giudice di appello
scindere il contenuto di un atto processuale (consulenza tecnica d’ufficio)
dichiarando nulle le parti che accertano fatti per i quali era necessaria la
partecipazione anche dei litisconsorti pretermessi e salvare le altre?. d) Può il
giudice di appello operare come indicato nel capo c) che precede, anche nel
caso in cui la parte dell’atto processuale salvata dipende dall’accertamento dei
fatti oggetto delle parti dell’atto dichiarate nulle?.
1.1.= Il motivo è infondato.
Intanto, è giusto il caso di evidenziare che nelle ipotesi in cui l’interesse ad
impugnare sorge in capo all’appellante incidentale in modo autonomo (ossia,
in relazione a capi della sentenza diversi rispetto a quelli impugnati in via
principale), l’onere di proporre l’impugnativa nella forma dell’appello
incidentale risponde a mere ragioni di concentrazione processuale, dovendosi
riconoscere che, sotto il profilo sostanziale, l’appello in questione in nulla si
distingue da un gravame autonomo, rinvenendo rubi consistam direttamente
nel contenuto della sentenza impugnata e non nella proposizione del gravame
in via principale.

if

In ragione di ciò, e culisidelatu che iiel caso in esame Uda Malia aveva
proposto appelk avverso un capo autonoma della sentenza di primo grado,
_

quello relativo al risarcimento del danno, il relativo appello incidentale
5

presentava tutte le caratteristiche di un autonomo appello contro la sentenza
del Tribunale di Oristano. Con la conseguenza che l’appello incidentale non
poteva essere travolto dalle sorti dell’appello principale. Piuttosto, esso poteva
essere

decise,

come

effettivamente

è

avvenuto,

autonomamente,

indipendentemente, cioè, dalle sorti dell’appello principale, che nel caso in

esame si si è concluso con la dichiarazione di nullità della sentenza di primo
grado e del relativo procedimento.
1.1.a).= Sotto altro aspetto, va evidenziato che l’appello incidentale relativo al
risarcimento del danno era originato, come afferma la sentenza impugnata, da
un fatto illecito commesso da Uda Vittorio a danno dell’appellante incidentale
Uda Maria. L’illecito commesso da Uda Vittorio riguardava la realizzazione
di opere sull’immobile di cui lo stesso era comproprietario, con la

,

conseguenza che l’obbligazione risarcitoria insorgente avrebbe potuto essere

riferita ad una pluralità di soggetti, cioè a tutti i comproprietari (nel caso in
esame ad altro comproprietario rispondente nella persona della di lui moglie
Manuzza Eugenia). Il carattere solidale dell’obbligazione attribuisce al
creditore la possibilità di far valere per l’intero il suo diritto nei confronti di
ciascuno dei coobbligati solidali e per ciò stesso esclude che i condebitori
siano considerati litisconsorti necessari. Come è stato affermato dalla Sezioni
Umte di questa Corte in altra occasione (sent. n 14./00 del 18/06/2010) nel

.

caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una

obbligazione solidale, poiché quest’ultima determina la costituzione di tanti
rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel
medesimo giudizio i più CcIllse

SLill

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….

.

, comunque,

.
.

altra

.

occasione (seni n. 5545 del 15/03/2005) mentre, in tema &azioni a tutela

6

Ac

.
,

delle distanze legali, sono contraddittori necessari tutti i comproprietari pro
indiviso dell’immobile confinante, quando ne sia chiesta la demolizione o il
ripristino, essendo, altrimenti, la sentenza “inutiliter data”, l’azione diretta al
risarcimento del danno patrimoniale per equivalente derivato da un fatto
illecito avendo natura personale, può essere proposta nei confronti dell’autore

1.1.b).= In via di principio, si rammenta, altresì, che l’elaborato peritale per
quanto unitario può presentare profili autonomi corrispondenti al mandato
conferito dal Giudice al perito. Nel caso in esame, la parte della CTU relativa
alla quantificazione dei danni subiti dalla Uda Maria presentava un’autonomia
rispetto a quella parte della CTU relativa all’accertamento della regolarità
delle opere realizzate da Uda Vittorio, oggetto della controversia. Pertanto, la
parte della CTU che qui interessa essendo autonoma rispetto alle altre parti

I,

della stessa CTU, non veniva, né poteva essere, travolta dalla dichiarazione di
nullità della stessa atteso che quella nullità era relazionata ai temi del processo
dichiarato nullo per violazione del principio del contraddittorio.
1.2.= In conclusione, pertanto, correttamente la Corte di Cagliari, pur
dichiarando la nullità della sentenza di primo grado, per violazione del
principio del contraddittorio, limitatamente alle statuizioni imponenti obblighi
di fare connessi alla propnetà dell’immobile per quanto potevano essere date
unicamente nei confronti di tutti i comproprietari del bene i quali, per ciò
stesso, assumevano la qualità di litisconsorti necessari, ha deciso rappello
proposto da Uda Maria in relazione alla parte della sentenza che condannava
Uda. Vittuliu al liscucimento del (Lumi pel illecito dallo stesso commesso,

escludendo che in questa ipotesi i comproprietari dell’immobile trssumessero
la qualità di litiseonsord necessari. Cosi ~te eorrettamernv la Corte à*

7

(esecutore materiale) dell’illecito aquiliano.

.

Cagliari ha ritenuto (3.6 della sentenza impugnata), salvo, l’esito della CTU
per quanto riguardava il calcolo dei danni che Vittorio Uda doveva risarcire
alla sorella Maria.
2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta un error in procedendo per
violazione degli artt. 91, 102, 354 cpc. ex art. 360 n. 4 cpc. Secondo il

,

ricorrente la Corte di Cagliari avrebbe errato nell’aver esaminato e deciso
sulle spese del giudizio di primo grado. In particolare, specifica il ricorrente,
la Corte di Appello non ha tenuto conto che quando viene dichiarata la nullità
della decisione di primo grado per uno dei vizi indicato dall’art. 354 cpc, nel
rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle spese della fase
processuale che si è svolta davanti a lui e non anche su quelle del giudizio di
primo grado che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della

%

riassunzione del giudizio. Pertanto, il ricorrente formula il seguente quesito di

..

diritto: dichiarata nulla la sentenza solo con riferimento ai capi in relazione ai
quali si ritiene sia stato pretermesso un litisconsorte necessario, può il giudice
di Appello, dopo aver rimesso ex art. 354 cpc la causa al primo giudice,
statuire sulle spese del primo grado del giudicato?.
2.1.= Il motivo è infondato.
In base al principio di cui all’art. 91 cpc. il Giudice d’appello, allorché riforma
in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere ad un nuovo

.

regolamento delle spese processuali quare conseguenza della pronunzia di
merito adottata, dato che l’onere di essa va attribuito e ripartito tenendo
presente dell esito complessivo della lite (Cfr.:
13485, del 2000). Ola nel caso in

Class. n. 4229 del 2001; n. n.

CSUIlle, tellUtU e011t0

che la sentenza di

primo grado è stata dichiarata nulla solo in parte, mentre veniva riformata una
parte della stessa sentenza relativa alla domanda di risarcimento del dannov

8

frì

,
,

avanzata da Maria Uda nei confronti di Vittorio Uda , la Corte territoriale
rispetto alla parte della sentenza riformata, e, dunque, rispetto al relativo
giudizio, non poteva non provvedere al regolamento delle spese giudiziali
anche del primo grado, tenuto conto dell’esito del giudizio di secondo grado.

,

anche relativamente al primo grado assunta dalla Corte territoriale.
Quanto al merito appare sufficientemente motivata la decisione di compensare
la metà delle spese giudiziali del primo grado e di porre a carico di Uda
Vittorio l’altra metà delle spese, avendo, la Corte territoriale, chiarito che
quella determinazione teneva conto che Uda Maria in merito alla domanda di
risarcimento dei danni subiti, era risultata in parte vittoriosa nel secondo
,
,

grado e, parzialmente, soccombente in primo grado.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di
soccombenza ex art. 91 cpc. condannato al pagamento delle spese del presente
giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna

ricorrente al pagamento delle spese

del presente giudizio di cassazione che liquida in €. 2.200,00 di cui E. 200,00
per esborsi.
osi e eciso ne a

amera si

onsig io • e a

econs a

ezione

ivi e se a

Corte Suprema di Cassazione il 29 maggio 2013
Il Consigliere relatore

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i

11 Presidente
/
..,

o Gtudineno

Pertanto, appare corretta la statuizione in ordine al regolamento delle spese

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