Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19988 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 13/07/2021), n.19988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35416-2019 proposto da:

T.H.R., rappresentato e difeso dall’avv. MARIO LOTTI,

del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio

in Varese, via Robbioni 39, come da procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 2103/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.H.R., cittadino del (OMISSIS), propone tre motivi di ricorso, notificato l’11 novembre 2019, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso la sentenza n. 2103/2019 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in data 14.5.2019, non notificata.

2. Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. La domanda del ricorrente, volta al riconoscimento, in via gradata, di tutte le forme di protezione internazionale, veniva rigettata in primo grado con sentenza confermata in appello.

5. La corte d’appello riteneva che la vicenda personale riferita dal ricorrente non fosse credibile, e che lo stesso non avesse fatto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, offrendo un racconto generico e poco convincente specie sul punto della conversione, ritenuta improbabile nelle sue motivazioni, essendo notorio e radicato il conflitto tra le due confessioni religiose.

6. Quanto alla domanda volta ad ottenere la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), la corte d’appello, dopo aver riportato un passaggio della sentenza della Corte di giustizia Diakite’, C-285/2012, afferma che “avuto riguardo alla situazione attuale del (OMISSIS), così come si evince da accreditate fonti internazionali (Amnesty international, UNHCR; (OMISSIS)), non risulta una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata che giustificherebbero la concessione della protezione sussidiaria”.

Diritto

RITENUTO

che:

7. Il ricorrente riporta nel ricorso la sua vicenda personale: nativo del (OMISSIS), di religione musulmana sunnita, lasciava in (OMISSIS) i genitori, due sorelle un fratello, la moglie e due figli. Sostiene che, per affetto verso alcuni zii si convertiva alla religione sciita da essi praticata, e per questo veniva minacciato dai capi villaggio; recatosi alla polizia per chiedere protezione, gli veniva consigliato di abbandonare il paese, e per questo motivo lasciava il (OMISSIS) nel 2014, attraversando numerosi paesi. Riferiva altresì che l’intera sua famiglia, a causa delle minacce subite, doveva trasferirsi a circa 400 km di distanza.

8. Sottolinea che il rigetto di tutte le domande di protezione proposte sia in violazione di legge, essendosi egli adoperato a documentare sia la sua storia personale, sia la condizione di estrema pericolosità per i civili presente attualmente in (OMISSIS), sia il suo brillante percorso di integrazione in Italia.

9. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8.

Afferma che la sentenza debba essere cassata laddove, omesso l’interrogatorio personale del ricorrente sui fatti posti a fondamento della sua domanda, la corte d’appello ha tuttavia ritenuto non credibile il suo racconto.

Il giudizio di non credibilità espresso dalla corte d’appello contrasterebbe in primo luogo con l’onere di cooperazione istruttoria che grava sul giudicante, in quanto i giudici, senza ritenere necessario, a chiarimento dei punti dubbi, l’ascolto diretto del ricorrente, lo avrebbero ritenuto poco credibile, sui motivi che lo avevano determinato all’abbandono del paese, per loro valutazioni preconcette.

Non avrebbero tenuto conto, inoltre, del fatto che nella fattispecie fossero presenti tutti gli indici di credibilità richiamati dalla norma.

10. Il motivo non è fondato.

Nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. n. 3003 del 2018; v. anche Cass. n. 8931 del 2020). La scelta di sentire o meno, di nuovo, il ricorrente, è rimessa al giudice di appello non è una scelta obbligata, quanto meno nel procedimento precedente alle modifiche introdotte con il D.L. n. 13 del 2017, articolato in due gradi di merito, avendo avuto già il ricorrente la possibilità di essere sentito in sede giurisdizionale. Nel caso di specie, la corte ha valutato le dichiarazioni precedentemente rilasciate dal ricorrente e le ha ritenute chiare – come tali non necessitanti di essere approfondite con una nuova audizione personale – ma non convincenti, ed ha spiegato motivatamente il perché, quanto alla presunta conversione, che gli avrebbe causato l’ostilità del gruppo religioso avverso e la necessità di lasciare il paese. Si aggiunga che né dal ricorso, né dal testo della sentenza emerge che il ricorrente abbia chiesto di essere nuovamente ascoltato di persona e che la corte d’appello abbia rigettato l’istanza.

11. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. C) e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, nonché l’omessa valutazione della situazione generale esistente nel suo paese di origine, e dei rischi ai quali si esporrebbe in caso di rimpatrio.

Afferma che la corte d’appello non avrebbe tenuto in nessun conto le numerose, specialistiche ed ufficiali, oltre che aggiornate, fonti da lui citate, tutte atte a descrivere una situazione di estrema pericolosità in (OMISSIS), che puntualmente richiama anche in questa sede, indicando a fondamento della decisione tre fonti di informazione, citate genericamente, senza specificare quali rapporti, documenti o informazioni escluderebbero una situazione di pericolosità atta a fondare il diritto del richiedente alla protezione sussidiaria.

12. Il motivo è fondato e va accolto.

La sentenza impugnata, che dedica le su menzionate tre righe al rigetto della domanda in riferimento all’ipotesi di protezione internazionale tutelata dall’art. 14, lett. c), non si conforma al principio di diritto già enunciato da questa Corte, secondo il quale, in tema di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, se presuppone l’assolvimento da parte del richiedente dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, comporta però, ove tale onere sia stato assolto, il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura, mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità Europea (vedi in questo senso, tra le altre, Cass. n. 11096 del 2019).

L’obbligo di attivare la propria cooperazione istruttoria, a fronte della specifica allegazione da parte del migrante della esistenza di una situazione di pericolo diffuso o di violenza indiscriminata nel proprio paese di origine, non è poi soddisfatto dal generico riferimento a fonti di informazione se l’informazione tratta, anche se proveniente da fonte attendibile, non è anche contestualizzata nel tempo in modo tale da consentire la verifica che essa sia anche aggiornata, ovvero sia idonea ad identificare compiutamente la situazione nel paese di provenienza del migrante al momento della decisione.

13. Nel caso di specie, la corte d’appello contrappone ad una dettagliata ricostruzione della situazione sociopolitica del (OMISSIS), offerta dal ricorrente e fondata sulla specifica indicazione delle fonti di supporto, tutte traenti origine da reports di accreditati organismi internazionali, la generica indicazione di alcune fonti in sé attendibili quanto alla provenienza, ma limitandosi alla sola indicazione della fonte, senza riportare il contenuto delle informazioni ivi reperite, né tanto meno contestualizzarle quanto meno con un riferimento cronologico.

14. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, nonché la illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione laddove la corte d’appello ha rigettato la sua domanda volta alla concessione della protezione umanitaria, avendo la corte negato che fosse stata illustrata, dallo stesso ricorrente, una particolare situazione di vulnerabilità.

Sostiene che manchi nella sentenza impugnata un effettivo giudizio di comparazione: denuncia la mancanza di ogni raffronto tra la condizione del ricorrente in Italia e quella in cui si troverebbe ove tornasse a vivere nel paese di origine, in contrasto con la necessità di accertare la sussistenza del requisito della vulnerabilità, essendo stata ignorata, in quanto ritenuta non credibile, la sua vicenda percorso personale, nonché la considerazione dei gravi traumi subiti durante il percorso migratorio lungo la rotta balcanica, sottovalutato il contesto generale di pericolosità del paese di provenienza, e non tenuta in conto nella sua reale portata la documentazione prodotta atta ad attestare un cospicuo percorso di integrazione, fino ad avere un lavoro stabile in Italia.

15. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del terzo. Atteso che dovrà essere rinnovata la valutazione sulla sussistenza del diritto alla più ampia protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), nel caso in cui questa, a conclusione del nuovo esame del merito, non potesse essere concessa, il giudice dovrà provvedere a verificare il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria, valutando se i diritti umani siano tutelati almeno entro la soglia del rispetto della dignità umana, nel paese di provenienza, nonché, all’interno della dovuta valutazione comparativa, il percorso di integrazione del ricorrente nel paese di arrivo. Conclusivamente, il primo motivo deve essere rigettato, il secondo va accolto con assorbimento del terzo; la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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